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Valutazione quota pignorata SRL

  • Massimiliano Bartolucci

    Roma
    20/11/2019 15:36

    Valutazione quota pignorata SRL

    Egregi Signori, devo valutare una quota pignorata di una SRL che risulta, dalla visura camerale, inattiva dal 2000, con i soli bilanci depositati dal 1995 al 1999. Secondo voi è percorribile la valutazione della quota utilizzando gli unici dati presenti in CCIAA?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      20/11/2019 15:52

      RE: Valutazione quota pignorata SRL

      A nostro avviso la ipotesi prospettata non è praticabile.
      Muovendo dalla premessa per cui manca una previsione normativa ad hoc, riteniamo che la stima della quota possa svolgersi sulla falsariga del procedimento previsto per l'esecuzione immobiliare. Dunque, il giudice dell'esecuzione nominerà un esperto cui conferirà l'incarico, concedendogli il termine per il deposito dell'elaborato previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c. e fissando nel contempo l'udienza di comparizione delle parti ai fini della vendita.
      In dottrina si è sostenuto che la nomina dell'esperto non è obbligatoria, e che dunque si potrebbe procedere sulla scorta del valore nominale, per crediti di modesta entità, con conseguente risparmio di tempi e di costi, anche in considerazione del fatto che la partecipazione non avrebbe un vero e proprio valore di mercato.
      Questo convincimento, tuttavia, non ci sembra a perfetta tenuta. È infatti ben vero che il raffronto tra i costi della stima ed il valore del credito per cui si procede potrebbe essere non trascurabile, ma questo attiene alla convenienza dell'azione esecutiva, rimessa all'apprezzamento del creditore. Non si può non ignorare, poi, che il debitore esecutato ha diritto a che il compendio pignorato (e, nel caso di specie, la quota) non sia svenduto, diritto di cui v'è traccia nell'art. 586 c.p.c., laddove è previsto che il giudice può sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, e che più in generale permea di sé l'intero processo di esecuzione forzata.
      Quanto alla determinazione del valore della quota, secondo alcuni l'esperto potrà ricorrere agli amministratori della società chiedendo loro di visionare i libri sociali, e quando tale collaborazione non venga concessa, potrà avvalersi di quanto risulta iscritto e depositato presso il registro delle imprese.
      A nostro parere deve forse ammettersi anche la possibilità che il giudice ordini agli organi sociali di esibire allo stimatore le scritture contabili ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (anche se, invero, qualche dubbio in ordine alla applicabilità di questa norma rimane in ragione della sua specifica collocazione all'interno delle norme dedicate al processo di cognizione). Permane, in ogni caso, il problema che detto ordine non costituisce titolo esecutivo, e dunque ove resti inadempiuto, non è suscettibile di essere eseguito coattivamente ex art. 605 ss c.p.c. (Cass. civ., 10.12.2003, n. 18833), con la conseguenza che l'unica alternativa percorribile è quella di cui all'art. 700 c.p.c.