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ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

  • Daniela Marra

    ANCONA
    05/06/2026 20:12

    ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

    Qualora sia terminato anche il 5^ ed ultimo esperimento di vendita ed il creditore procedente NON intendesse concedere la proroga per ulteriori esperimenti di vendita in seno alla procedura di espropriazione immobiliare immobiliare e pertanto la procedura venissa dichiarata conclusa,

    gli eventuali acquirenti interessati ad ottenere l'immobile dovrebbero procedere con l'acquisto, secondo le normali modalità ( pertanto senza le formalità prevista nell'ordinanza di vendita ) e quindi contatto la società proprietaria dell'immobile e facendo atto di compravendita notarile oppure quale altra procedura ?


    Nel caso di risposta affermativa l'acquirente che rogitasse direttamente con la società proprietaria ( pertanto acquisto al di fuori della espropriazione immobile ) però comprerebbe l'immobile con i pesi e gravami posti dal creditori procedente a tutela del suo credito ?

    grazie


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/06/2026 22:22

      RE: ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

      Per rispondere alla domanda formulata occorre partire dalla premessa per cui gli atti dispositivi compiuti dal debitore dopo il pignoramento sono disciplinati dagli artt. 2913 e seguenti c.c.
      In particolare, a norma dell'art. 2914 c.c., "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento".
      In relazione a questa norma ricordiamo che secondo la giurisprudenza (da ultimo Cass., sez. III, 5 giugno 2024, n. 15678), gli atti dispositivi posti in essere dal debitore esecutato dopo il pignoramento "soggiacciono alla regola della c.d. «inefficacia relativa» (ove non siano strutturalmente invalidi), e quindi sono suscettibili di esplicare i propri effetti in caso di estinzione della procedura".
      Questo significa che se anche il creditore non ha dato impulso alla procedura, fino a quando la stessa non sarà dichiarata improseguibile dal giudice, con conseguente cancellazione del pignoramento (ma non dell'eventuale ipoteca, che può essere cancellata con il solo decreto di trasferimento, secondo quanto previsto dall'art.586 c.p.c.) l'acquisto (che dovrà perfezionare con le ordinarie forme negoziali)è inopponibile alla procedura, il che significa, peraltro, che il pignoramento non verrà cancellato.
      Dunque, riepilogando: il bene pignorato potrà essere acquistato, ma:
      fino a quando la procedura non verrà dichiarata estinta esso è inopponibile alla medesima;
      il pignoramento potrà essere cancellato in ogni caso solo per ordine del giudice dell'esecuzione.