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Esecuzione forzata - custode giudiziario - accesso forzoso

  • Dario Bruno

    Salerno
    13/10/2022 12:13

    Esecuzione forzata - custode giudiziario - accesso forzoso

    Buongiorno, avrei bisogno del Vs prezioso supporto, in ordine alla seguente problematica.

    In qualità di custode giudiziario, nominato in una procedura esecutiva immobiliare, devo eseguire l'accesso all'immobile.
    Il primo tentativo è stato infruttuoso.
    Ho passato per la notifica il secondo preavviso, rappresentando al debitore che, in caso di sua assenza, avrei eseguito accesso forzoso, mediante l'ausilio di un fabbro e della forza pubblica.
    Premetto che l'ordinanza di nomina, già mi conferisce tali facoltà.
    Il preavviso è stato notificato dall'Uff.Giud. ai sensi dell'art.140 cpc il giorno 29/09 e l'accesso è fissato per il giorno 21/10.
    Il quesito che pongo è il seguente:
    se per la data fissata per l'accesso non dovesse essermi restituita la cartolina che comprovi l'invio della raccomandata informativa, posso, comunque, eseguire l'accesso o meno?
    Grazie
    Dario bruno
    • Zucchetti SG

      20/10/2022 09:37

      RE: Esecuzione forzata - custode giudiziario - accesso forzoso

      Per rispondere correttamente alla domanda formulata occorrerebbe ben comprendere quali istruzioni sono state impartite al custode dal giudice dell'esecuzione.
      Proviamo allora a fornire qualche indicazione.
      A norma dell'art. 140 c.p.c., se non è possibile eseguire la consegna del provvedimento da notificare per irreperibilità, per incapacità o rifiuto del destinatario (o delle persone che, presso la residenza, la dimora o il domicilio sono abilitate a ricevere il plico, come ad esempio un familiare convivente o un addetto all'azienda), l'ufficiale giudiziario svolge questi adempimenti:
      • deposita l'atto da notificare presso il comune del luogo in cui la notificazione deve eseguirsi;
      • affigge alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda presso cui si è recato per la notificazione un avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata;
      • invia al destinatario della notificazione una raccomandata con avviso di ricevimento in chi gli dà notizia del compimento delle attività suddette.
      In passato si discuteva del momento in cui, in forza di questa disposizione, poteva dirsi perfezionata la notifica.
      Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010,ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
      La giurisprudenza, all'esito della pronuncia della consulta, ha ulteriormente precisato la porta della disposizione, stabilendo che l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere il momento del perfezionamento della notificazione con il ricevimento della raccomandata informativa (Cass., sez. II, Sentenza n. 6089 del 04/03/2020).
      Detto questo, ribadiamo comunque che occorrerebbe conoscere il contenuto delle disposizioni impartite al custode dal giudice dell'esecuzione, poiché se questi avesse imposto la notifica di un preavviso, la prova del perfezionamento dello stesso ci pare necessaria.
      Comunque, anche in assenza della prova dell'avvenuta ricezione del preavviso, suggeriamo di recarsi sul luogo il giorno stabilito, e se non dovesse essere presente nessuno suggeriamo di redigere in ogni caso un verbale di accesso negativo, nel quale si rappresenta che "non si è provveduto ad accedere presso l'immobile atteso che non vi è prova dell'intervenuto perfezionamento del preavviso la cui notificazione veniva richiesta dalla disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione".