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inefficacia Pignoramento non avendo il creditore depositato l'istanza di vendita nel termine di 45 giorni dalla notifica...

  • Isaia Sales

    Nocera Inferiore (SA)
    11/02/2025 22:25

    inefficacia Pignoramento non avendo il creditore depositato l'istanza di vendita nel termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento.

    Spett.le Zucchetti,
    sono a porre il presente quesito:
    il termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento per il deposito dell'istanza di vendita nel caso di più debitori da quando decorre?
    vale la notifica al primo debitore o all'ultimo per la decorrenza del suddetto termine?
    o invece il G.E deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento nei confronti del debitore per il quale l'istanza di vendita è stata depositata oltre il termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento e far continuare la procedura invece per l'altro?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/02/2025 15:46

      RE: inefficacia Pignoramento non avendo il creditore depositato l'istanza di vendita nel termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento.

      Per affrontare correttamente la questione occorre inquadrare il quadro normativo di riferimento.
      L'art. 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia quando "dal suo compimento" siano trascorsi 45 giorni senza che sia depositata l'istanza di vendita.
      A sua volta, l'art. 501 prevede che l'istanza di vendita non può essere domandata "se non decorsi 10 giorni dal pignoramento".
      Il successivo art. 567 primo comma dispone che "decorso il termine di cui all'art. 501 il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato".
      A proposito della decorrenza del termine, la giurisprudenza della Corte di cassazione è pacifica nel ritenere che esso decorra dalla data di notifica e non da quella di trascrizione del pignoramento (Cass., sez. III, 16 settembre 1997, n. 9231, Cass. Sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998 Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9572).
      In relazione questo approdo, Cass. Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18758, ha ulteriormente precisato che "la locuzione «compimento» con cui l'art. 497 cod. proc. civ. segna l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacché in quel momento si producono (si «compiono», appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione".
      Così ricostruito il dato normativo di riferimento, occorre a questo punto domandarsi cosa accade ove il pignoramento sia stato eseguito contro una pluralità di soggetti.
      Le norme sopra richiamate non contemplano questa evenienza, ma una prima indicazione ci viene dall'art. 557 c.p.c., il quale prescrive che "eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento" ed eventualmente la nota di trascrizione, (ove non vi abbia provveduto il creditore medesimo, come previsto dall'art. 555 ultimo comma). Dal giorno di questa consegna decorre il termine dei 15 giorni per la iscrizione a ruolo e per il deposito dei documenti indicati dall'art. 557 c.p.c..
      Se si confronta la locuzione "eseguita l'ultima notificazione" con l'equivalente sintagma "eseguito il pignoramento" che si ritrovava nel testo dell'art. 557 prima che esso fosse modificato dall'art. 18 let. c) d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162) si può ricavare il convincimento per cui, anche ai fini della iscrizione a ruolo, il pignoramento si ha per eseguito con la notifica al debitore. Ciò è ancor più vero all'indomani dell'ultima modifica apportata all'art. 557 c.p.c. (ad opera del d.lgs 164/2024), il quale prevede che il creditore procedente contestualmente alla iscrizione a ruolo deve depositare anche la nota di trascrizione, a meno che ad essa non abbia provveduto l'ufficiale giudiziario, nel qual caso dovrà farlo "appena restituitagli".
      Ed allora, dal combinato disposto di queste considerazioni a nostro avviso occorre trarre il convincimento per cui, nel caso di pignoramento notificato nei confronti di una pluralità di soggetto, il termine di cui all'art. 497 decorra dal perfezionamento dell'ultima notificazione.
      In primo luogo, se (come ribadito da Cass. n. 18758/2017) ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 497 c.p.c. il pignoramento si compie con il perfezionamento della notifica, poiché è in quel momento che si determina il vincolo di indisponibilità che il pignoramento produce per il debitore rispetto al bene che ne costituisce l'oggetto, allorquando i debitori siano più di uno quel vincolo non può che prodursi con il perfezionamento della notificazione nei confronti di ciascuno di essi, poiché fino a quando non tutti gli esecutati hanno ricevuto la notifica del pignoramento, il vincolo di indisponibilità non può dirsi perfezionato posto che per alcuni di essi il cespite sarebbe ancora disponibile. Né può obiettarsi a questo rilievo che in realtà l'indisponibilità colpirebbe la quota intestata al singolo debitore, dacché non può escludersi che il pignoramento colpisca plurimi esecutati per l'intero, il che accade nelle ipotesi di pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza 14 marzo 2013, n. 6575.
      Inoltre, se si argomentasse diversamente, ci si troverebbe al cospetto di un dies a quo del termine di cui all'art. 497 "ambulante": infatti esso andrebbe diversamente individuato a seconda che alla trascrizione provveda l'ufficiale giudiziario (che in questo caso notizia il creditore "eseguita l'ultima notificazione") o il creditore, il quale in tale ipotesi dovrebbe depositare plurime istanze di vendita (ciascuna nel termine decorrente dalla singola notificazione) rispetto all'unico pignoramento precedute da una iscrizione a ruolo inammissibilmente anticipata rispetto al termine dei 15 giorni per la iscrizione a ruolo (che l'art. 557 comma 1 c.p.c. fa decorrere dalla consegna dell'atto di pignoramento, cui l'ufficiale giudiziario provvede "eseguita l'ultima notificazione") posto che il creditore non potrebbe depositare l'istanza di vendita non prima di aver iscritto a ruolo il procedimento.
    • Isaia Sales

      Nocera Inferiore (SA)
      17/02/2025 08:56

      RE: inefficacia Pignoramento non avendo il creditore depositato l'istanza di vendita nel termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento.

      Grazie per la risposta esaustiva.
      Tale principio, a vostro avviso, può trovare applicazione anche nel caso in cui la prima notifica sia destinata al debitore (garante) i cui beni sono sottoposti a pignoramento, mentre la seconda notifica si riferisce al debitore (principale) che non ha beni?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        17/02/2025 11:26

        RE: RE: inefficacia Pignoramento non avendo il creditore depositato l'istanza di vendita nel termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento.

        No, poiché il secondo soggetto non è esecutato, non essendo pignorati suoi beni. La ricostruzione che abbiamo offerto, infatti, presuppone plurimi esecutati.