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Art. 41-bis DL 124/2019

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    24/01/2020 08:52

    Art. 41-bis DL 124/2019

    Un mio cliente ha ricevuto un verbale di pignoramento immobiliare nei primi giorni di luglio 2019 relativamente alla propria abitazione (prima casa)
    Non risulterebbe rispettato il requisito della notifica del suddetto verbale entro il 30/06/2019 per poter accedere (soddisfatti gli altri requisiti) alla rinegoziazione dei mutui ex art. 41-bis DL 124/2019.
    Le domande sono:
    1) è costituzionale una norma del genere? Il Legislatore sarebbe giustificato a trattare in maniera differente situazioni che per lui sono differenti, ma che per me sono uguali? In buona sostanza: perchè introdurre nella legge un termine (il 30/06/2019) per le notifiche dei verbali di pignoramento, oltre il quale è preclusa al debitore la norma agevolativa?

    2) Non potendo applicare la norma sopra citata, chiedo se esistono nel nostro ordinamento norme similari o soggetti strutturalmente deputati ad aiutare il debitore nella rinegoziazone dei mutui. Mi spiego meglio: non vi sto chiedendo se una qualche banca può "privatisticamente"prestare denaro al mio cliente per risolvere la situazione, ma se esistono norme, enti o fondi (di garanzia) deputati a svolgere questa "mission".
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      29/01/2020 08:27

      RE: Art. 41-bis DL 124/2019

      La risposta al primo degli interrogativi formulati richiede necessariamente una sintetica premessa normativa, la cui disamina è ancillare rispetto a quesito posto.
      In sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (avvenuto con la legge 19 dicembre 2019, n. 157), è stato introdotto l'art. 41-bis, destinato ad operare in una serie di procedure esecutive azionate dall'istituto di credito in forza di contratti di mutuo garantiti da ipoteca sulla prima casa.
      Ecco in sintesi cosa prevede la norma.
      Ove sia pendente una procedura esecutiva immobiliare avviata da un istituto di credito titolare di ipoteca di primo grado o in cui detto creditore sia intervenuto, avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore consumatore (l'ambito soggettivo di applicazione della norma si coglie già nell'incipit della norma, destinata a "fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più' gravi di crisi economica dei consumatori"), a costui è riconosciuta la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere, o in alternativa la possibilità di richiedere un finanziamento ad una banca terza, che si surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      Questa possibilità è riconosciuta ove ricorrano (numerosi) presupposti, che il legislatore si premura di indicare e che possono essere così elencati:
      a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
      b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
      c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; c-bis)
      d) il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
      e) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
      f) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
      g) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
      h) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura esecutiva ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
      i) l'importo offerto non sia inferiore alla minor somma tra i due seguenti valori: - 75 per cento del prezzo base dell'asta successiva a quella di presentazione dell'istanza ovvero del valore del bene come determinato in perizia nel caso in cui non vi sia stata la fissazione della data della vendita; - debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
      l) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
      m) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
      n) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 3.
      La rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo può essere accordato anche ad un parente o affine fino al terzo grado del debitore, ferme restando le condizioni appena elencate, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. In caso di finanziamento concesso al parente, il giudice emette il decreto di trasferimento in favore di costui, e per i cinque anni successivi al trasferimento è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca.
      Entro lo stesso termine di 5 anni il debitore, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine, può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine.
      Il decreto di trasferimento emesso in favore del parente e ed il ritrasferimento dell'immobile in favore del debitore sconta l'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, con l'avvertenza che il beneficio fiscale viene meno se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
      Il pagamento così eseguito produce effetto esdebitatorio.
      Sul versante processuale, il comma 5 della disposizione prevede quanto segue.
      Il procedimento si attiva su richiesta congiunta di sospensione dell'esecuzione sottoscritta dal debitore e dal creditore (che, si badi, è chiamato a determinarsi in tal senso in forza di una scelta del tutto insindacabile), sulla quale il giudice provvede sospendendo la procedura previa verifica delle condizioni sopra elencate, per un periodo massimo di sei mesi.
      Anche successivamente alla presentazione di una istanza congiunta il creditore può rifiutare la richiesta di negoziazione avanzata dal debitore.
      L'unico onere previsto in capo alla banca è quello di svolgere una istruttoria sulla richiesta di negoziazione entro tre mesi.
      Infine, il comma sesto prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione della norma, in particolare definendo: a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione; b) le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità previste dalla novella, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca; c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo; d) le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa; e) le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.
      Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, è chiaro che non può essere sollevato alcun dubbio di costituzionalità rispetto all'istituto.
      Invero, "il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude … ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento" (art. 28 legge cost. 11/3/1953, n. 87), sicché – in base al parametro dell'art. 3 Cost. – non può formare oggetto di censura una scelta non irragionevole del legislatore, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento; dall'altro, in caso di successione di leggi nel tempo (ed è questa la fattispecie) è fisiologico che il legislatore detti norme che inevitabilmente disciplinano in modo diverso situazioni analoghe. Tutte le norme, proprio per il fatto che disciplinano, nel tempo, alcune fattispecie e non altre (la qualcosa è sancita in generale dallo stesso art. 11 preleggi) creano, sotto questo profilo, disparità di trattamento, che non per questo si traduce in un vulnus per l'art. 3 Cost., trattandosi di un effetto consustanziale all'evoluzione normativa.
      Ciò detto, e venendo la secondo quesito, l'unica alternativa praticabile è quella di verificare se esiste la possibilità di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 o di avvalersi dell'istituto, oggi molto incentivato a seguito delle modifiche operate con il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, della conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c..
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        03/02/2020 09:07

        RE: RE: Art. 41-bis DL 124/2019

        E' già stato presentato in passato una proposta di piano del consumatore ex l. 3/2012 dichiarata inammissibile dal Tribunale ("stoppato" cioè prima dell'omologa), sostanzialmente per l'eccessiva durata del piano leggermente più breve dell'originario ammortamento del mutuo, ma più lungo di una procedura concorsuale (alcuni Tribunali ammettono tranquillamente tale prospettazione, ma evidentemente non quello nella fattispecie adito).
        Ammesso che si possa ripresentare la medesima domanda (tenendo conto, ovviamente, delle eccezioni sollevate dal Tribunale) preferirei scegliere altre strade.
        Ho sentito parlare di un "fondo salva casa" che sarebbe altra cosa rispetto all'art. 41-bis dl 124/2019.
        Esiste ? E' operativo? Come funziona?
        Grazie
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          05/02/2020 19:36

          RE: RE: RE: Art. 41-bis DL 124/2019

          Rispondiamo all'interrogativo osservando che ad oggi non esista un "fondo salva casa".
          Quanto al piano del consumatore, osserviamo che nella giurisprudenza di merito è diffusa (non senza ragione) la tendenza a contenere la durata del piano del consumatore entro i limiti di durata previsti dalla legge pinto.
          È noto che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure (né indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa).
          Parte della giurisprudenza di merito colma in via interpretativa questo vuoto, con particolare riferimento al piano del consumatore (istituto che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano, senza che tuttavia detta contestazione impedisca al giudice di omologare ugualmente il piano, ove lo ritenga economicamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) introducendo un limite implicito di durata massima del piano, quantificandolo (come avviene per i concordati) in 5-7 anni (infatti, secondo la Suprema Corte, la procedura fallimentare, per rispettare i dettami dell'art. 2, comma 2, della I. 89/2001 ed i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non dovrebbe superare i cinque anni nel caso di media complessità ed i sette anni in caso di notevole complessità. Cfr. Cass. n. 8468 del 2012 e Cass. n. 23982 del 2017. Inoltre, Cass., SU, n. 1521 del 2013, pronunciandosi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, ha affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano).
          Osserviamo tuttavia che questo orientamento è stato recentemente disatteso dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 28/10/2019, n. 27544), la quale ha osservato che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata).
          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            14/02/2020 09:28

            RE: RE: RE: RE: Art. 41-bis DL 124/2019

            Per quanto riguarda il piano del consumatore ringrazio per la Vostra risposta, ma purtroppo constato (in alcuni tribunali) un ingiustificato atteggiamento punitivo nei confronti del debitore, con un applicazione solo in casi eccezionalissimi della norma di cui alla l 27 gennaio 2012, n. 3, (quando in pratica potrebbe anche non essere usata per la presenza di debiti di modestissima entità). L'approccio, semmai, dovrebbe essere di segno opposto nel senso che, in presenza di tutti i presupposti di legge, si dovrebbe lottare tutti insieme (giudici e gestori della crisi) per l'applicazione della norma finalizzata a recuperare, se mi passate l'espressione, " persone ed anime al PIL" e quindi, ad una vita dignitosa. Scusate la divagazione nel campo della filosolfia.

            Per quanto riguarda il fondo salva casa mi riferisco a quanto sotto riportato diverso dalla norma "blocca aste di cui all'art. 41-bis DL 124/2019.
            Riporto al riguardo il seguente aritcolo:
            "L'11 dicembre 2019, e' stato approvato l'emendamento alla Legge di Bilancio 2020 che prevede l'istituzione, con la prossima manovra finanziaria, di un Fondo "Salva Casa". Al progetto ha dato il suo apporto, Daniele Pesco, esponente del Movimento 5 Stelle e oggi Presidente della Commissione Bilancio. Il provvedimento ha come obiettivo quello di andare incontro ai soggetti in difficoltà economiche che, non riuscendo a far fronte ai propri debiti, rischiano di perdere la casa.

            Il "Fondo Salva Casa" nasce da alcuni intenti convergenti e, se vogliamo, l'idea non è affatto nuova, già nella legislatura precedente vi erano state iniziative annunciate dirette a lavorare attorno al nucleo di un'idea di smaltimento degli NPL.

            Come funzionerà il Fondo?

            Il fondo funzionerà attraverso il sistema delle società di cartolarizzazione che, invece di essere gestite da banche o enti finanziari privati, avranno finalità sociale e saranno affidate a specifiche associazioni ed Onlus.

            Daniele Pesco ha così spiegato: " Le società di cartolarizzazione, si finanziano sul mercato emettendo obbligazioni e raccogliendo risorse tramite l'acquisto di crediti con immobili a garanzia acquistati dalle banche o da altre società. Questi crediti, solitamente venduti ad un prezzo molto basso e a pacchetto (da qui il nome di società di cartolarizzazione), sono poi recuperati vendendo le case all'asta, anche se queste sono ancora abitate. Una spiacevole conseguenza di queste azioni, dunque, è che le famiglie che non riescono più a far fronte ai propri debiti (perché per esempio per difficoltà di tipo economico non hanno più pagato le rate del mutuo) si ritrovano a dover lasciare la propria abitazione, col rischio di vederla rivenduta a qualcun altro e di non riuscirla a recuperare più. Da qui, dunque, l'idea di una società di cartolarizzazione "sociale", che potrà acquistare case e crediti dalle banche o da altre società di cartolarizzazione ma, a differenza di queste ultime, non venderà gli immobili all'asta ma darà alle famiglie la possibilità di continuare ad abitarli. Il Fondo Salva Casa sarà destinato a finanziare questo tipo di operazioni, così che le famiglie potranno continuare a restare nella propria abitazione semplicemente corrispondendo un canone di affitto alla società di cartolarizzazione. Ai proprietari, inoltre, sarà riconosciuta l'opzione di recupero dell'immobile, il che vuol dire che potranno comprare nuovamente la casa che rischiavano di perdere e ad un prezzo molto vicino a quello pagato dalla società di cartolarizzazione con finalità sociale."

            Il fondo è un "contenitore protettivo" che assume la proprietà e fa un patto con gli ex debitori per consentire loro di riacquistare A PREZZO PREFISSATO entro un periodo "congruo" di tempo l'immobile stesso. Questo significa mettere in piedi un'iniziativa di tutt'altra complessità rispetto a una normale operazione finanziaria di escussione e smaltimento NPL. Così sostiene Simone Simoncini, che ha partecipato ai lavori dell'emendamento 53.0.1 sulla 130/99:

            Significa

            1) creare un contenitore che ha tutte le complessità di un fondo immobiliare ( o di una real estate company) con un facility management atomizzato su, in teoria, ottomila comuni

            2) risoluzione di problemi di adeguamento urbanistico e catastale in capo al contenitore

            3) mantenere in piedi un'iniziativa che per essere finanziata ha bisogno di fondi per rimborsare il credito e remunerare l'investitore.

            Tutto ciò viene realizzato attraverso l'architettura finanziaria dello "Snowdrop", vale a dire : una cartolarizzazione. Così che col decreto crescita è stata avvicinata la normativa italiana sulle Cartolarizzazioni a quella del resto del mondo. Bisogna ragionare in termini di acquisti di pacchetti di crediti molto mirati, e in un certo senso con logica opposta rispetto agli hedge fund, si selezionano pacchetti di prime case, capannoni periferici con dentro l'artigiano, ecc.

            Oggi Snowdrop o "Fondo Salva Case", può rispondere all'esigenza 3) e le modifiche alla 130/99, che il Senatore Pesco si è fatto carico di veicolare con l'emendamento 53.0.1 alla finanziaria, comporteranno, queste novità:

            a) Utilizzo di una o più REOCO [1] (Real Estate Owned Company ), che sono società che acquisiscono beni cartolarizzati e rivenduti a prezzo ribassato a società che li gestiscono al meglio, per poter nel contempo recuperare parte del denaro ceduto in prestito e difficilmente riesigibile, garantito da beni immobili, e di gestire il rapporto con gli ex proprietari con il supporto delle ACLI. "Quindi il Fondo oltre a dare supporto a chi ne ha bisogno, tutela anche i creditori e remunera gli investitori che aderiranno grazie al canone di locazione e alla rivendita dell'immobile agli affittuari. Il Fondo presta la sua attenzione su immobili abitati e adibiti a prima casa, che sono abitati da un nucleo familiare di 4 persone. Si prevede che ne sono circa 1 milione di cittadini in Italia che possono perdere la casa subendo un evento traumatico destabilizzante per l'intera famiglia." Così dichiara Pesco;

            b) la REOCO può acquistare la proprietà di immobili con irregolarità catastali;

            c) sarebbe problematico contenere i running cost della gestione della REOCO; tuttavia con l'emendamento, se l'immobile, pur in capo alla REOCO, continua ad essere abitato dal debitore come prima casa, non sarà pagata l'IMU;

            d) dopo cinque anni, con il sistema ante emendamento, la REOCO, se non alienava il bene , avrebbe pagato l'imposta maggiorata del 30%; questo avrebbe significato che gli ex debitori avrebbero avuto solo cinque anni e non quindici per riacquistare la casa; per questo motivo è stata chiesta l'estensione della facilitazione fiscale delle tasse di registro forfettarie a 200 euro per tutta la durata del fondo e non per cinque anni come nel caso delle REOCO normali.

            Si precisa che queste facilitazioni sono applicate, solo se all'operazione di cartolarizzazione partecipa un'associazione di promozione sociale iscritta all'albo da almeno cinque anni. C'è ampio spazio di partecipazione anche per altre associazioni.

            I punti di forza del progetto:

            •Trasparenza del processo di acquisto ad asta.

            •Possibilità di mettere a reddito l'investimento «da subito».

            •Alta probabilità di ricedere l'immobile al diretto interessato (affittuario).

            •Possibilità di gestire il rapporto locativo dell'immobile esecutato attraverso reti territoriali che hanno cura dei soggetti e famiglie fragili, oltre ad aggiungere valore al Progetto, può anche in altri ambiti-facilitare le Banche nella decisione di vendita di portafogli ipotecari prevalentemente residenziali.

            •Esperienza nel settore distressed

            La SPV acquista il credito ipotecario quando vi è un accordo tra Creditore e Debitore. La ReOCo acquista l'immobile e lo loca all'ex Debitore.

            Come un fondo immobiliare, esso acquisisce all'asta gli immobili pignorati, e poi li riassegna in locazione proprio a coloro che ne hanno subito il pignoramento a causa delle proprie difficoltà economiche. Il canone di locazione in questo caso è calmierato, in considerazione della crisi economica dell'esecutato.

            SNOWDROP si prefigge quindi i seguenti obiettivi:

            • permettere ai debitori (consumatori e piccole aziende) – idoneamente supportati da un qualificato soggetto mediatore indipendente (auspicabilmente appartenente all'area no-profit), nella valutazione dell'accordo offerto dalla Banca/Servicer – una "nuova ripartenza", liberi da debito ma con la possibilità sia di continuare ad usufruire della materiale disponibilità del proprio patrimonio immobiliare a prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato, sia di ritornarne ad essere titolari a termini vantaggiosi, in un contesto di miglioramento delle condizioni economiche individuali e generali;

            • consentire alle banche di adeguarsi alle indicazioni delle autorità di vigilanza e procedere con una rapida dismissione delle sofferenze bancarie senza peraltro ricorrere a processi di ricapitalizzazione dagli esiti tutt'altro che scontanti; e

            • creare – se del caso – anche un nuovo prodotto finanziario non solo dotato di rating a livello "investment grade" e quindi collocabile presso il risparmio gestito istituzionale ma anche appetibile per questo tipo di operatori in quanto ritenuto solido e sicuro per i fondamentali finanziari (patrimoniali e reddituali) che ne sono alla base.

            Il perseguimento di questi obiettivi passa innanzitutto attraverso una rigorosa selezione dei crediti ipotecari oggetto dell'operazione, che assicuri, da un lato, che il valore degli immobili a garanzia fornisca sufficiente "over collateralizzazione" rispetto all'investimento dei finanziatori senior e – seppur nella loro volatilità – concrete prospettive di guadagno per gli investitori mezzanini e junior, e dall'altro lato, che i flussi di cassa attesi rivenienti dalla gestione dei predetti immobili offrano adeguata copertura dei costi finanziari, di gestione e di struttura dell'operazione. Ciò richiederà che l'operazione sia preceduta da una due diligence [immobiliare] che preveda il coinvolgimento di esperti indipendenti. [2]

            Inoltre, gli ex proprietari godranno di condizioni favorevoli in modo da agevolare il riacquisto dell'immobile ad un prezzo di favore, vicino a quello pagato dallo stesso Fondo per la sua acquisizione.

            Quanto sopra riguarda la parte del Fondo, per cui di seguito si cercherà di chiarire le ragioni per cui le due norme: Fondo Salva Case (introdotto con l'emendamento 53.0.1 alla finanziaria) e Decreto Blocca Aste, sono parallele ma nate in contesto diverso e da tenere separate, pur potendo interagire proficuamente sotto il profilo della tecnica giuridica e finanziaria."

            SAPETE A CHE PUNTO SIAMO CON RIFERIMENTO A QUESTO STRUMENTO ?
            • Zucchetti SG

              18/02/2020 07:47

              RE: RE: RE: RE: RE: Art. 41-bis DL 124/2019

              Ad oggi non esistono nel panorama normativo disposizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 41 bis d.l. 124/2019.