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Comunicazione 1° accesso del Custode all'usufruttuario

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    02/02/2024 11:18

    Comunicazione 1° accesso del Custode all'usufruttuario

    Buongiorno.
    Ho da poco ricevuto la nomina di custode nell'ambito di una esecuzione immobiliare.
    Verificando gli atti depositati, ho rilevato che è stato richiesto il pignoramento della nuda proprietà dell'immobile del debitore. Risulta invece come usufruttuario un familiare.
    Ho inviato le raccomandate al debitore (nudo proprietario) per comunicare la data del primo accesso assieme al CTU nominato dal Tribunale per la redazione della perizia di stima. Il debitore ha residenza all'estero. Mentre l'immobile è occupato dall'usufruttuario. Ho già verificato l'indirizzo.
    Vorrei inviare la medesima comunicazione anche all'usufruttuario per informarlo dell'accesso.
    Vorrei chiedere se ritenete che ci possano essere delle violazioni in tema di privacy comunicando all'usufruttuario dell'esecuzione che ha colpito il debitore nudo proprietario dell'immobile.
    A mio avviso non ritengo ci siano tali problematiche, considerato che anche l'usufruttuario ha ragione di conoscere dell'esistenza della procedura.
    Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      03/02/2024 07:49

      RE: Comunicazione 1° accesso del Custode all'usufruttuario

      A nostro avviso la comunicazione di primo accesso va certamente inviata anche all'usufruttuario, poiché l'accesso all'immobile (in primo luogo da parte dello stimatore) è funzionale alla tutela del superiore interesse della giustizia, e dunque deve essere consentito, sebbene con il minimo sacrifico possibile del soggetto estraneo alla procedura, magari anche attraverso la valorizzazione dell'art. 262, 2° co., c.p.c., che disciplina i poteri del giudice istruttore in tema di "ispezioni sui luoghi", quale espressione di un principio generale valevole anche al di fuori del processo di cognizione ed estensibile anche alle attività poste in essere dagli ausiliari del giudice.
      A tale proposito vale la pena di ricordare che anche in tema di locazione la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto in capo al proprietario il diritto di far visitare l'immobile ai fini della vendita o della cessione in locazione ad altri, sancendo che un eventuale ingiustificato rifiuto da parte del conduttore è causa di risoluzione del contratto. (Cass. civ. sez. III, 09/02/1980, n. 911).
      Dunque, nell'esercizio dei poteri di direzione della procedura di cui il giudice dell'esecuzione dispone a norma dell'art. 484 c.p.c., egli può autorizzare lo stimatore (o il custode ) ad eseguire l'accesso avvalendosi dell'ausilio della forza pubblica nominata a norma dell'art. 68 c.p.c. (secondo cui "il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica") e 14 Ord. Giudiziario (a mente del quale "ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede").