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IMPOSTE su IMMOBILI OGGETTO DI ESECUZIONE

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    06/11/2023 11:15

    IMPOSTE su IMMOBILI OGGETTO DI ESECUZIONE

    Buongiorno,
    una società di capitali (srl) si trova ad avere gli immobili sotto esecuzione immobiliare. Il professionista delegato in attesa della vendita, sta incassando i frutti delle locazioni degli immobili stessi, che mensilmente confluiscono nel c/c acceso alla procedura.
    Ora in fase di pagamento ad esempio dell'IMU o dell'acconto delle imposte Ires ed Irap, la società non avendo incassi non può procedere ai relativi pagamenti.
    Dovrà occuparsene il professionista delegato utilizzando gli incassi delle locazioni?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      08/11/2023 20:28

      RE: IMPOSTE su IMMOBILI OGGETTO DI ESECUZIONE

      A nostro avviso il delegato non dovrà curare nessuno degli adempimenti indicati nella domanda.
      A norma dell'art. 2912 c.c. il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.
      Tra questi ultimi rientrano senza dubbio i canoni di locazione, per espressa previsione dell'art. 820, ultimo comma, c.c. A proposti dei canoni di locazione, Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha infatti affermato che, dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 cod. civ., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire solo per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni – che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato – non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.
      Il precipitato processuale della estensione del pignoramento ai frutti, e dunque anche ai canoni di locazione, si ritrova nell'art. 509 c.p.c., a mente del quale "La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario".
      Dunque, le somme incassate non potranno essere sottratte alla loro destinazione in quanto componenti della massa da distribuire tra i creditori.