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Rinuncia all'esecuzione: adempimenti

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    06/04/2021 11:25

    Rinuncia all'esecuzione: adempimenti

    Buongiorno
    sono Delegato e Custode di una esecuzione immobiliare.
    Il creditore procedente ha depositato istanza di rinuncia all'esecuzione.
    Tra gli adempimenti del Delegato Custode, deposito istanza liquidazione compenso e relazione finale, vorrei chiedere se ci sono altri adempimenti da svolgere. Ad esempio:
    1) è necessario notificare al debitore esecutato copia autentica dell'ordinanza di chiusura della procedura?
    2) è necessario procedere alla re-immissione nel possesso del bene del debitore esecutato (nel mio caso è una s.r.l.);
    3) sono necessarie comunicazioni nei confronti di Enti?

    Da ricerche che ho svolto, ritengo che non sia necessaria la notifica della chiusura della procedura all'esecutato, nè tantomeno procedere alla re-immissione del possesso poiché a mio avviso questa opera automaticamente, così come ritengo non sia necessaria la comunicazione ad enti.

    Vi chiedo quindi di avere conferma di quanto e di indicarmi eventuali adempimenti che debbano essere svolti.

    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      08/04/2021 07:57

      RE: Rinuncia all'esecuzione: adempimenti

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre premettere quanto segue.
      A mente dell'art. 492, comma secondo, c.p.c., Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
      Com'è facile intuire, la norma persegue un duplice obiettivo: da un lato essa si preoccupa di dare certezza alle comunicazioni dirette al debitore esecutato ponendolo al riparo da eventuali furberie del debitore esecutato che tenti di rendersi irrintracciabile o di rendere difficoltose le comunicazioni e le notificazioni mutando continuamente il proprio domicilio; dall'altro mira ad assicurare la effettiva partecipazione dell'esecutato consentendogli di indicare un domicilio per le comunicazioni.
      Questa norma è la premessa in forza della quale è possibile affermare che tutti i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione, e quindi anche il decreto di chiusura della procedura, devono essere comunicati al debitore presso il domicilio eletto, con deposito in cancelleria (nel caso in cui l'atto di pignoramento contenga l'invito ad eleggere domicilio), oppure al domicilio reale, in caso contrario.
      Dunque, la prima risposta che possiamo fornire è che il custode non deve comunicare/notificare al debitore il provvedimento di chiusura.
      In secondo luogo, con la chiusura della procedura cessano le funzioni custodiali per la semplice ragione che si estingue l'incarico di tutti gli ausiliari del giudice dell'esecuzione.
      Tuttavia ciò non toglie che sul piano civilistico valgano le regole generali per cui trova applicazione l'art. 2051, a mente del quale il custode risponde dei danni provocati ai terzi dalla cosa. Questo vuol dire che potrebbe profilarsi una responsabilità da cose in custodia ove si ammettesse che pur a seguito della cessazione dalla carica il "non più custode" sia responsabile ex art. 2051 in quanto avente la materiale disponibilità del bene, anche se riteniamo non condivisibile questa impostazione interpretativa in quanto il provvedimento di estinzione della procedura "ripristina" in capo al debitore anche le funzioni custodiali tipicamente ricadenti sul proprietario.
      Ad ogni buon conto, al fine di evitare possibili contestazioni ci sembra condotta prudente quella di stilare un verbale di riconsegna.