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Forum UFFICI DI PROSSIMITà
Amministratore di sostegno e residenza
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Ufficio di Prossimità Consorzio Umana Solidarietà
28/04/2026 11:26Amministratore di sostegno e residenza
Buongiorno, ho un quesito, può un amministratore di sostegno risiedere fuori dal comune di residenza del soggetto amministrato? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2026 15:36RE: Amministratore di sostegno e residenza
Buongiorno,
la disciplina dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si ricava dagli artt. 404 e seguenti c.c.
In particolare, l'art. 404 prevede che la nomina dell'AdS avvenga da parte del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
L'art. 407 prescrive poi che il giudice, prima di procedere alla nomina dell'Ads, senta personalmente l'amministrato e, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di costui, tenga conto dei bisogni e delle richieste che egli rappresenta.
Inoltre, il procedimento di nomina prevede che siano sentiti i parenti più prossimi (coniuge, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo).
Ascoltate queste persone, ed acquisite eventuali ulteriori informazioni ritenute utili, l'art. 408 statuisce che il giudice procede alla nomina dell'amministrazione di sostegno "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", aggiungendo che "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità", in mancanza del quale "ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso".
Come si vede, la norma non prescrive che l'amministratore di sostegno abbia la residenza nel medesimo comune in cui risiede l'amministrato, anche se esiste una implicita preferenza in tal senso. Lo si ricava proprio dall' 408 c.c., laddove si afferma che il giudice tutelare deve preferire, "ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata".
Dunque, indicandosi preferibilmente il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente con l'amministrato, è evidente che si fa riferimento a soggetti aventi la medesima residenza.
Detto questo, e venendo al concreto, posto che occorre tenere conto della cura e degli interessi dell'amministrato, andrà verificato, caso per caso, se questo requisito (quello della medesima residenza) è o non è funzionale ad assicurare la migliore tutela dei bisogni dell'amministrato. Ad esempio, se costui fosse persona anziana stabilmente collocata in una residenza protetta, la residenza dell'amministratore di sostegno potrebbe essere collocata anche in un comune diverso, purché ad una distanza idonea a consentirgli di intervenire, laddove necessario; di contro, la cura di un minore richiederà certamente una condizione di stretta prossimità tra ADS ed amministrato.
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Zucchetti Software Giuridico srl
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