Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

compenso supplementare curatore

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    03/10/2025 17:12

    compenso supplementare curatore

    Chiedo delucidazioni sul compenso supplementare del curatore in caso di chiusura del fallimento in pendenza giudizi.
    Alla chiusura mi era già stato liquidato il compenso in conformità al dm 30/2012 ed al calcolo eseguito su Fallco.
    Per il compenso supplementare, leggo nel provvedimento che "la liquidazione dev'essere incrementale per l'attivo ulteriormente realizzato ma sempre considerando l'attivo come unitario ed in via complessiva".
    L'attivo complessivo, compreso quello ulteriormente realizzato, non eccede lo scaglione già utilizzato per la liquidazione del compenso alla chiusura.
    Quindi per calcolare il compenso supplementare, devo dedurre dal compenso massimo previsto dal dm 30/2012 quello già liquidato?
    O in altro modo?
    Calcolato in base all'attivo ulteriormente realizzato il compenso supplementare sarebbe maggiore.
    Ringrazio sin d'ora per il cortese riscontro.
    Avv. M.C. Bongiorno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/10/2025 13:30

      RE: compenso supplementare curatore

      La domanda riguarda l'ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. e ai sensi dell'art. 234 CCII e fa riferimento al compenso supplementare r il curatore per l'attività prestata dopo la chiusura anticipata.
      Abbiamo citato anche la norma della legge fallimentare benchè né questa norma né altre di tale legge facciano riferimento ad un compenso supplementare a differenza di quanto previsto dall'art. 137 CCII che nell'ambito del comma 2 contiene la seguente disposizione: "Al curatore è dovuta anche una integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 234". Tuttavia, anche nel vigore della legge fallimentare (e lei parla appunto di chiusura anticipata del fallimento), nonostante il silenzio legislativo era diffusa l'opinione che il curatore rendesse il conto della sua gestione supplementare essendo implicito in ogni gestione di beni altrui la resa del conto al termine dell'attività, così come che il curatore dovesse ottenere un compenso per l'attività svolta successivamente alla chiusura del fallimento. Merito della nuova disposizione sopra richiamata è aver eliminato ogni dubbio per le procedure di liquidazione giudiziali e aver, contestualmente rafforzato l'idea interpretativa che anche per l'attività svolta dopo la chiusura del fallimento sia dovuto un compenso supplementare al curatore; il fatto è che neanche la nuova norma indica i criteri per la determinazione del compenso spettante al
      curatore sull'ulteriore attivo, e questo spiega perché il tribunale abbia fatto la precisazione da lei riportata, secondo cui "la liquidazione dev'essere incrementale per l'attivo ulteriormente realizzato ma sempre considerando l'attivo come unitario ed in via complessiva".
      Tale indicazione a nostro avviso va interpretata nel senso che l'ulteriore attivo realizzato dopo la chiusura anticipata confluisce nella massa attiva, da considerare come unitaria, comprensiva cioè dell'attivo realizzato in precedenza e di quello successivo, su cui calcolare le percentuali dettate dal d.m. n. 30 del 2012 e non invece considerare il nuovo attivo autonomamente su cui applicare le percentuali del d.m. a cominciare dal primo scaglione.
      Posto che lei dice che nel suo caso l'attivo complessivo, compreso quello ulteriormente realizzato, non eccede lo scaglione già utilizzato per la liquidazione del compenso alla chiusura, possiamo utilizzare come esempio, per meglio comprendere il meccanismo, che l'attivo realizzato ante chiusura ammontasse a euro 17.000 e che su questo scaglione il tribunale le abbia già liquidato il compenso applicando la percentuale del 10% (che è quella minima e la massima ariva al 12%), e che l'attivo successivamente realizzato ammonti ad euro 5.000, per cui si arriva ad un attivo complessivo di euro 22.000, che rimane sempre nello stesso scaglione che arriva ad euro 24.340. Ai fini del compenso supplementare il tribunale dovrà valutare questo nuovo dato liquidando il compenso per lo scaglione in questione tenendo conto che l'attivo realizzato ammonta a 22.000 e non a 17.000 euro; può utilizzare, come è probabile, la stessa percentuale già considerata, o modificarla a seconda anche della presenza degli altri requisiti richiesti per la liquidazione del compenso. Calcolato il compenso sui nuovi valori dello scaglione, deve essere poi detratto dal risultato quanto già corrisposto quale iniziale compenso. Probabilmente ci sono anche altri metodi di calcolo nel rispetto della unitarietà dell'attivo, perché ciò che il provvedimento ha inteso evitare è che si possa considerare il nuovo attivo di euro 5.000 autonomamente e liquidare il compenso applicando le percentuali del primo scaglione (che vanno dal 12% al 14%) su tale importo.
      Zucchetti SG srl