Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

  • Andrea Mingiardi

    LA SPEZIA
    07/02/2012 18:42

    Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

    E' mia intenzione richiedere autrizzazione al GD (il comitato non è stato nominato) per rinunciare a liquidare un veicolo intestato al fallimento (nel programma di liquidazione era prevista tale possibilità nel caso la vendita si fosse rivelata manifestamente non conveniente).
    Preciso che la fallita è una cooperativa (i soci sono tutti ex dipendenti disinteressati alle vicende fallimentari se non al recupero degli arretrati dovuti per le prestazioni di lavoro e TFR). In caso il GD mi autorizzi in tal senso chi verrà considerato custode del veicolo che ad oggi è parcheggiato in piazzale condominiale privato ? Il 104ter precisa che i creditori potranno iniziare azioni esecutive sul bene riconsegnato al debitore ....in tal caso la riconsegna si intenda all'ex amministratore? Riconsegnando i documenti del veicolo e le chiavi all'ex amministratore della cooperativa sarà lui a doversi interessare del bene? Ho anche valutato l'ipotesi di rottamare il veicolo ma considerata la mancanza di attivo non vi è la possibilità di sostenerne le spese quindo la soluzione da me prospettata mi sembra la più conveniente per la procedura.
    Ringrazio e saluto
    p.s. complimenti per il forum !!

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2012 13:20

      RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

      Con la dichiarazione di fallimento il fallito perde la disponibilità dei propri beni, che, attraverso, l'inventario viene appresa dalla massa e per essa dal curatore, sicchè quando il curatore, a norma dell'art. 104ter, non acquisisce all'attivo o rinuncia liquidare uno o più beni, vuol dire che quei beni rimangono o vengono restituiti alla disponibilità del fallito, e per questo motivo, sugli stessi i creditori possono eseguire azioni esecutive, vietate dall'art. 51 sui beni appresi all'attivo.
      Nel suo caso, quindi, se lei applica la disposizione di cui al pen. comma dell'art. 104ter restituisce la giuridica disponibilità dell'auto alla società fallita, cui deve seguire la materia restituzione delle chiavi al legale rappresentante della società per permetterne la effettiva disponibilità. Dopo di che non deve preoccuparsi di altro.
      Zucchetti Sg Srl
      • Andrea Mingiardi

        LA SPEZIA
        15/03/2012 14:01

        RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

        L'ipotesi della riconsegna del veicolo all'ex amministratore mi sembrava la più corretta, ma inaspettatamente , senza incontrare alcuna resistena, alla richiesta fatta ad un debitore del fallimento sono riuscito a realizzare attivo tale da poter coprire le spese per la rottamazione del mezzo. A questo punto mi viene da pensare che l'ipotesi della rottamazione,anche se comporta sottrazione di disponibilità liquida alla procedura, rappresenti la soluzione più equa (anche perché non lascia l'ex amministratore con il peso di dover risolvere il problema del veicolo...). Certo farei prima a riconsegnare il bene all'ex amministratore ma non credo che questa sia lo spirito della procedura fallimentare (tutela dei creditori ma anche de fallito) . Alla luce di tale disponibilita di attivo sopravvenuta cosa ne pensate? Preciso inoltre che Sul veicolo insiste fermo amministrativo di Equitalia, se ottengo autorizzazione dal GD alla cancellazione del fermo finalizzata alla rottamazione , ritenete che debba dare preventivo avviso ad Equitalia avvertendo dell'intenzione di rottamare? Se si posso comunicare tale intenzione con raccomandata ? Ringrazio Andrea Mingiardi
        • Raffaella Santinelli

          SAN SEVERINO MARCHE (MC)
          16/03/2012 13:08

          RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

          Nel caso si opti (ravvisandone la convenienza) per la restituzione dell'autoveicolo all'Amministratore, è necessario ugualmente, ex art. 88 2° comma L.F., trascrivere la Sentenza di Fallimento al PRA?
          Vi ringrazio e resto in attesa della Vs. risposta.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/03/2012 15:29

            RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

            La trascrizione di cui parla è lo strumento attraverso cui procede alla inventariazione dei beni immobili e mobili registrati, che, appunto, a seguito dell'inventario, vengono materialmente inclusi nell'attivo fallimentare. Se lei restituisce il bene auto al fallito rinunciando ad acquisire il bene all'attivo, non deve inventariarlo né fare, quindi, la trascrizione.
            L'art. 104 ter prevede, però, che si possa rinunciare anche alla liquidazione dei beni già acquisiti; in questo secondo caso ovviamente il bene deve essere stato già acquisito, ossia inventariato attraverso la trascrizione.
            Zucchetti SG Srl
            • Raffaella Santinelli

              SAN SEVERINO MARCHE (MC)
              17/03/2012 19:39

              RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

              Vi pongo un'altra questione relativa al caso in cui il bene (autoveicolo) sia stato già acquisito, ossia inventariato attraverso la trascrizione: qualora in Curatore ravvisi la convenienza a rinunciare alla liquidazione dell'autoveicolo, ex art. 104 ter L.F., a parte chiedere l'autorizzazione del CdC (o in mancanza, ex art. 41 IV comma L.F., quella del G.D.), quale altre incombenze spettano al Curatore? In particolare, come ci si comporta con il PRA? Si deve fare altra trascrizione?
              Ringrazio anticipatamente per il Vs. contributo, sempre spunto di preziose riflessioni.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                19/03/2012 16:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

                Ottenuto il parere del comitato dei creditori, deve comunicare a tutti i creditori che l'auto, già acquisita all'attivo fallimentare, è stata rimessa nella disponibilità del fallito, in quanto i creditori, a norma dell'art. 104ter, settimo comma, potrebbero iniziare azioni esecutive sullo stesso bene.
                Nulla dice la norma in ordine alle trascrizioni, ma è chiaro che, più che una nuova trascrizione, bisogna procedere a cancellare quella della sentenza dichiarativa di fallimento già effettuata.
                Dovrebbe bastare la comunicazione al responsabile PRA della restituzione dell'auto, corredata dalla relativa documentazione, ma pensiamo che il conservatore non si accontenti di tanto; a nostro parere potrebbe essere utilizzato per analogia il secondo comma dell'art. 118, per cui il giudice delegato dovrebbe ordinare la cancellazione della trascrizione della sola sentenza di fallimento (e non di altre eventuali iscrizioni o trascrizioni). L'analogia è ravvisabile nel fatto che nel caso, anche se non viene effettuata una vendita, in realtà il fallimento perde la disponibilità che aveva sul mezzo, per cui deve mettere il fallito nella stessa condizione in cui si trovava prima del fallimento.
                Zucchetti Sg Srl
                • Andrea Mingiardi

                  LA SPEZIA
                  03/04/2012 09:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

                  Alla luce della disponibilità liquida ottenuta da un debitore del fallimento, ho ritenuto opportuno di non riconsegnare il bene alla società fallita ma di rottamarlo (tra gli altri vantaggi ciò permetterà di liberare velocemente il parcheggio privato nel quale si trova attualmente il veicolo). Ho già ottenuto dal GD autorizzazione alla rottamazione del veicolo ed ordinanza di cancellazione del fermo amministrativo iscritto in favore di Equitalia. E' mia intenzione prima di operare in tal senso dare comunicazione ad Equitalia. La comunicazione deve essere fatta ai sensi dell'art.26L.F, nel senso che se Equitalia vuole opporsi all'ordinaza di cancellazione del GD deve presentare reclamo al Tribunale? Ritenete doverorso dover trasmettere tale comunicazione anche agli altri creditori ammessi allo SP? (vorrei evitere la comunicazione anche agli altri creditori solo per non gravare la procedura di ulteriori spese).
                  Grazie
                  Andrea Mingiardi
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/04/2012 20:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

                  Indubbiamente non è comune la continuazione del rapporto di lavoro con la curatela, ma noi quando interveniamo sul Forum cerchiamo di raffigurare gli scenari possibili; comunque può capitare che il rapporto continui qualora venga attuato un esercizio provvisorio oppure quando i dipendenti possono servire per operazioni varie di interesse della curatela (riordino merci da inventariare, pulizia locali, ecc.).
                  Ovviamente se non sussistono queste esigenze, fa bene a sciogliersi dal contratto perché le conseguenze sarebbero quelle da lei indicate.
                  Il fatto che il curatore subentri nella disponibilità del patrimonio del fallito, nel quale entrano non solo i contratti pendenti ma anche le situazioni già definite per le ulteriori incombenze che residuano, ed il fatto che il curatore è sostituto di imposta, comportano che questi debba adempiere a tutte le incombenze cui avrebbe provveduto il fallito se fosse stato in bonis, come rilasciare il CUD ecc., anche se il rapporto era già cessato alla data del fallimento.
                  Zucchetti SG Srl
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/04/2012 20:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

                  Ci scusi, abbiamo inserito la risposta sbagliata. quella che riguarda il suo quesito è la seguente:
                  Basta la comunicazione ad Equitalia, non del provvedimento che autorizza la rottamazione, ma di quello di cancellazione del fermo amministrativo per consentirle l'impugnazione ex art. 26, come lei giustamente rileva. Non riteniamo necessaria la comunicazione ai creditori né del provvedimento di cancellazione del fermo né della rottamazione: del primo perché ad esso i creditori non hanno alcun interesse del secondo perché nessuna norma lo prevede. Lei infatti non sta applicando il settimo comma dell'art. 104ter con restituzione del bene al fallito, ma attua una forma di liquidazione che consiste nella rottamazione (liquidazione a zero ricavo), che presuppone proprio che lei abbia mantenuta la disponibilità del bene.
                  Zucchetti SG Srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/03/2012 15:28

          RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

          Se abbiamo ben capito, lei è riuscito a realizzare un attivo di modeste dimensioni perché un debitore del fallito ha pagato il suo debito. Questo dato non cambia nulla rispetto al passato, nel senso che se lei continua a ritenere non utile l'acquisizione dell'automezzo, deve rinunciare all'acquisizione del medesimo, altrimenti qualche creditore potrebbe lamentare che lei ha destinato ad altri fini risorse a loro dirette per evitare fastidi alla società fallita (è questa l'imprenditore fallito, non l0amministratore). E' abbastanza evidente che ciò non accadrà perché l'attivo è modesto e non servirà a coprire neanche le spese, ma noi le rappresentiamo cosa potrebbe accadere, lasciando a lei la scelta di comportamento che ritiene più opportuna.
          In ogni caso, qualunque soluzione scelga, è meglio darne comunicazione, anche con raccomandata, ad Equitalia.
          Zucchetti SG Srl
          • Alberto Pellegrino

            Pescara
            10/03/2016 18:17

            RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

            Avrei bisogno di un piccolo chiarimento:
            sono stato nominato curatore di una srl, nel corso dell'inventario ho rinvenuto un bene mobile registrato. Ho provveduto a trascrivere la sentenza dichiarativa di fallimento.
            Da una prima valutazione ritengo che non riuscirò a riscuotere nulla dalla vendita di detto bene pertanto sarei tentato di rinunciare alla liquidazione dello stesso. A questo punto sorgono alcuni dubbi:
            1- Dovrei inoltrare istanza la giudice per procedere con la cancellazione della sentenza di fallimento?
            2- Nel caso di rinuncia i creditori hanno la possibilità di aggredire tale bene. Se nessun creditore eserciti azioni sul bene in questione cosa accade???? al PRA risulta un bene mobile registrato intestato ad un soggetto estinto!posso lasciare le cose così?
            3- posso procedere con la chiusura del fallimento??
            4- Nel caso in cui (nell'assurda ipotesi) l'amministratore dell'impresa fallita essendo rientrato nella disponibilità del bene commetta un'infrazione cosa accade???
            vi ringrazio per la disponibilità
            buon lavoro
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/03/2016 21:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

              In primo luogo, per "liberarsi" dell'autoveicolo dovrebbe seguire la procedura di dismissione di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.f., a seguito della quale il giudice delegato può disporre la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento in quanto l'auto non fa più parte dei beni compresi nell'attivo fallimentare. Nel momento in cui l'auto non è più nella disponibilità giuridica del fallimento, i creditori possono agire esecutivamente sulla stessa in quanto il divieto di cui all'art. 51 l.f. riguarda i beni del patrimonio fallimentare, tant'è che, come prescrive il comma ottavo dell'art. 104ter, lei deve dare comunicazione dell'avvenuta dismissione ai creditori proprio perché possano eventualmente agire in via individuale.
              Oltre alla dismissione giuridica, deve procedere anche allo spossessamento materiale, nel senso che lei, se ha il possesso materiale dell'auto, deve consegnare la stessa al legale rappresentante della società fallita. Fatto questo, tutte le vicende successive riguardanti detto veicolo e la sua circolazione non interessano più il fallimento, per cui eventuali infrazioni stradali o anche conseguenze di incidenti non possono ricadere sulla massa.
              Ne discende che quando lei ha completato le operazioni fallimentare può ben chiudere la procedura. Il fatto che la società fallita sia intestataria di un bene non è causa di impedimento della chiusura, ma al più può essere causa della non cancellazione della società dal registro delle imprese. Come abbiamo detto altre volte, questo è un problema non trattato dal legislatore e noi abbiamo suggerito al curatore di fare, alla chiusura del fallimento, egualmente la comunicazione al registro delle imprese, precisando che questa è ancora titolare di beni non liquidati nel fallimento ricorrendo l'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.f.; alla luce di tanto i responsabili del registro non dovrebbero procedere alla cancellazione, ma in ogni caso, sarà questo un problema loro e non del curatore che ha fatto quanto la legge gli impone.
              Zucchetti SG srl
              • Francesca Babini

                Bologna
                18/07/2019 10:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

                Buongiorno,
                mi trovo nella seguente situazione.
                Nel capannone ove erano siti i beni della procedura rinvenivo tra gli altri un camion che da visura al PRA risultava intestato a terzi, motivo per il quale veniva indicato nell'inventario tra i beni di terzi e sul quale non provvedevo a trascrivere la sentenza di fallimento.
                Il proprietario, sollecitato alla presentazione della domanda di rivendica, mi ha comunicato che non provvederà a presentare domanda di rivendica perchè il camion, che gli era stato venduto dalla società poi fallita, non rispecchiava le caratteristiche pubblicizzate e quindi era stato restituito alla società fallita senza che però questa effettuasse il passaggio di proprietà a suo favore.
                Mi ritrovo pertanto un automezzo di proprietà di terzi e per il quale momentaneamente non possiedo neanche i documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) e su cui al momento non è iscritto fermo amministrativo. Il certificato di proprietà probabilmente lo possiede il proprietario dell'automezzo e nel caso provvederò a richiederglielo. Quali sono le vie percorribili? Premetto che il valore del camion è pressochè nullo. Avevo individuato queste possibili vie, per le quali chiedo un Vs. parere:
                1. Ove venga ritrovato il certificato di proprietà potrei richiedere l'acquisizione all'attivo del mezzo, denunciare lo smarrimento della carta di circolazione e tentare la vendita da "proprietario non intestatario";
                2. Ove non venga ritrovato il certificato di proprietà denunciare lo smarrimento sia del cdp sia della carta di circolazione e procedere a demolirlo. In questo caso, però, i bolli non sono stati pagati dal proprietario risultante dalla visura al PRA, per cui mi chiedevo se per la demolizione fosse necessaria la regolarità nei bolli e nel caso se debbano essere pagati in prededuzione. Nel caso rappresenterebbe una via alquanto onerosa.
                3. Denunciare lo smarrimento della carta di circolazione (ed eventualmente del certificato di proprietà) e richiedere al GD autorizzazione a non acquisire all'attivo il camion in quanto manifestamente non conveniente. Ora però si palesa un problema. Il bene ritorna nella disponibilità della società fallita che però non risulta essere proprietaria. Dovrei pertanto comunicare ai creditori che in deroga all'art. 51 lf possono avviare azioni esecutive su un bene tornato nella disponibilità della società fallita, non di proprietà della stessa? Ove percorribile probabilmente questa strada è la meno onerosa considerato il valore del camion, ma non so se è fattibile.
                Grazie!
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/07/2019 19:20

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

                  Posto che, come dice ,il valore del camion è pressochè nullo, , non le conviene cercare di acquisire lo stesso all'attivo. In effetti lei si trova occupato il capannone da un automezzo che al momento risulta di proprietà di un terzo, per cui deve invitare costui, non ad esercitare la rivendica (visto che lei non ha inventariato il bene né ha trascritto la sentenza di fallimento) ma a liberare il capannone provvedendo all'asporto del mezzo entro un termine da fissare, con avvertimento che, in mancanza, chiederà un indennizzo per l'occupazione senza titolo del capannone. probabile che il proprietario faccia qualcosa anche perché dovrà pagare, quale intestario la tassa di circolazione; qualora rimanga inerte, dovrà adire le vie giudiziarie per ottenere lo sgombero del capannone.
                  Zucchetti SG srl
          • Manuela Iappelli

            PESARO (PU)
            17/06/2020 18:05

            RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

            Buonasera, avrei bisogno di un consiglio.
            In sede di verifica al Pra ho appreso dell'esistenza di un autocarro intestato alla società fallita e ho proceduto a trascrivere la sentenza di fallimento. Chieste informazioni al legale rappresentante della società fallita apprendevo che tale mezzo era stato venduto qualche mese prima del fallimento alla società a cui era stata affittata l'azienda (per una somma di modesta entità che poi non risultò nemmeno corrisposta dall'acquirente) e che il passaggio di proprietà, seppur formalizzato nel CDP non era stato trascritto al Pra per un disguido con la agenzia di pratiche auto che aveva gestito l'operazione. Acquisito il possesso del mezzo, del CDP e del libretto di circolazione, provvedevo, per mia tutela, a metterlo in sicurezza per evitare che potesse circolare, in attesa di decidere il da farsi.
            La società acquirente, alla quale è stato richiesto il pagamento del prezzo, essendogli stato inibito l'utilizzo del mezzo, ha dichiarato di non voler pagare ed è rimasta inerte.
            Per sbloccare la situazione, dato il modestissimo valore del mezzo e l'inconveniente di dover essere tenuta al pagamento del bollo in quanto il bene è intestato al fallimento, avevo pensato di richiedere l'autorizzazione al G.D. per procedere alla rottamazione.
            Tuttavia, stando a quanto appreso dal Pra, è il proprietario non intestatario del veicolo che può richiedere la rottamazione.
            La soluzione potrebbe essere allora quella della dismissione del mezzo di cui all'art. 104-ter L.F.. Oppure, nel caso in cui il fallimento volesse ritenersi indenne da qualsiasi richiesta di pagamento del bollo per le annualità nel frattempo maturate, si potrebbe richiedere una pronuncia al GDP per far trascrivere il passaggio di proprietà in favore della società acquirente con effetti retroattivi alla data dell'atto di vendita riportato sul CDP?
            Quale soluzione consigliate?
            Grazie per l'attenzione.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/06/2020 17:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

              La situazione in cui si trova è abbastanza anomala in quanto l'autocarro è stato venduto e la vendita risulta dal CdP ma non è stata trascritta, ma l'automezzo è in suo possesso e l'acquirente non ha interesse a dare esecuzione alla vendita e, nel frattempo è stata trascritta la sentenza di fallimento al Pra. In questo modo l'autocarro è acquisito all'attivo fallimentare, sia legalmente che materialmente, per cui, esclusa la possibilità di dare esecuzione al contratto di vendita perché le spese sarebbero superiori all'incasso del prezzo che l'acquirente non è intenzionato a fare; esclusa la rottamazione per la ragione che le hanno detto al PRA, esclusa la liquidazione fallimentare dato il modesto valore del bene, non le rimane che dismettere il bene con la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l. fall. e successivamente chiedere al giudice delegato la cancellazione della trascrizione effettuata.
              Zucchetti SG srl
    • Antonio Cortese

      BASSANO DEL GRAPPA (VI)
      04/09/2020 15:17

      RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

      La mia situazione è in parte simile. Nei locali della fallita società A ci sono automezzi di una società terza B (di valore nullo) che risulta a sua volta fallita. Il Curatore di quest'ultima (B) ha già chiuso il fallimento. Su tali beni esiste inoltre il fermo amministrativo. Devo liberare i locali ma il Curatore di B si è completamente disinteressato ed al momento non ho notizia se gli automezzi rinvenuti fosse stati appresi o meno al fallimento di B. Come posso fare ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/09/2020 16:20

        RE: RE: Rinuncia a liquidare autoveicolo del fallimento

        Il fatto che intestataria degli automezzi sia una società fallita, con fallimento chiuso, lascia presumere che, a seguito della chiusura di quel fallimento, la società B intestataria sia stata cancellata dal registro delle imprese; a questo punto, che il curatore del fallimento di B abbia non acquisito o dismesso i beni in questione ai sensi dell'art. 104ter l. fall. oppure se ne sia completamente disinteressato, cambia poco o nulla perché, comunque quel fallimento è chiuso e gli automezzi risultano ancora intestati ad una società probabilmente estinta; L'intestazione a costei, impedisce altresì di procedere alla rottamazione, potendola richiedere soltanto l'intestatario dei beni così come le impedisce la vendita 8ammesso che trovi un interessato anche ad un euro) in quanto beni non di proprietà del fallimento A, che lei cura.
        Intanto potrebbe sentire l'ex curatore del fallimento B per capire cosa è successo relativamente a detti automezzi e come mai si trovino ancora nel locale del suo fallito; chiedere anche come è stato chiuso il fallimento di B e se ha richiesto la cancellazione della società dal registro imprese ed individuare i soci della società B, che sono, di fatto, gli attuali proprietari degli automezzi a seguito della estinzione della società da essi partecipata; costoro sono i suoi interlocutori, se le cose sono andate come prospettato, e ad essi può chiedere di sgombrare l'immobile.
        Zucchetti SG srl