Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Offerta migliorativa art. 107 lf

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    22/09/2020 17:10

    Offerta migliorativa art. 107 lf

    Buonasera, Vi sottopongo il seguente caso: a seguito di gara telematica a mezzo Ivg i beni mobili sono stati aggiudicati a Tizio, che ha già provveduto al versamento del prezzo. Nel frattempo IVG, ad asta già scaduta e dopo che l'aggiudicatario ha appunto già provveduto al versamento del prezzo, comunica al Curatore che il Sig. Caio vorrebbe che venisse riaperta l'asta in quanto è stato superato "all'ultimo secondo" dall'offerta di Tizio.
    Posto che il Sig. Caio ha genericamente ed erroneamente formulato la richiesta di riaprire l'asta e non ha invece formulato la proposta irrevocabile migliorativa del 10% di cui all'art. 107 lf, comma 4, posto poi che non il Curatore non ancora depositato la Comunicazione di cui all'art. 107, comma 5 e posto infine che il bene (è un'autovettura) non è stata ancora consegnato, il Curatore può eventualmente segnalare a Caio che occorre procedere a depositare un'offerta irrevocabile migliorativa del 10% segnalando altresì che comunque così facendo, e fermi restando i poteri del GD di cui all'art. 108 comma 1, l.f., verrà indetta una gara solo tra Tizio e Caio? In caso affermativo vi è un termine entro il quale deve pervenire l'offerta irrevocabile da parte di Caio? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/09/2020 19:28

      RE: Offerta migliorativa art. 107 lf

      La premessa che lei fa circa la irritualità della richiesta di caio è ineccepibile in quanto lo stesso non eccepisce neanche una irritualità dello svolgimento dell'incanto ma adduce semplicemente che è stato superato all'ultimo secondo dall'offerta di Caio. Correttamente, quindi lei prospetta che il modo per ottenere la riapertura della gara è quello di fare una offerta migliorativa ai sensi del quarto comma dell'art.107 l. fall., e non vediamo nulla di male se lei, a seguito della comunicazione dell'IVG, comunica aCaio che può rientarre in gara facendo un tale tipo di offerta.
      Per tale offerta l'art. 107 non prevede un termine specifico in quanto essendo la stessa diretta a sospendere la vendita, è chiaro che può pervenire fino al momento in cui la vendita è definitivamente conclusa con la sottoscrizione di un contratto o un decreto di trasferimento. Né la mancata fissazione di un termine è incompatibile con il diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene in quanto, come ha spiegato la Cassazione (Cass. 19/10/2011, n.21645) "non può dubitarsi dell'esistenza del rimedio offerto dall'art. 36, posto che un'eventuale non giustificabile ritardo del curatore nel procedere al completamento delle operazioni di trasferimento del bene ben può essere oggetto di reclamo al giudice delegato previa scadenza del termine di una diffida a provvedere configurandosi, in ipotesi, una violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede in una condotta ingiustificatamente dilatoria" .
      Lei giustamente parla di offerta migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto perché così si esprime il quarto comma dell'art. 107, ma tale norma- secondo la Cassazione (Cass. 05/03/2014, n.5203) "nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, ad esempio, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale".
      Quanto al suo ultimo quesito se, a seguito della riapertura della gara, a questa parteciperanno soltanto l'aggiudicatario e Caio che, intanto, ha effettuato l'offerta migliorativa, noi ci siamo in altre occasioni espressi per questa soluzione, proprio in considerazione che essendosi già chiusa la gara con una aggiudicazione- che fino al trasferimento è da considerare provvisoria proprio per la possibilità di intervento del curatore a norma del quarto comma dell'art. 107 o del giudice a norma del primo comma dell'art. 108- quando si verifica la sospensione per la presenza di una offerta aggiuntiva, la nuova gara non può che coinvolgere l'aggiudicatario e il nuovo offerente, avendo i precedenti offerenti già partecipato alla gara che si è chiusa e li ha visti cedere a fronte all'offerta fatta da chi è risultato aggiudicatario.
      Sappiamo bene che nelle vendite all'incanto vige, dopo la riforma del 2005, il principio diverso ormai fatto proprio dall'art. 584 cpc che si fonda sul criterio che l'aumento del quinto rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, ed anche soggetti che a quella gara non avevano partecipato.
      Ma si applica questo sistema alle vendite fallimentari? A nostro avviso si, se esse sono effettuate dal giudice secondo le norme del codice di rito, nel mentre quando la vendita è deformalizzata al massimo e viene espletata dal curatore o dal delegato , il rispetto della competitività richiede appunto una gara, ma il resto è tutto da costruire perché la norma fallimentare- che non rinvia più come nel vecchio rito a quelle processuali- nulla stabilisce ed è difficile che le formalità e i termini che richiede l'art. 584 cpc possano essere disposti dal curatore.
      Ovviamente questa è una nostra opinione che non è detto sia seguita dal giudice delegato competente, tuttavia, seppur con riferimento ad una diversa ma simile situazione, Cass.. n. 21645/2011 supra cit., afferma che se il curatore non si è avvalso della facoltà riconosciuta dal secondo comma dell'art. 107 di procedere alla liquidazione del compendio con le forme previste dal codice di procedura civile e quindi attraverso la gestione della stessa ad opera del giudice delegato ma vi ha provveduti direttamente determinandone le modalità con clausole che non sono state oggetto di contestazione, è infondata "la prima censura secondo la quale il richiamo contenuto nel bando di vendita alla vendita senza incanto avrebbe comportato il necessario rispetto della relativa disciplina e quindi l'inammissibilità ex art. 574 c.p.c., di offerte in aumento."
      Zucchetti SG srl .