Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ESTENSIONE DEL FALLIMENTO

  • DANIELA VANNOZZI

    PARMA
    31/03/2021 20:17

    ESTENSIONE DEL FALLIMENTO

    La società a responsabilità limitata semplificata ha cessato di fatto l'attività a maggio 2018 e la data di chiusura della partita IVA è a luglio dello stesso anno. Il passivo fallimentare presenta elevati debiti verso l'erario e verso dipendenti per licenziamento illegittimo. La società non ha attivo. Nello stesso mese di maggio viene costituita una nuova società a responsabilità limitata avente lo stesso oggetto sociale della fallita e lo stesso amministratore unico. Viene inoltre acceso nello stesso mese dalla società fallita un finanziamento bancario con piano di ammortamento. Ciò premesso, nel conto corrente bancario della fallita viene effettuato, nel mese di luglio 2018, un bonifico da parte della nuova società per estinzione del finanziamento bancario. Dalla contabilità della società fallita risulta il conto "Socio A c/finanziamento infruttifero". L'unico socio è l'amministratore unico che è quindi anche socio finanziatore. Ciò premesso, in DARE del conto Socio A c/finanziamento infruttifero risultano i rimborsi al socio finanziatore la cui fonte sono i prelevamenti dal conto corrente bancario della società fallita avvenuti anche in data antecedente il finanziamento. Tale prestito non è stato però effettuato dal socio unico ma dalla nuova società X. In Avere del conto si ha infatti, in contropartita, l'importo del finanziamento con la descrizione "giroconto per estinzione finanziamento società X". I passaggi contabili, a mio parere, presuppongono che tali società siano tra loro collegate poiché la società fallita ha operato, nel corso dell'esercizio 2018, anche dopo la sua cessazione (quindi come società esistente di fatto), a favore della nuova società fornendo i mezzi finanziari necessari per il suo avvio. Si chiede se si può parlare di estensione del fallimento nei confronti della nuova società che ha in comune con la fallita oltre l'oggetto sociale e l'amministratore unico anche il settore di attività e lo stesso mercato, inoltre, nella contabilità della fallita risulta un finanziamento tra le due società.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/04/2021 20:12

      RE: ESTENSIONE DEL FALLIMENTO

      Non è agevole dare una risposta al quesito posto perché la situazione raffigurata può presentare soluzioni diverse a seconda di come si è svolta in concreto la vicenda in cui anche particolari apparentemente irrilevanti potrebbero avere rilievo. manca anca l'indicazione della data di fallimento della prima srl, ma presumibilmente questo evento deve essere avvenuto subito dopo le operazioni di cui si parla nel quesito, diciamo approssimativamente dopo luglio 2018.
      Escluso che ricorra un caso di perdita della responsabilità limitata, l'ipotesi immediatamente richiamabile in casi del genere è quella di cui al quinto comma dell'art. 147 l. fall. in cui una volta dichiarato il fallimento di un imprenditore –sia esso soggetto individuale che collettivo (sul punto da ult. Cass. 13/01/2021, n.366)- successivamente emerga che, invece, che quella attività di impresa era invece riferibile a una società, di cui faceva parte il soggetto già fallito e altro o altri, per cui va dichiarato il fallimento di tale società di fatto e dei singoli soci illimitatamente responsabili. I fatti da lei esposti sembrano però escludere una tale raffigurazione in quanto sembra di capire che la prima società che è quella fallita e che chiamiamo Alfa, ha cessato l'attività che è stata continuata da altra società, che chiamiamo Beta nella stessa sede con lo stesso socio unico, che chiamiamo Gamma, per cui è difficile vedere una attività svolta contestualmente da Alfa e Beta in società tra loro.
      In realtà qui vi è stato un soggetto, Gamma, che ha svolto la sua attività commerciale dietro il paravento delle due società Alfa e Beta, di cui era il dominus ed ha disposto a piacimento della sorte delle due, della cessazione di una e nascita dell'atra, dei finanziamenti e dei rimborsi. L'ipotesi giuridica più ficina a questa fattispecie è quella della holding personale che, secondo la giurisprudenza della S. Corte, è configurabile "allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio (cfr. Cass. 06/03/2017, n. 5520; Cass. 25/07/2016 | n.15346). Anche questa strada non è agevolmente percorribile perché sarebbe comunque necessaria che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si fosse esplicata in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio di Gamma, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presentasse altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima. Ad ogni modo, che la persona fisica Gamma abbia svolto un'attività ulteriore e autonoma, avente le caratteristiche dell'impresa, e avente a oggetto il perseguimento di un lucro ulteriore rispetto a quello riconducibile alle singole società Alfa e Beta, sembra la via più percorribile; in tal caso il riferimento normativo non è più l'art. 147 l. fall. , ma l'art. 2497, co 4, cod. civ., per cui si chiede non il fallimento di Gamma quale socio della fallita Alfa, ma il fallimento di Gamma per eterodirezione abusiva di Ala e Beta facendo valere il credito per danni procurato ai creditori in via sostitutiva di costoro.
      Piuttosto, però, che mettere in scena una costruzione del genere dall'esito incerto o altre pretese di estensione di fallimento, visto che Gamma era l'amministratore della srl Alfa, potrebbe essere sufficiente una più sicura azione di responsabilità per i danni prodotti al patrimonio sociale e ai creditori. Ovviamente questa, come ogni altra iniziativa, presuppone che siano fatte indagini sulle condizioni economico patrimoniali di Gamma in modo da capire se la spesa sia utile per la massa dei creditori.
      Zucchetti SG srl