Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendite fallimentari ex art. 107 c. 1 L.F. ed art. 54 ter, legge n. 27/2020

  • Pierre Alain Passoni

    Rimini
    07/07/2020 15:56

    Vendite fallimentari ex art. 107 c. 1 L.F. ed art. 54 ter, legge n. 27/2020

    Buonasera,
    la presente per chiedere se ritenete che la vendita ex art. 107 c. 1 L.F. di un bene immobile di proprietà del fallito ed abitazione principale dello stesso possa essere assoggettata alla sospensione sulla prima casa ex art. 54 ter, legge n. 27/2020.

    Ho trovato un provvedimento del Tribunale di Venezia che applica tale sospensione anche per le vendite fallimentari :
    http://dl-iusondemand.s3.amazonaws.com/cameracivilevenezianait/2020Vendite-fallimentari-e-art.-54,-L.-n.-27-2020-(1).pdf


    Ringraziando, porgo

    Distinti Saluti
    Pierre-Alain Passoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/07/2020 20:40

      RE: Vendite fallimentari ex art. 107 c. 1 L.F. ed art. 54 ter, legge n. 27/2020

      Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’art. 54-ter, il quale dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.
      I primi commenti che hanno avuto ad oggetto questa norma, la cui formulazione normativa ha fatto discutere sotto plurimi versanti, sembrano concordi nel ritenere che si tratta di una sospensione direttamente prevista dalla legge, dunque incasellabile nell'ambito dell'art. 623 c.p.c..; pertanto, essa opera ipso iure, ed il provvedimento del giudice si limita, per così dire, a prenderne atto.
      È chiaro che, il riferimento alla sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile” delimita in maniera puntuale il campo di applicazione della disposizione in parola alle sole esecuzioni individuali.
      Essa pertanto, non può spiegare i propri effetti nell'ambito di procedure esecutive diverse.
      Fermo questo assunto, è chiaro che in linea teorica all'applicazione di una disposizione a fattispecie da essa non contemplate potrebbe giungersi per il tramite di un'applicazione analogica della stessa, ma il ricorso all'analogia in questo caso è inibito dalla natura eccezionale della norma (e dunque dal divieto di cui all’art. 14 disp. prel.).
      Del resto, la scelta normativa di circoscrivere alle sole esecuzioni individuali la sospensione in parola ha una sua logica, ed è coerente con la ratio dell'art. 54-ter, quale si ricava dalla lettura complessiva della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
      Invero, scopo della disposizione non sembra tanto quello di tutelare le esigenze abitative del debitore (per fronteggiare le quali si sarebbe potuto intervenire sull'attuazione dell'ordine di liberazione, e più in generale si è intervenuti con l'art. 103, comma 6, il quale prescrive che “"L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”) quanto piuttosto quello di intervenire sulla garanzia patrimoniale generica, ponendo temporaneamente al riparo dalla vendita l'abitazione principale del debitore, nell'auspicio (evidentemente) che questi possa, nell'arco temporale di sei mesi, trovare le risorse finanziarie per evitarne la liquidazione (accedendo, ad esempio, al beneficio della conversione del pignoramento, concordando con i creditori un piano di rientro che consenta la presentazione di una richiesta congiunta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c., reperendo fonti di finanziamento che gli permettano l'adempimento della obbligazione fatta valere in executivis, così da ottenere dal creditore una dichiarazione di rinuncia all'esecuzione).
      Prova ne sia che secondo la giurisprudenza che si è pronunciata sulla portata del ciato art. 54-ter, l'intervenuta aggiudicazione esclude la possibilità di adottare un provvedimento sospensivo poiché gli effetti dell'aggiudicazione restano fermi, perché insensibili alle sorti della procedura (Tribunale, Santa Maria Capua Vetere, 15 giugno 2020).
      Ed allora, è evidente che una esigenza di questo tipo non si pone in sede fallimentare poiché in questo caso il debitore non ha ormai alcuna possibilità di evitare la vendita del cespite, non esistendo nell'ambito di queste procedure istituti analoghi a quelli che abbiamo appena richiamato. Di qui la insussistenza di eventuali profili di legittimità costituzionale della disposizione in parola per irragionevolezza o disparità di trattamento delle diverse categorie di debitori.
      Non ci stupiamo che possano esserci provvedimenti di segno diverso perché si tratta di una materia nuova, non ancora sedimentata. L'importante è rendere ragione delle scelte che si fanno; noi abbiamo tentato di farlo.
      Zucchetti SG srl