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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
abitazione fallito e beni mobili all'interno
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Martina Zantedeschi
Verona28/11/2024 15:05abitazione fallito e beni mobili all'interno
Buongiorno,
mi ritrovo ad esaminare questa questione: fallimento di snc e dei suoi due soci.
i due soci , non sono proprietari di alcun immobile ma, risiedono rispettivamente:
il primo nell'immobile di proprietà della moglie
il secondo in un immobile nel quale ha il diritto di abitazione per la quota di 1/2.
i beni mobili all'interno dell'abitazione, possono essere appresi al fallimento? chiaramente ad esclusione dei beni di natura strettamente personale.
Quanto poi al diritto di abitazione, può essere oggetto di vendita?
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, porgo cordiali saluti.
Martina Zantedeschi
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Zucchetti SG
Vicenza28/11/2024 20:24RE: abitazione fallito e beni mobili all'interno
Per quanto riguarda il socio che vive nell'immobile di proprietà della moglie non può fare nulla in quanto i beni comprese nell'abitazione si considerano, salvo prova contraria, del proprietario dell'immobile.
L'altro socio che vive in un appartamento di terzi in forza di un diritto di abitazione, ha la disponibilità dell'immobile, per per i cui i beni all'interno dell'appartamento possono essere acquisiti all'attivo nei limiti dei beni pignorabili.
Il diritto di abitazione è un diritto reale limitato su bene altrui che consente al titolare di abitare in un immobile di altri per soddisfare le proprie esigenze abitative, per cui è un diritto legato alla persona non cedibile a terzi né vendibile in sede fallimentare.
Zucchetti SG srl-
Arianna Preda
Milano12/02/2025 12:20RE: RE: abitazione fallito e beni mobili all'interno
Buongiorno, letta la risposta al quesito sopra riportato, vi chiedo di indicarmi i riferimenti normativi o giurisprudenziali con riguardo alla presunzione di proprietà dei beni mobili da parte del proprietario dell'immobile (ove il fallito coabita con genitori o moglie/compagna).
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza12/02/2025 19:29RE: RE: RE: abitazione fallito e beni mobili all'interno
Secondo Cass. 20/12/2012, n.23625 "In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione".
Le varie disposizioni di cui all'art. 513 c.p.c. – che è l'articolo fondamentale in materia applicabile anche nelle esecuzioni collettive- opera in doppio modo, nel senso che la legge presumendo che i beni mobili collocati all'interno di un'abitazione appartengono al proprietario dell'immobile stesso, impedisce all'ufficiale giudiziario o al curatore, rilevato che la casa è di proprietà dei familiari del debitore, il pignoramento o l'inventario dei mobili che si trovano nella stessa, salvo che non venga ammesso che si tratta di beni del debitore; di contro, s eil pignoramento o l'inventario viene eseguito presso l'abitazione del debitore, ma questi sostenga che i beni pignorati appartengono a terzi soggetti, l'ufficiale giudiziario come il curatore dovrà invece procedere nelle operazioni.
Zucchetti SG srl
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