Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    17/02/2024 14:00

    Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

    Buongiorno, chiedo il vostro prezioso parere su quanto di seguito esposto.
    Sono Curatore di una srl, con attivo costituito esclusivamente da immobili, tutti ipotecati (l'importo del debito supera quello di stima degli immobili); al passivo del fallimento sono stati ammessi pochi altri creditori (l'erario, un professionista, il condominio per le spese condominiali insolute).
    L'amministratore unico della società fallita, nominato anni fa quando già il capitale sociale era perso per perdite, non ha fatto nulla sia per ricostituire il capitale della società che per definire i rapporti con i propri creditori, rimanendo di fatto inerte fino alla dichiarazione di fallimento (non ha tentato di vendere gli immobili o di trovare accordi con i creditori; non ha convocato i soci per la copertura delle perdite; non ha depositato i bilanci di esercizio ecc.): ciò ha causato l'aggravio del passivo per effetti degli interessi maturati sui debiti vantati dal creditore ipotecario e dall'erario (segnalo che l'amministratore non ha distratto nulla dall'attivo della fallita).
    Quanto premesso, ritenete che sia comunque esperibile l'azione di responsabilità contro l'amministratore unico che, con il suo comportamento, ha aggravato il passivo non per aver compiuto operazioni imprudenti ma per non avere tempestivamente chiesto il fallimento della società? Gli eventuali introiti derivanti dall'azione di responsabilità vanno ripartiti ai creditori privilegiati mobiliari i quali, se il fallimento fosse stato dichiarato anni fa, non avrebbero ricevuto nulla perchè, come detto, all'attivo del fallimento c'erano, e ci sono anche oggi, esclusivamente beni immobili ipotecati?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/02/2024 19:17

      RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

      L'inerzia è una delle maggiori cause di responsabilità degli amministratori quando si traduce nel venir meno agli obblighi di legge. Nel caso da lei prospettato, accertata la perdita del capitale sociale, l'amministratore avrebbe dovuto attivarsi "senza indugio" e, quindi, avrebbe dovuto convocare l'assemblea dei soci per un aumento del capitale sociale o per porre la società in liquidazione o addirittura per proporre istanza di fallimento. Se, come lei dice ed è verosimile, tale inerzia ha prodotto un danno per i creditori sociali, costituito dall'incremento dell'indebitamento ovvero dall'aggravamento della situazione patrimoniale della società, con conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori stessi, ricorrono gli elementi per esercitare azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
      Ovviamente il nostro giudizio è basato sui pochi dati da lei indicati, ma la situazione va approfondita con esame di tutti gli elementi della fattispecie e valutazione anche della convenienza dell'azione sia con riguardo al quantum richiedibile sia con riguardo alle condizioni economico patrimoniali dell'amministratore (sarebbe inutile edannoso sopprtare spese per avere una sentenza che poi non potrà essere eseguita).
      L'eventuale somma ricavata dalla azione di responsabilità di cui sopra costituisce introito mobiliare e come tale va trattato a beneficio dei creditori insinuati al passivo, per cui con la stessa potranno essere soddisfatti, detratte le spese prededucibili, primariamente i creditori privilegiati mobiliari secondo l'ordine di legge e poi i chirografi, tra i quali vanno compresi quelli tali fin dall'origine e i creditori ipotecari per la parte incapiente sui beni gravati degradata al chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Cottica

        SONDRIO
        20/02/2024 11:09

        RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

        Grazie della risposta.
        Nel mio caso, il danno causato dall'inerzia dell'a.u. (in pratica gli interessi sui debiti ipotecari e privilegiati maturati dalla nomina alla dichiarazione di fallimento, ovvero per 7 anni) ammonta a Euro 150.000 circa, e i creditori privilegiati mobiliari ammessi al passivo oltre Euro 1.000.000.
        Il mio dubbio, concordando con voi che l'eventuale azione di responsabilità sarà intrapresa solo se conveniente con riguardo alle condizioni economiche dell'amministratore, deriva dal fatto che, se l'amministratore unico avesse operato diligentemente, chiedendo all'epoca il fallimento in proprio della società stante il rifiuto dei soci di ricapitalizzarla, i creditori privilegiati mobiliari non avrebbero ricevuto nulla (ricordo che la società è proprietaria, e lo era anche all'epoca della nomina dell'a.u., solo di immobili tutti ipotecati, e che il debito garantito è superiore al valore dei cespiti); per contro, l'eventuale somma ricavata oggi dall'azione di responsabilità verrebbe destinata a loro.
        Quindi, mancando già all'epoca della nomina dell'a.u. in carica alla data del fallimento la prospettiva di soddisfazione dei creditori privilegiati mobiliari, l'azione di responsabilità non sarebbe utilmente esperibile?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/02/2024 19:22

          RE: RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

          Proprio per questo noi, nella precedente risposta avevami scritto che "Ovviamente il nostro giudizio è basato sui pochi dati da lei indicati, ma la situazione va approfondita con esame di tutti gli elementi della fattispecie". Noi possiamo dare le direttive giuridiche per risolvere un problema, ma non possiamo fare una valutazione in fatto, dato che non abbiamo conoscenza degli stessi.
          La sua domanda verteva sulla rilevanza della omissione dell'amministratore unico e confermiamo che anche la condotta omissiva e inadempiente degli amministratori integra un'ipotesi di responsabilità rilevante; in particolare, tale responsabilità sussiste ove nonostante il palese stato di insolvenza della società, l'amministratore non effettui alcuno degli adempimenti e/o rimedi legislativamente previsti, tra cui la convocazione, senza indugio, dell'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale sociale ovvero per la deliberazione di messa in liquidazione.
          Ma poi è necessario che da questa condotta omissiva derivi anche un danno nei confronti della società o dei creditori sociali o dei soci/terzi e che tra i due elementi – inadempimento e danno – intercorra un nesso di causalità: Il danno ricorre, anche quale forma di aggravamento del dissesto, quando l'amministratore, invece di prendere i provvedimento indicati e richiesti dalla legge, abbia continuato l'attività di impresa, ponendo in essere atti gestori che hanno determinato l'aumento delle perdite della società.
          Nel suo caso , a quanto pare, l'amministratore non ha fatto proprio nulla, ossia neanche continuato l'attività che è rimasta ferma e non ha fatto alcun intervento sul capitale, e per questo avevamo fatto la precisazione riportata all'inizio,. Ad ogni modo, dato che l'inadempimento è pacifico, potrebbe cercare di valutare l'eventuale danno risarcibile e, poiché tra i criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza per calcolare il danno quello che trova maggiore utilizzo è quello del c.d. "differenziale dei patrimoni netti", sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo proprio nelle ipotesi di violazione del divieto di prosecuzione dell'attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, potrebbe calcolare i patrimoni netti registrati alla data della (doverosa) percezione dalla causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di fallimento della società in modo da vedere se vi è una differenza.
          Zucchetti SG srl