Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    17/02/2024 14:00

    Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

    Buongiorno, chiedo il vostro prezioso parere su quanto di seguito esposto.
    Sono Curatore di una srl, con attivo costituito esclusivamente da immobili, tutti ipotecati (l'importo del debito supera quello di stima degli immobili); al passivo del fallimento sono stati ammessi pochi altri creditori (l'erario, un professionista, il condominio per le spese condominiali insolute).
    L'amministratore unico della società fallita, nominato anni fa quando già il capitale sociale era perso per perdite, non ha fatto nulla sia per ricostituire il capitale della società che per definire i rapporti con i propri creditori, rimanendo di fatto inerte fino alla dichiarazione di fallimento (non ha tentato di vendere gli immobili o di trovare accordi con i creditori; non ha convocato i soci per la copertura delle perdite; non ha depositato i bilanci di esercizio ecc.): ciò ha causato l'aggravio del passivo per effetti degli interessi maturati sui debiti vantati dal creditore ipotecario e dall'erario (segnalo che l'amministratore non ha distratto nulla dall'attivo della fallita).
    Quanto premesso, ritenete che sia comunque esperibile l'azione di responsabilità contro l'amministratore unico che, con il suo comportamento, ha aggravato il passivo non per aver compiuto operazioni imprudenti ma per non avere tempestivamente chiesto il fallimento della società? Gli eventuali introiti derivanti dall'azione di responsabilità vanno ripartiti ai creditori privilegiati mobiliari i quali, se il fallimento fosse stato dichiarato anni fa, non avrebbero ricevuto nulla perchè, come detto, all'attivo del fallimento c'erano, e ci sono anche oggi, esclusivamente beni immobili ipotecati?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/02/2024 19:17

      RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

      L'inerzia è una delle maggiori cause di responsabilità degli amministratori quando si traduce nel venir meno agli obblighi di legge. Nel caso da lei prospettato, accertata la perdita del capitale sociale, l'amministratore avrebbe dovuto attivarsi "senza indugio" e, quindi, avrebbe dovuto convocare l'assemblea dei soci per un aumento del capitale sociale o per porre la società in liquidazione o addirittura per proporre istanza di fallimento. Se, come lei dice ed è verosimile, tale inerzia ha prodotto un danno per i creditori sociali, costituito dall'incremento dell'indebitamento ovvero dall'aggravamento della situazione patrimoniale della società, con conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori stessi, ricorrono gli elementi per esercitare azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
      Ovviamente il nostro giudizio è basato sui pochi dati da lei indicati, ma la situazione va approfondita con esame di tutti gli elementi della fattispecie e valutazione anche della convenienza dell'azione sia con riguardo al quantum richiedibile sia con riguardo alle condizioni economico patrimoniali dell'amministratore (sarebbe inutile edannoso sopprtare spese per avere una sentenza che poi non potrà essere eseguita).
      L'eventuale somma ricavata dalla azione di responsabilità di cui sopra costituisce introito mobiliare e come tale va trattato a beneficio dei creditori insinuati al passivo, per cui con la stessa potranno essere soddisfatti, detratte le spese prededucibili, primariamente i creditori privilegiati mobiliari secondo l'ordine di legge e poi i chirografi, tra i quali vanno compresi quelli tali fin dall'origine e i creditori ipotecari per la parte incapiente sui beni gravati degradata al chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Cottica

        SONDRIO
        20/02/2024 11:09

        RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

        Grazie della risposta.
        Nel mio caso, il danno causato dall'inerzia dell'a.u. (in pratica gli interessi sui debiti ipotecari e privilegiati maturati dalla nomina alla dichiarazione di fallimento, ovvero per 7 anni) ammonta a Euro 150.000 circa, e i creditori privilegiati mobiliari ammessi al passivo oltre Euro 1.000.000.
        Il mio dubbio, concordando con voi che l'eventuale azione di responsabilità sarà intrapresa solo se conveniente con riguardo alle condizioni economiche dell'amministratore, deriva dal fatto che, se l'amministratore unico avesse operato diligentemente, chiedendo all'epoca il fallimento in proprio della società stante il rifiuto dei soci di ricapitalizzarla, i creditori privilegiati mobiliari non avrebbero ricevuto nulla (ricordo che la società è proprietaria, e lo era anche all'epoca della nomina dell'a.u., solo di immobili tutti ipotecati, e che il debito garantito è superiore al valore dei cespiti); per contro, l'eventuale somma ricavata oggi dall'azione di responsabilità verrebbe destinata a loro.
        Quindi, mancando già all'epoca della nomina dell'a.u. in carica alla data del fallimento la prospettiva di soddisfazione dei creditori privilegiati mobiliari, l'azione di responsabilità non sarebbe utilmente esperibile?
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/02/2024 19:22

          RE: RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

          Proprio per questo noi, nella precedente risposta avevami scritto che "Ovviamente il nostro giudizio è basato sui pochi dati da lei indicati, ma la situazione va approfondita con esame di tutti gli elementi della fattispecie". Noi possiamo dare le direttive giuridiche per risolvere un problema, ma non possiamo fare una valutazione in fatto, dato che non abbiamo conoscenza degli stessi.
          La sua domanda verteva sulla rilevanza della omissione dell'amministratore unico e confermiamo che anche la condotta omissiva e inadempiente degli amministratori integra un'ipotesi di responsabilità rilevante; in particolare, tale responsabilità sussiste ove nonostante il palese stato di insolvenza della società, l'amministratore non effettui alcuno degli adempimenti e/o rimedi legislativamente previsti, tra cui la convocazione, senza indugio, dell'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale sociale ovvero per la deliberazione di messa in liquidazione.
          Ma poi è necessario che da questa condotta omissiva derivi anche un danno nei confronti della società o dei creditori sociali o dei soci/terzi e che tra i due elementi – inadempimento e danno – intercorra un nesso di causalità: Il danno ricorre, anche quale forma di aggravamento del dissesto, quando l'amministratore, invece di prendere i provvedimento indicati e richiesti dalla legge, abbia continuato l'attività di impresa, ponendo in essere atti gestori che hanno determinato l'aumento delle perdite della società.
          Nel suo caso , a quanto pare, l'amministratore non ha fatto proprio nulla, ossia neanche continuato l'attività che è rimasta ferma e non ha fatto alcun intervento sul capitale, e per questo avevamo fatto la precisazione riportata all'inizio,. Ad ogni modo, dato che l'inadempimento è pacifico, potrebbe cercare di valutare l'eventuale danno risarcibile e, poiché tra i criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza per calcolare il danno quello che trova maggiore utilizzo è quello del c.d. "differenziale dei patrimoni netti", sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo proprio nelle ipotesi di violazione del divieto di prosecuzione dell'attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, potrebbe calcolare i patrimoni netti registrati alla data della (doverosa) percezione dalla causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di fallimento della società in modo da vedere se vi è una differenza.
          Zucchetti SG srl
          • Santina Meli

            siracusa
            04/02/2025 18:32

            RE: RE: RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

            Buonasera sono a chiedere un opinione in merito ad un'azione di responsabilità contro l'amministratore che vorrei promuovere.
            sono curatore di una srl che negli anni ha visto succedersi diversi amministratori. al fine di valutare l'opportunità dell'azione di responsabilità, ho dapprima verificato la proprietà patrimoniale degli amministratori verificando che l'unico soggetto proprietario di immobile è l'amministratore cessato dalla carica nel 2019, per cui non credo di procedere con gli altri successivi in quanto nessun vantaggio economico quasi certamente ricaverebbe la procedura da un'azione nei loro confronti. Chiaramente l'azione sociale nei confronti dell'amministratore cessato nel 2019 è ornai prescritta ma potrei esperire quella ex art. 2394 a tutela dei creditori sociali, in quanto il primo bilancio con un patrimonio netto negativo è quello chiuso al 31/12/2020 approvato nell'anno 2021, per cui sarei ancora nei termini. Trattandosi di un amministratore cessato dalla carica prima della liquidazione giudiziale e prima che il patrimonio netto divenisse negativo ritengo di non poter seguire per la determinazione del danno il criterio della differenza tra i patrimoni netti, nè quello della differenza tra attivo e passivo, ma semmai il criterio del danno specifico. Tale danno secondo il mio parere andrebbe determinato dalla somma delle sanzioni e interessi su contributi evasi (avendo rinvenuto un verbale di accertamento di evasione contributiva anche per gli anni in cui l'amministratore cessato era ancora in carica) e della somma delle sanzioni e interessi per mancato pagamento di imposte per il periodo in cui era amministratore secondo quanto risultante dalle domande di ammissione al passivo.
            La mia domanda è:
            1) relativamente alle sanzioni e interessi sui contributi evasi chiesti con domanda di ammissione al passivo e che in parte ho rigettato e per i quali pende opposizione allo stato passivo 8che molto probabilmente verrà accolta essendo stata presentata documentazione ulteriore), posso considerarli nella quantificazione del danno nonostante, allo stato, non siano stati ammessi al passivo?
            2) relativamente alle sanzioni e interessi per circa € 400.000,00 su imposte non pagate dal 2014 al 2019, posso limitarmi a presumere la cattiva gestio dell'amministratore che non pagando le imposte ha determinato/aggravato il danno che è proseguito negli anni a seguire o dovrei accertare se il mancato pagamento sia dipeso dal fatto che magari la società che non era eventualmente in grado di pagare le imposte? si tenga conto che si trattava di una grossa società con circa 100 dipendenti e che fatturava circa € 4.000.000,00. Se così fosse non sarei in grado di dimostrare che la società era in grado di pagare i tributi ma non lo ha fatto.
            Grazie in anticipo per la risposta
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              05/02/2025 20:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

              Pienamente condivisibile le sue considerazioni sulla prescrizione, in quanto la giurisprudenza, in coerenza con il principio generale secondo cui il termine prescrizionale può cominciare a decorrere solo dal momento in cui possa essere effettivamente fatto valere il diritto (art 2935 cod. civ.), è concorde nel ritenere che il termine prescrizionale dell'azione dei creditori decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori (come per quella sociale) fondandosi questa azione su presupposti diversi da quelli che sono alla base dell'azione sociale, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali. Si può dire, pertanto, che è jus receptum che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione dei creditori decorre dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti, che nel caso è evidenziato nel bilancio chiuso al 31/12/2020 e approvato nell'anno 2021.
              Quanto al contenuto dell'azione, la sua impostazione è corretta nel chiedere il danno specifico, ma crediamo che comunque si finirà per valutare la condotta dell'amministratore in funzione della continuazione dell'attività, nel senso che sicuramente il convenuto in giudizio si difenderà sostenendo che mancavano le liquidità necessarie per far fronte ai debiti erariali e previdenziali- il cui mancato pagamento costituisce di norma la prima forma di autofinanziamento delle imprese in momenti di crisi- per cui il discorso si sposterà sull'accertare se l'amministratore, in quella situazione, poteva portare avanti l'attività o doveva prendere altre misure, sia di natura sociale (in relazione anche all'eventuale perdita del capitale sociale) che concorsuale, per sanare la crisi.
              La prova quindi non sarà agevole, anche per il tempo decorso e per il fatto che all'amministratore oggetto dell'azione ne sono seguiti altri, i comportamenti dei quali andrebbero valutati nell'ottica della sorte che avrebbe dovuto avere la società.
              Zucchetti Sg srl
              • Santina Meli

                siracusa
                06/02/2025 10:07

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

                Vi ringrazio per la risposta sempre puntuale e che, purtroppo, conferma i miei timori sull'esperire l'azione di responsabilità contro il detto amministratore. Dall'esame più dettagliato delle domande di ammissione di ADE mi sono accorta che la somma maggiore chiesta riguarda il tributo 1001 per gli omessi versamenti di ritenute alla fonte su retribuzioni, pensioni, ecc... per quasi e oltre 100.000,00 annui in tutti gli anni in cui l'amministratore è stata in carica. Per cui un sistema reiterato, in cui venivano pagate altre imposte, ma non versate praticamente sistematicamente le trattenute operate sulle buste paghe dei lavoratori.
                Considerata questa specificazione, rimanete, comunque, dell'opinione della difficoltà di un esito positivo dell'azione di responsabilità contro tale precedente amministratore?
                Inoltre, come già avevo chiesto, qualora fosse eccessivamente aleatoria l'azione di responsabilità per il mancato versamento delle imposte di cui sopra, vorrei, comunque, procedere con azione di responsabilità per le sanzioni e interessi su contributi evasi, essendo stata accertata un'evasione contributiva con verbale istituzionale concluso a dicembre 2022 per simulazioni delle buste paga commesse anche nel periodo in cui era in carica il detto amministratore cessato.
                In tale caso, infatti, riterrei di procedere, in quanto evento accertato successivamente alla cessazione della carica di amministratore, che, dunque, non rientra nell'ipotesi di mero mancato versamento delle imposte in cui si potrebbe creare il problema della prova della mancanza di liquidità, ma deriva da una condotta illecita dell'amministratore che ha comportato ulteriori danno per i creditori sociali. qual'è la vostra opinione al riguardo?
                Parte di tali sanzioni e interessi su contributi evasi sono già stati chiesti con domanda di ammissione al passivo che in parte ho rigettato e per i quali pende opposizione allo stato passivo (che molto probabilmente verrà accolta essendo stata presentata documentazione ulteriore).... potrei considerarli, comunque, nella quantificazione del danno nonostante, allo stato, non siano stati ammessi al passivo?
                Spero di essere stata chiara e Vi ringrazio anticipatamente
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  06/02/2025 20:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento srl - azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico

                  Partendo dall'ultimo punto esposto è chiaro che avendo escluso dal passivo sanzioni e interessi sui contributi evasi diventa un controsenso agire in giudizio ponendo proprio la presenza di sanzioni e interessi quale fonte del danno; l'ideale sarebbe attendere la decisione del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ma se non può attenere per il pericolo di maturazione di prescrizione, può egualmente procedere dando atto, nella citazione, che l'esclusione è stata determinata dalla mancanza di documentazione a prova del credito che ora è stata prodotta in sede di opposizione, per cui nelle more del giudizio di responsabilità interverrà presumibilmente il decreto ammissivo del tribunale dell'opposizione allo stato passivo, sempre che lei non si sia costituito nel giudizio di opposizione ed abbia avversato l'ammissione, nel qual caso non può seguire la linea indicata.
                  Per il resto, il comportamento dell'amministratore, come abbiamo detto anche nella precedente risposta, è indubbiamente sanzionabile, ma non agevole da documentare se il convenuto si difenderà, come è molto probabile, richiamando l'impossibilità di fare diversamente per mancanza di liquidità. Questa difesa apre una voragine probatoria la cui difficoltà è acuita dal tempo decorso e dalla presenza di altri amministratori prima e dopo quello preso in considerazione, dato questo che potrebbe incidere sull rapporto di causalità tra comportamento imputato e conseguenze.
                  Ad ogni modo, conviene tentare l'azione perché fondata nel merito anche se di difficile prova, per vedere la reazione del convenuto, che potrebbe portare anche ad un accordo transattivo.
                  Zucchetti Sg srl