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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento
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Federico Casagrande
Genova28/07/2025 22:09Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento
Buonasera,
Perdonatemi ho bisogno di un Vostro aiuto circa una problematica emersa. Nell'immobile del fallimento (dichiarato a fine 2022) è presente un automezzo parcheggiato e abbandonato. Dalle ricerche effettuate è emerso che tale automezzo era di proprietà di una società fallita nel 2014 il cui fallimento è stato chiuso nel 2021. Nel 2015 la Curatela richiedeva al GD autorizzazione all'abbandono di detto automezzo non acquisendolo pertanto all'attivo. Stante ciò mi ritrovo ad avere un automezzo di fatto senza "proprietario", pertanto Vi chiedo come posso procedere alla rimozione dell'automezzo e ad una successiva rottamazione, in quanto il bene è in pessime condizioni, anche perché devo procedere con la vendita dell'immobile.
Grazie sin d'ora per la cortese risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
29/07/2025 15:49RE: Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento
Rispondiamo all'interrogativo formulato premettendo il fatto che in realtà il bene non è senza proprietario.
Invero, allorquando il curatore viene autorizzato dal giudice a rinunciare ad acquisire all'attivo un cespite o a liquidare un cespite già acquisito all'attivo, questo ritorna nella disponibilità del fallito, e se alla chiusura del fallimento dovesse seguire la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, nella titolarità del cespite subentrano, pro quota, i soci che risultavano tali al momento della cancellazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072).
Detto questo, la procedura da seguire è quella descritta dall'art. 216, comma 2 c.c.i.i., mediante la richiesta al giudice della pronuncia dell'ordine di liberazione.
Invero, in esecuzione di questo provvedimento la norma di dispone che se nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati alla procedura il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Come si vede, i beni non asportati "sono considerati abbandonati" con la conseguenza che ad essi si applica la disciplina prevista dall'art. 923, c.c., che a proposito dei modi di acquisto della proprietà afferma che "Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca". Dunque, i beni mobili non asportati non sono di proprietà di alcuno.
Dunque, i beni non ritirati si considerano acquisiti alla procedura ed il provvedimento dell'autorità giudiziaria che prende atto dell'abbandono autorizzando alla rottamazione possa essere sufficiente a procedere poiché esso, nella sostanza, sostituisce il titolo di proprietà necessario a tal fine necessario.
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