Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Liquidazione assicurazione sulla vita al beneficiario fallito

  • Chiara Bertoldo

    Vicenza
    08/04/2025 12:59

    Liquidazione assicurazione sulla vita al beneficiario fallito

    Sono Curatrice di un Fallimento di sas, dichiarato nel 2022.
    A marzo 2024, è deceduta la madre del socio accomandatario (fallito personalmente) e il Fallimento ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
    Ho appreso che il socio fallito (erede legittimo) rientra tra i beneficiari caso morte della polizza vita contratta dalla madre (contraente e assicurata).
    La compagnia assicurativa obietta che trattandosi di contratto di assicurazione sulla vita, ai sensi dell'art. 1920 e 1411 c.c., non segue le normali regole successorie, gli importi derivanti dalla liquidazione non cadono nell'asse ereditario del de cuius (infatti la polizza non è stata inserita in inventario/ dichiarazione di successione); la compagnia ritiene inoltre che le somme derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa vengono corrisposte direttamente al beneficiario ( socio Fallito).
    Il socio fallito non è né il contraente, né l'assicurato (era la madre) ma il beneficiario della polizza vita in caso di morte. Ritengo che per la Procedura, l'importo liquidato dalla compagnia assicurativa sia una somma disponibile/ credito incassabile ( e non un credito impignorabile ex art. 1923 c. 1 c.c. non compreso nel fallimento ai sensi ex art. 46 c. 1 n. 5 L.F.) . Per il fallito, l'introito non ha né natura previdenziale né copertura del rischio vita.
    Che ne pensate? Il Fallimento può incassare la liquidazione della suddetta polizza?
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2025 18:57

      RE: Liquidazione assicurazione sulla vita al beneficiario fallito

      Lei ha centrato perfettamente il problema che apparentemente depone contro la tesi da lei proposta. In realtà è vero che la designazione d i un soggetto come beneficiario in un contratto di assicurazione sulla vita implica che, al momento del decesso del contraente, colui che è indicato come beneficiario acquisisce un diritto diretto ai benefici dell'assicurazione (Cass. sez. un. 30 aprile 2021, n. 11421) per cui la somma dovuta dall'assicurazione non entra nell'eredità del defunto contraente.
      E' anche vero che a seguito di Cass. sez. un. 31/03/2008 n. 8271 la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio per cui, "non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il (valore di) riscatto della correlativa polizza". Da tanto le S.U unite hanno tratto la conseguenza che "stante la impignorabilità, ex art. 1923 c.c., come sopra interpretato, dei crediti del fallito derivanti (nelle forme alternative di cui al successivo art. 1925 c.c.) dal non disciolto contratto di che trattasi, gli stessi rientrano tra le "cose" (per tali dovendosi intendere tutte le entità economicamente apprezzabili) "non comprese nel fallimento", in ragione appunto della loro non pignorabilità ex lege, ai sensi della L. Fall. art. 46, n. 5. Con l'ulteriore conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere - egli - lo scioglimento di quel contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, viceversa (nei casi in cui il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori), agire in revocatoria relativamente ai "premi pagati" L. Fall. cit. art. 1923, ex comma 2^, e art. 67".
      Le fattispecie esaminate dalla Corte riguardavano però il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dallo stesso soggetto poi dichiarato fallito, per cui si fonda sull'art. 46 comma 5 l. fall., letto in combinato disposto con l'art. 1923 c.c. e, quindi sulla natura previdenziale dell'assegno; nella specie in esame , invece, la polizza è stata contratta da un soggetto diverso dal beneficiario il quale, quidi percepisce la somma dall'assicurazione per la sua qualità di beneficiario indicato nella polizza, a cui è estraneo ogni funzione previdenziale.
      Alla luce di tanto, riteniamo che la curatela abbia diritto ad acquisire all'attivo la somma in questione.
      Zucchetti SG srl