Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallito con immobili in comproprietà

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    27/06/2020 19:26

    Fallito con immobili in comproprietà

    Buongiorno,
    in caso di fallimento di persona fisica la quale possiede immobili in comproprietà (uno abitativo ed uno commerciale locato ad un'azienda):
    1) il curatore del fallito può chiedere la vendita dell'intero immobile? Se si con quale procedura
    2) se gli immobili sono gravati da ipoteca per mutuo fondiario (intestato a tutti i comproprietari) e il fallito non paga più il mutuo, se gli altri proprietari continuano con regolarità il pagamento del mutuo possono chiedere al fallimento in prededuzione la quota che sarebbe stata a carico del fallito pagata nel corso del fallimento?
    3) la banca non insinuata al passivo del fallimento in quanto pagata regolarmente dagli altri comproprietari può opporsi alla vendita dell'immobile in quanto comunque dal prezzo ricavato non residuerebbe altro per la massa creditrice.

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2020 17:29

      RE: Fallito con immobili in comproprietà

      Quesito 1- No. Il curatore ha la disponibilità della sola quota del fallito e solo questa può mettere in vendita, oppure può chiedere lo scioglimento della comunione , con le conseguenze processuali di cui agli artt. 600 e segg. cpc.
      Quesito 2- Se il mutuo fondiario è stato contratto da tutti i comproprietari, qualora uno di questi paghi il creditore adempie ad un proprio obbligo, vigendo la solidarietà passiva. Nei rapporti interni tra coobbligati, poi, l'obbligazione va divisa secondo le quote convenzionalmente stabilite o, in mancanza, in quote uguali per ciascuno. Questo significa che se, per semplificare, i comproprietari sono due, ciascuno risponde verso il creditore per l'intero, ma quando uno di essi paga 100, in realtà paga la sua quota di 50 e la quota di 50 che compete al comproprietario. Di conseguenza, una volta che è stato estinto il debito verso la banca, colui che ha pagato l'intero può chiedere al fallimento, in surroga o regresso, la restituzione della metà di quanto sborsato, ma, come si vede, la fonte di questa obbligazione restitutoria solo apparentemente è ascrivibile al pagamento effettuato, ma in realtà risale all'obbligazione iniziale, che prevedeva che ciascun coobbligato fosse tenuto per l'intero salvo rivalsa. Questo per dire che il credito di rivalsa del comproprietario che ha adempiuto non è prededucibile, ma ha natura concorsuale, tanto che, come si diceva, egli può surrogarsi nella posizione del creditore iniziale soddisfatto.
      Quesito 3- Se la banca, come lei dice, è stata integralmente soddisfatta non ha titolo per opporsi alla vendita in quanto, anche se questa viene fatta a prezzo insoddisfacente, la questione non la tocca, essendo stata già pagata dagli altri coobbligati, tant'è che non si è insinuata al passivo del fallimento.
      Zucchetti Sg srl