Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Concordato in continuità puro omologato

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    15/07/2021 11:06

    Concordato in continuità puro omologato

    Buongiorno,
    vorrei sapere se la società in concordato preventivo con continuità omologato può stipulare un contratto di factoring senza l'autorizzazione dei commissari giudiziali.
    Nel piano concordatario tale eventualità ( accesso al credito) non era prevista. Le banche comunque richiedono per tale operazione l'autorizzazione dei commissari, fatto, questo, molto strano dal momento che la società dopo lìomologa del concordato è ritornata in bonis .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/07/2021 19:32

      RE: Concordato in continuità puro omologato

      L'art. 167 l. fall. richiede l'autorizzazione del giudice delegato per il compimento degli atti in tale norma indicati per la durata della procedura e, quindi, come lei giustamente dice, fino all'omologa che, come disposto dall'art. 181, chiude la procedura. Tuttavia, pur chiusa con l'omologa la la procedura, il debitore non riacquista la completa libertà della gestione dei suoi beni e della sua impresa in un concordato con continuità aziendale in quanto, a norma dell'art. 185, "dopo l'omologa, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza (rectius, decreto) di omologazione" e deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; inoltre lo stesso articolo detta una serie di comportamenti ulteriori per il debitore e possibilità di intervento del commissario. Questo significa che, sebbene non siano necessarie forme autporizzative per il compimento degli atti successivamente all'omologazione, il commissario è tenuto comunque a controllare che gli atti disposiztivi e gestionali che il debitore intende compiere siano finalizzati alla realizzazione del concordato secondo la proposta fatta e omologata, e salve ulteriori disposizione del decreto di omologa. Questo spiega perché coloro che si rapportano con un debitore in fase di esecuzione del concordato richiedano anche l'intervento del commissario, quanto meno come presa visione, in modo da avere la sicurezza che l'atto compiuto sia compatibile con le finalità concordatarie.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanna Iovene

        PORTICI (NA)
        26/07/2021 16:52

        RE: RE: Concordato in continuità puro omologato

        La società di factoring ha richiesto la prededuzione del credito ai sensi dell'art. 182 quater comma 1° ma io ritengo che tale prededuzione non possa essere riconosciuta dopo l'omologa di un piano di concordato che non prevedeva tale nuova finanza.
        Quindi se la società finanziaria interviene nel post omologa non potrà avere alcuna prededuzione del credito nè il Tribunale può fornire alcuna autorizzazione in tal senso.
        Vorrei conoscere la Vs/ opinione in merito.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/07/2021 21:29

          RE: RE: RE: Concordato in continuità puro omologato

          "I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell'adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato" (Così testualmente Cass. 10/01/2018, n.380)
          Zucchetti Sg srl