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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Assegnazione casa al coniuge del fallito
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Sergio Ferrari
Crema (CR)16/06/2016 12:42Assegnazione casa al coniuge del fallito
Egregi Professionisti,
vi disturbo per un fallimento di una S.a.s. e quindi anche del socio accomandatario. Lo stesso è proprietario al 100% su un immobile di civile abitazione nel quale risiede la moglie e dove attualmente il fallito ha ancora la residenza. Antecedentemente alla data di dichiarazione di fallimento c'è stata l'omologa in Tribunale della separazione personale consensuale tra il fallito e la moglie nella quale si è stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. I figli sono maggiori di età ed economicamente autosufficienti. Ora io mi trovo a dover procedere con la nomina del perito e la successiva messa in vendita dell'immobile.
A mio parere l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non è opponibile ai creditori, ma gradirei un confronto in merito.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
SF-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/06/2016 20:18RE: Assegnazione casa al coniuge del fallito
Se il decreto di omologa della separazione non è stato trascritta prima del fallimento del coniuge la inopponibilità alla massa dei creditori può dirsi pacifica sia in forza dell'art. 155 quater c.c., ora abrogato, sia in forza dell'art. 337 sexies, c.c., che eliminando i precedenti dubbi, hanno disposto- tra l'altro- che "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".
Se trascritto, la situazione diventa più complicata perché la convenzione sarebbe opponibile alla massa dei creditori, che potrebbe vendere l'immobile di proprietà del coniuge fallito, ferma restando l'occupazione; tuttavia, poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole- altrimenti l'assegnazione della casa coniugale diventerebbe un mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi con sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell'assegnatario- crediamo che in mancanza di figli minori o maggiorenni non autonomi (come appunto nel caso), l'assegnazione della casa sia egualmente inopponibile alla massa, benchè il relativo provvedimento sia stato trascritto ante fallimento. In ogni caso, ove si ritenesse opponibile alla massa in quanto trascritto prima del fallimento il decreto di omologa, l'assegnazione dovrebbe essere oggetto di impugnazione quale atto dispositivo in danno dei creditori, non giustificato dalle prevalenti esigenze familiari
Zucchetti SG srl
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Donata Castaldo
Castelfranco Veneto (TV)12/05/2023 09:11RE: RE: Assegnazione casa al coniuge del fallito
Buongiorno,
Sul tema ho trovato solo questo Vostro vecchio parere.
Nel mio caso è stata aperta la liquidazione giudiziale di una snc e dei suoi soci.
Uno di essi è proprietario di un immobile assegnato, in sede di separazione, alla moglie affidataria dei figli minori.
Mi chiedo quali siano le azioni a disposizione del Curatore.
La massa deve acquisire il bene all'attivo e periziarlo anche se poi, realmente, non potrà essere ceduto perché la sentenza di separazione è opponibile alla massa?
Grazie della collaborazione e professionalità
Cordiali saluti
Avv. Donata Castaldo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/05/2023 18:46RE: RE: RE: Assegnazione casa al coniuge del fallito
La risposta che precede la sua domanda non è l'unica che abbiamo data sul tema; in tempi più recenti, nel 2022, abbiamo ripreso l'argomento dando la seguente risposta, più ampiamente motivata rispetto a quella da lei rinvenuta e del seguente tenore:
"L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'abrogato art. 155 quater c.c.) nel dettare le prescrizioni in tema di assegnazione della casa coniugale in caso di separazione, conclude disponendo che "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643". La norma, quindi, pur riconoscendo che il diritto di assegnazione è un diritto personale di godimento, non assimilabile al diritto reale di abitazione o comunque ad un altro diritto reale, ammette la trascrizione del provvedimento che dispone l'assegnazione, il che comporta l'applicazione del principio generale secondo cui chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive o iscrive successivamente il proprio titolo; l'art. 2644 c.c. dispone, infatti, non solo che, eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore, ma anche che gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Principio ripreso con riferimento all'assegnazione della casa coniugale da Cass. 20 aprile 2016, n. 7776, quando ha affermato che "In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero".
La prima cosa da verificare, pertanto, è se il provvedimento di assegnazione della casa al coniuge separato è stato trascritto.
In caso positivo non vi è alcun dubbio che tale diritto sia opponibile alla massa e che pertanto continui a sussistere fino alla sua cessazione, collegata al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Questo non impedisce al fallimento di vendere l'immobile in questione, previo inventario, ma di venderlo con il vincolo dell'assegnazione che, come detto permane.
In caso di mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa prima del fallimento, l'assegnazione non è opponibile alla massa, tuttavia, in considerazione degli interessi dei minori, la stessa permane non, come nel caso precedente fino alla sua naturale cessazione, ma per un periodo di nove anni in applicazione dell'art. 1599, co. 3, c.c. (Cass. 31.10.2017, n. 25835; Cass. 17.03.2017, n. 7007). In tal caso, quindi il fallimento può apprendere il bene e venderlo, fermo restando che il vincolo permane per il periodo indicato, del quale correttamente (come nel caso precedente) dovrà essere dato atto nel bando di vendita.
Zucchetti SG srl-
Donata Castaldo
Castelfranco Veneto (TV)17/11/2025 11:33RE: RE: RE: RE: Assegnazione casa al coniuge del fallito
Nel caso di specie l'assegnazione in favore dell'ex coniuge del "fallito" e dei figli minori è stata trascritta in data antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale ed è, quindi, opponibile alla massa.
La stessa , però, risulta trascritta in data successiva all'ipoteca della banca che, però, non è insinuata al passivo del socio "fallito" quale creditore ipotecario perchè il socio era terzo datore di ipoteca rispetto al mutuo chirografario sottoscritto dalla società in nome collettivo.
Pertanto, è corretto che il bene vada ceduto "occupato" sino alla autosufficienza economica dei figli in quanto effettivamente non Vi è un creditore ipotecario iscritto al passivo ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/11/2025 17:20RE: RE: RE: RE: RE: Assegnazione casa al coniuge del fallito
Stante la progressione cronologica delle iscrizioni e trascrizioni da lei indicata, l'ipoteca sul bene del socio fallito quale socio illimitatamente responsabile di una snc è stata iscritta prima della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e figlio del socio stesso ed entrambe, sia la iscrizione che la trascrizione, sono antecedenti la dichiarazione di fallimento. Questo comporta non sono l'opponibilità alla massa della assegnazione della casa coniugale, ma anche l'opponibilità alla massa dell'iscrizione ipotecaria e la prevalenza di questa sull'assegnazione.
Pertanto, come detto nelle precedenti risposte, essendo l'assegnazione opponibile alla massa, tale diritto continua a sussistere fino alla sua cessazione, collegata al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, ma non impedisce al fallimento di vendere l'immobile in questione ma di venderlo con il vincolo dell'assegnazione che, come detto permane. A questo punto il creditore ipotecario- al quale l'assegnazione della casa coniugale non è opponibile in quanto trascritta dopo l'iscrizione ipotecaria- chiederà, per mantenere il valore dell'immobile, che la vendita sia effettuata senza la permanenza del diritto di assegnazione o con riduzione del periodo al minimo novennale, posto che il ricavato, detratte le spese, deve essere a lui attribuito in quanto titolare di un diritto prevalente o lo farà direttamente procedendo all'esecuzione individuale, se titolare di un credito fondiario. Il fatto, infine, che l'ipoteca sia stata data dal socio a garanzia del debito altrui della società nulla cambia ai fini in esame, in quanto l'ipoteca ha creato la responsabilità del socio anche se senza debito (ammesso che èp0ssa essere considerata tale, posto che il socio risponde anche dei debiti sociali).
Zucchetti SG srl
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