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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Negata partecipazione ad asta fallimentare
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Enea Petroni
MONDOLFO (PU)25/09/2024 20:36Negata partecipazione ad asta fallimentare
Una società ha presentato, per tre lotti distinti, nella stessa procedura fallimentare, domanda di partecipazione ad asta immobiliare in modalità telematica indicando nella domanda lo stesso importo per il prezzo e per la cauzione,
Ad esempio: Prezzo €. 12.210,00 (in luogo di 122.100,00); Cauzione €. 12.210,00.
Ha ripetuto lo stesso errore in tutti e tre i lotti.
Quanto alla cauzione è stata regolarmente versata.
L'esito dell'asta è stato il seguente:
Un lotto è stato assegnato all'altro unico partecipante regolarmente ammesso, senza gara; il secondo lotto è stato aggiudicato previa gara di altri due partecipanti regolari; il terzo lotto non è stato assegnato in assenza di altri partecipanti.
Aggiungo che il presentatore della domanda ha allegato la necessaria delega di partecipazione alla gara con procura notarile, nella quale tuttavia non è indicato il prezzo base dei vari lotti, nè l'eventuale limite di offerta consentito.
A mio avviso le decisioni circa l'ammissione e le assegnazioni degli immobili pare debbano considerarsi corrette, perchè non ritengo sostenibile l'obiezione del presentatore escluso, il quale ha asserito che trattasi di errore materiale di compilazione, ma, a mio avviso non è dimostrabile, dal momento che non sarebbe vietato offrire un prezzo e pagarlo interamente con la cauzione.
Si consideri inoltre che l'escluso ha sempre la facoltà di presentare un'offerta migliorativa per i lotti assegnati e può sempre partecipare alla successiva asta del lotto non venduto.
Ringrazio se vorrete dare il Vostro parere, che finora ho trovato sempre illuminante.
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Zucchetti SG
Vicenza26/09/2024 19:48RE: Negata partecipazione ad asta fallimentare
I dati rilevanti da conoscere sono su che base si è svolta la gara e a che prezzo è stato aggiudicato il lotto in contestazione; ossia si è partiti da 12.210,00, come sembra di capire, o da 122.100,00, che era il prezzo reale e, alla fine, a che prezzo è stato aggiudicato?
Sia così gentile da comunicarci questi dati, essenziale per fornire una risposta. Grazie
Zucchetti SG srl-
Enea Petroni
MONDOLFO (PU)27/09/2024 19:36RE: RE: Negata partecipazione ad asta fallimentare
Con l'intento di essere sintetico, non sono stato chiaro nella esposizione. Preciso quindi che il terzo lotto non è stato oggetto di gara, in quanto l'unica offerta (telematica) è stata rifiutata per irregolarità, con la motivazione che il "IL PREZZO OFFERTO E' INFERIORE AL PREZZO A BASE D'ASTA INDICATO NELL'AVVISO DI VENDITA", pertanto, tale lotto, non è stato aggiudicato ed è stata dichiarata deserta la vendita, rinviandola a data da stabilire.
Spero la precisazione sia sufficiente
Enea Petroni-
Zucchetti SG
Vicenza30/09/2024 20:00RE: RE: RE: Negata partecipazione ad asta fallimentare
Lei è stato chiaro e noi avevamo chiesto chiarimenti per avere dati più precisi in quanto la questione va risolta sulla base di ciò che è effettivamente avvenuto.
Invero, in mancanza di precedenti relativi alle vendite telematiche fallimentari, può essere di aiuto la giurisprudenza copiosa formatasi in tema di appalti pubblici. In questa materia, l'indirizzo del Consiglio di Stato è è nel senso che l'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (cfr. da ult. Cons. Stato, 13.2.2024, n. 1439; Cons. Stato, 28.6.2022, n. 5344; Cons. Stato, 5.4.2022, n. 2529; Cons. Stato, 2.8.2021, n. 5638). Si è precisato inoltre che l'operazione di correzione dell'errore materiale deve fondarsi su elementi identificativi dell'errore desumibili dall'atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell'offerta presentata in gara (Cons. Stato, 26.10.2020, n. 6462; Cons. Stato 24.2.2020, n. 1347), potendo, peraltro, l'interprete fare ricorso a una, purché minima, attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo (Cons. Stato, 30.1.2023, n.1034; Cons. Stato n. 5344/2022, cit; Cons. Stato, 28 maggio 2014, n. 1487).
Nella fattispecie in esame la rilevanza dell'errore materiale è davvero al lite, per questo volevamo saperne di più.
Allo stato della conoscenza che abbiamo a noi sembra rilevante seguendo la giurisprudenza citata in quanto, se il prezzo base era fissato in euro 122.100,00 e il soggetto in questione ha offerto e versato una cauzione di euro 12.210,00, pari esattamente al 10%, emerge, a nostro avviso, chiaro dalla domanda che l'indicazione del prezzo pari a quello della cauzione era frutto di un errore materiale e che il prezzo vero che intendeva proporre era quello indicato nell'avviso di gara. Ci sembra cioè che nel caso ricorrano tutti i requisiti indicati nella citata giurisprudenza per qualificare l'errore come materiale e consentirne la correzione, come il soggetto avrebbe potuto fare se fosse stato ammesso alla gara.
La cosa migliore è parlarne con il giudice delegato perché se non è stato già stipulato l'atto di trasferimento o non è stato ancora emesso il decreto di trasferimento, l'illegittima esclusione di un partecipante dall'asta immobiliare o dalla gara può essere un motivo di revoca delle aggiudicazioni.
Zucchetti SG srl-
Enea Petroni
MONDOLFO (PU)02/10/2024 20:18RE: RE: RE: RE: Negata partecipazione ad asta fallimentare
Ringrazio moltissimo per avere dedicato il vostro tempo e la vostra professionalità per rispondere al mio quesito, con dovizia di argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali e conclusioni a me chiare e condivisibili.
Nel caso specifico, in maniera un po' più ristrettiva rispetto alla Vostra interpretazione, l'errore è stato considerato determinante ai fini dell'esclusione, anche perché, fra l'altro, è stato ripetuto per tre volte durante la compilazione di tre moduli diversi dove si doveva indicare ogni volta il prezzo offerto e l'importo della cauzione, ed in tutti i moduli il prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita non era soddisfatto.
A titolo di cronaca, l'esito dell'asta depositato in Tribunale aveva i seguenti contenuti.
ll concorrente telematico è stato escluso dalla gara di tutti i lotti; pertanto i primi due lotti sono stati assegnati come descritto nel mio quesito, uno all'unico partecipante ammesso, l'altro al miglior offerente fra i restanti due partecipanti ammessi, ed il terzo lotto non è stato assegnato. e sarà oggetto di futura asta, già predisposta allo stesso prezzo base dell'attuale.
Non è ancora stato stipulato l'atto di trasferimento dei due lotti assegnati, perchè se ne attende il saldo, né ci sono state opposizioni.
La convinzione è che sia remoto, in questo caso, la possibilità di revoca delle assegnazioni.
Grazie ancora.
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Zucchetti SG
Vicenza03/10/2024 11:56RE: RE: RE: RE: RE: Negata partecipazione ad asta fallimentare
Come abbiamo detto si tratta di un caso al limite essendo abbastanza soggettivo il criterio per valutare la rilevanza dell'errore materiale.
In ogni caso, è preferibile parlarne con il giudice, visto che il soggetto escluso ha, come lei dice, sollevato obiezioni.
Zucchetti SG srl-
Enea Petroni
MONDOLFO (PU)03/10/2024 12:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: Negata partecipazione ad asta fallimentare
D'accordo. Grazie
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