Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Cessione crediti IVA Fallimento

  • Leonardo Donnola

    Spoleto (PG)
    14/09/2026 13:02

    Cessione crediti IVA Fallimento

    Buon giorno,
    vorrei sottoporvi il presente quesito.
    Nell'ambito di una procedura Fallimentare da me gestita si è maturato un credito IVA di un certo rilievo.
    Preciso che tale credito IVA deriva da fatture emesse durante la procedura (da professionisti e fornitori) in virtù di pagamenti effettuati nel primo riparto parziale a favore di creditori ammessi al passivo fallimentare sulla scorta di notule pro forma e/o attività eseguite ANTE Fallimento.
    Ora, Vi chiedo se:
    1) tale genere di credito IVA può o meno formare oggetto di cessione a società specializzate?
    2) in subordine al punto che precede, può legittimamente e fruttuosamente richiedersi il rimborso di tale credito ovviamente risultante dalla dichiarazione IVA all'Agenzia Entrate?
    3) residualmente, tale credito IVA potrà essere utilizzato in futuro per pagare ritenute d'acconto nel prossimo riparto finale (incluso il compenso del Curatore se del caso)?
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/09/2026 14:09

      RE: Cessione crediti IVA Fallimento

      Tutte e tre le risposte sono positive, con gli specifici requisiti:

      1) la cessione a società specializzate dovrà avvenire con procedura competitiva

      2) il rimborso può essere richiesto allle condizioni stabilite dall'art. 38-bis de D.P.R. 633/72

      3) l'utilizzo in compensazione può avvenire alle regole ordinarie: avvenuta presentazione della dichiarazione, eventuale visto di conformità, ecc..

      Ma.

      Ma ricordiamo che l'IVA in questione, essendo la sua causa genetica (la cessione o prestazione da cui nasce il credito ora soddisfatto) anteriore alla dichiarazione di fallimento, è "credito ante" procedura, compensabile ex art. 56 l.fall. con eventuali crediti erariali parimenti ante procedura, già accertati o comunque esistenti, ovvero che potranno eventualmente emergere in futuro, p.es. in virtù di avvisi di accertamento o di liquidazione reltivi a periodi ante procedura.

      Di conseguenza:

      - se tali debiti erariali esistono, il credito IVA in questione si compensa con essi e, se sono di importo superiore, si azzera totalmente

      - se tali debiti al momento non esistono o sono di importo modesto, va tenuto presente che finché non saranno trascorsi i termini per gli accertamenti relativi ad annualità ante procedura, potranno sempre emergere.


      Per tale motivo:

      1) la cessione a terzi è estremamente difficile, perché ben difficilmehte se ne potranno trovare disposti ad accollarsi il rischio che il credito acquistato semplicemente ... scompaia perché compensato

      2) al momento della richiesta di rimborso, la prima cosa che l'Agenzia delle Entrate farà sarà appunto verificare le annualità ancora verificabili, per controllare se possa disporre di controcrediti da opporre in compensazione

      3) l'utilizzo in compensazione con debiti erariali della procedura è rischioso per il Curatore, perché se emergeranno debiti erariali opponibili in compensazione ex art. 56 l.fall., si troverà ad aver utilizzato crediti inesistenti.