Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ESECUZIONE IMMOBILIARE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

  • Mara Massi

    PESARO (PU)
    19/04/2024 17:13

    ESECUZIONE IMMOBILIARE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

    Buon pomeriggio
    la procedura esecutiva immobiliare è stata attivata da una Banca a seguito della trascrizione del pignoramento immobiliare sui beni di proprietà della società. L'istituto è creditore ipotecario a seguito di ipoteca rilasciata per un contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente. Pertanto a mio parere non si tratta di un credito fondiario ex art. 41 TUB.
    Nell'esecuzione sono intervenuti successivamente gli altri creditori con garanzia ipotecaria di grado inferiore (Banca ed Agenzia Entrate Riscossione) nonché la procedura fallimentare (fallimento intervenuto successivamente alla apertura della esecuzione immobiliare). Il Curatore chiede la prosecuzione dell'esecuzione con successione nel diritto al ricavato dalla vendita.
    A questo punto, in fase di predisposizione del progetto di ripartizione, dedotte le spese in prededuzione, i compendi del Professionista Delegato, le spese sostenute dal creditore procedente, ben documentate, il ricavato dovrebbe essere attribuito alla procedura fallimentare poiché i crediti ipotecari non sono di natura fondiaria. Oppure spetta al creditore procedente in quanto ha ipoteca di primo grado?.
    Ringrazio in anticipo per il Vostro parere
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/04/2024 19:41

      RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

      Il fatto che nella specie il curatore del fallimento abbia agito in via sostituiva del creditore istante sostituendosi allo stesso ex art. 107, comma 6, l. fall., senza che il creditore ipotecario sollevasse obiezioni, vuol dire che o il credito peril quale l'iniziale creditore aveva esercitato il pignoramento non aveva natura fondiaria o che tale creditore, pur essendo titolare di un credito fondiario, abbia rinunciato a proseguire l'esecuzione, come avrebbe potuto fare a norma dell'art. 41, comma 2, TUB impedendo al curatore l'azione sostitutiva ex art. 107 l. fall..
      Pertanto, se effettivamente il curatore ha proseguito lui l'azione esecutiva, diventa irrilevante stabilire se l'originario creditore esecutante fosse titolare di una ipoteca ordinaria o fondiaria, in quanto, come sopra detto, anche se ricorresse questa ipotesi è stato permesso al curatore di chiedere la prosecuzione dell'esecuzione in sostituzione del primitivo esecutante, per cui il curatore può pretendere che il netto ricavato dall'esecuzione individuale sia a lui attribuito in modo che possa poi distribuirlo tra i creditori che partecipano al concorso fallimentare.
      Lei però parla anche di intervento del curatore nella esecuzione individuale, che farebbe pensare all'intervento di cui all'art. 41 TUB in pendenza dell'azione esecutiva fondiaria proseguita dal creditore fondiario. Se così fosse e il curatore contestasse la natura fondiaria del credito azionato, bisognerebbe appurare appunto se nil credito in questione abbia o non natura fondiaria. Il mutuo fondiario rappresenta, infatti, una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza (molto in sintesi) per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine; garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili; ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato.
      Orbene, se ricorrono questi requisiti, il creditore fondiario, che ha diritto ad iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento, continua lui l'azione nella quale il curatore può intervenire per far valere i crediti prioritari rispetto all'ipoteca (per lo più le prededuzione), ma il ricavato va assegnato, seppur provvisoriamente, al creditore fondiario, che poi ha l'onere di insinuarsi al fallimento per pottenere che quell'assegnazione provvisoria diventi definitiva.
      In sostanza deve preliminarmente verificare se il curatore abbia proseguito l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 107 comma 6, l. fall. sostituendosi al creditore procedente, o sia intervenuto nell'esecuzione individuale ai sensi dell'art. 41 TUB per far valere i crediti prioritari degli altri creditori; e trarne poi le conseguenza che abbiamo indicato.
      Zucchetti SG srl