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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Occupazione immobile del fallito da terzi sine titulo
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Felice Grande
vietri di potenza (PZ)28/07/2025 11:56Occupazione immobile del fallito da terzi sine titulo
La società fallita è stata reintegrata di alcuni appezzamenti di terreni di proprietà.
Tali terreni risultano occupati senza titolo da una terza società per deposito di materiali ferrosi senza alcun titolo valido.
Il curatore ha fatto richiesta alla società occupante di liberare i terreni la quale ha ammesso di aver occupato i terreni e si prometteva di liberarli.
Successivamente il curatore ha incaricato un legale per procedere stragiudizialmente con esito negativo.
Il curatore ha chiesto al giudice delgato la nomina di un legale per procedere giudizialmente nei confronti del soggetto occupante i terreno e il G.D. ha rigettato la richiesta invitando il curatore a "richiedere l'emissione di ordine di liberazione" senza altra specificazione.
secondo quale norma il GD può emettere un ordine di liberazione degli immobili; eventualmente l'ordine può essere fatto eseguire dalle forze dell'ordine investite da curatore?
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Zucchetti Software Giuridico srl
29/07/2025 12:21RE: Occupazione immobile del fallito da terzi sine titulo
La richiesta del giudice delegato è del tutto condivisibile.
Pur trattandosi di istituto coniato in seno alla procedura esecutiva individuale, la giurisprudenza di merito (non constano pronunce di legittimità) ritiene (secondo noi giustamente) che l'ordine di liberazione possa essere adottato anche nel corso del procedimento liquidatorio che si svolge in seno alla procedura fallimentare (cfr. Tribunale, Reggio Emilia, 26/10/2013, che ha ritenuto applicabile l'ordine di liberazione alla vendita celebrata secondo le norme del c.p.c., ex art. 107, comma primo, l.fall., e Trib. Mantova, 13 ottobre 2016, secondo cui l'ordine di liberazione può essere pronunciato anche in occasione delle vendite competitive), e è certamente applicabile alla liquidazione giudiziale, posto che posto che l'art. 216, comma secondo, cci (che disciplina il procedimento di vendita dei beni acquisiti all'attivo), contiene un esplicito rinvio all'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c.
Peraltro, ance recentemente, Cass. 28-3-2022, n. 9877, ha ribadito che lo scopo ultimo dell'ordine di liberazione è quello di assicurare le finalità pubblicistiche proprie della procedura esecutiva (e tale è anche la vendita che si celebra in abito fallimentare).
Se dunque l'ordine di liberazione tutela interessi pubblici (che coincidono con gli interessi della procedura) esso può essere chiamato a svolgere la medesima finalità anche in sede concorsuale, dove l'ordine di liberazione diviene strumentale rispetto all'attuazione degli obiettivi dichiarati nel programma di liquidazione, e potrà essere utilizzato quante volte l'occupante non sia in grado di esibire un titolo opponibile alla procedura che imponga, in conseguenza della sua opponibilità, l'utilizzo dei rimedi che da quel titolo conseguono.
Esplicita conferma si ritrova nell'art. 216, comma 2 c.c.i.i., che esplicitamente ammette (recependo le indicazioni di dottrina e giurisprudenza) la possibilità di adottare l'ordine di liberazione anche in ambito concorsuale, che quindi potrà essere autonomamente attuato dal custode (senza la nomina di un legale e senza la previa notifica di titolo esecutivo e precetto) il quale ove necessario potrà chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica.
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