Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE – FONDO PATRIMONIALE – INCIDENZA DEGLI EFFETTI DELL'ESECUZIONE IN CASO DI ...

  • Fosco Bartolucci

    Fermignano (PU)
    19/04/2021 19:49

    FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE – FONDO PATRIMONIALE – INCIDENZA DEGLI EFFETTI DELL'ESECUZIONE IN CASO DI INTERRUZIONE E VENDITA FALLIMENTARE.

    Buonasera.
    Avrei da sottoporre la seguente questione alla Vs. attenzione.
    Quale curatore fallimentare sono nella situazione di dover valutare ai sensi dell'art. 51 L.Fall. se sostituire il creditore procedente non fondiario in esecuzione immobiliare pendente ante fallimento o chiedere al G.D. di interrompere l'esecuzione ed avocare la vendita alla sede fallimentare.
    Preciso che trattasi di quota pari ad 1/2 di proprietà del fallito e che, successivamente ad ipoteca volontaria iscritta il 19.07.2006 a garanzia di mutuo da parte di creditore fondiario non intervenuto nell'esecuzione, il fallito, unitamente al coniuge proprietario dell'altro 1/2, ha trascritto in data 15.11.2006 sulle quote fondo patrimoniale ex art. 167 c.civ..
    Il G.E., in sede di ordinanza di vendita con nomina di delegato del 27.12.2017, ha rilevato che la presenza del fondo patrimoniale, antecedente al pignoramento del creditore ordinario non fondiario, non è di ostacolo alla vendita non essendovi sul punto state opposizioni e il delegato, dando atto di ciò nell'avviso di vendita, ha regolarmente dato impulso alla procedura ed ha esperito senza esito alcuni tentativi di vendita.
    Ai fini della valutazione dell'opportunità o meno di interrompere l'esecuzione, sorvolando sui motivi che rendono più conveniente per la curatela interromperla, mi domando se il provvedimento del G.E. in sede di ordinanza di vendita possa dispiegare i suoi effetti anche in sede fallimentare e così permettere la vendita ex art. 107 L.Fall. della quota di 1/2 con conservazione delle prescrizione dallo stesso emanate sul fondo patrimoniale e dunque permettere la vendita da parte del curatore senza intervenire per la revoca del fondo - azione forse neppure più possibile - alle stesse modalità emanate dal G.E. in sede esecutiva - riportandole poi nell'avviso di vendita ed allegando l'ordinanza del G.E. alla pubblicità della curatela -; ciò nella considerazione che l'improcedibilità, che di fatto si concretizza nella sospensione dell'impulso, non dovrebbe essere equiparata all'estinzione del processo esecutivo che si ha per scelta consapevole e volontaria di inattività ex art. 631 c.p.c. e dunque il curatore dovrebbe potersi giovare degli effetti del pignoramento eseguito e trascritto dal creditore, ivi compresi gli atti emanati dal G.E. all'interno del procedimento quali l'ordinanza di vendita, viste le indicazioni della giurisprudenza che in definitiva riconosce una continuità logico-giuridica fra azione individuale e fallimentare (es. Cassazione n. 24442 02.12.2010).
    Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e porgo i migliori saluti.
    Dott. Fosco Bartolucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2021 19:50

      RE: FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE – FONDO PATRIMONIALE – INCIDENZA DEGLI EFFETTI DELL'ESECUZIONE IN CASO DI INTERRUZIONE E VENDITA FALLIMENTARE.

      Acute le sue considerazioni, ma riteniamo che non siano sufficienti allo scopo. Invero, l'art. 170 c.c. stabilisce che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia", il che significa che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato esclusivamente nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo solo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. La norma ha deterninato varie controversie riguardanti l'individuazione dei debiti contratti per i bisogni della famiglia nonché l'incombenza dell'onere di dimostrare che il debito sia stato contratto per scopi familiari (da ult. sul punto cfr. Cass. 08/02/2021, n.2904), ma ciò che interessa sottolineare nel caso è che il giudice dell'esecuzione, quando ha ammesso la pignorabilità dei beni già costituiti in fondo patrimoniale consentendo l'esecuzione, ha effettuato una valutazione circa la natura del credito azionato, cioè che si trattava di un credito sorto per realizzare scopi della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tanto o comunque non conosceva che il debito fosse stato eventualmente contratto per bisogni estranei alla famiglia.
      Orbene, se il curatore subentra nell'esecuzione in corso, sostituendosi al creditoere pignorante può avvalersi della stessa situazione di vantaggio, ma se questa esecuzione diventa improcedibile e il curatore liquida i beni in questione nell'ambito del fallimento, la valenza soggettiva del credito che aveva giustificato il pignoramento viene meno i quanto il curatore esercita la liquidazione concorsuale. Pertanto, a nostro avviso, se vuole effettuare la vendita in sede fallimentare, il curatore deve prima far dichiarare la inefficacia della costituzione del fondo a norma dell'art. 64 l. fall. o a norma dell'art. 2901 c.c. e 66 l. fall,, ammesso che ne ricorrano le condizioni temporali.
      Lei giustamente ricorda la possibilità di utilizzare la priorità della trascrizione del pignoramento su una successiva iscrizione antecedente però al fallimento, ma in tal caso l'ipoteca mantiene la sua priorità perché l'art. 2916 c.c. stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; nel caso in esame, invece l'effetto conservativo del pignoramento, non collegato ad un dato normativo o a un dato obbiettivo, è destinato a venire meno una volta divenuto improcedibile l'esecuzione.
      Ovviamente questa è la nostra opinione e, in mancanza di precedenti specifici, non escludiamo che si possano avere interpretazioni diverse.
      Zucchetti Sg srl