Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento con revoca del precedente curatore

  • Linda Priori

    Siena
    21/01/2021 18:42

    Fallimento con revoca del precedente curatore

    Buonasera,
    grazie di nuovo per il prezioso aiuto offerto, specialmente nella domanda che troverete di seguito in quanto estremamente particolare.
    Sono subentrata su revoca al curatore di un fallimento di una società manifatturiera dichiarato oltre 10 anni fa. Nel fascicolo della procedura c'è poco o niente, nessuna relazione ex art. 33, programma di liquidazione e quant'altro.
    Non sono quindi a conoscenza di alcun fatto fallimentare. A quello che ho capito, anche parlando con le forze dell'ordine locali, il legale rappresentante è da tempo irreperibile.
    A livello documentale ho rinvenuto solo un libretto bancario con due movimenti di uscita e due di entrata, la perizia dei beni mobili ed immobili iniziale, i soli documenti di prima nota dell'anno del fallimento e altri documenti della fallita di importanza relativa. Non ho nè inventari nè libro cespiti. La documentazione post fallimentare a cura del curatore è assente: non ci sono le domande di insinuazione (all'epoca cartacee) nessun bilancio alla data di fallimento (a parte quello rinvenuto nel cassetto fiscale), registri iva e nessuna fattura relativa ai quattro movimenti rilevati all'interno del libretto.
    Per quanto riguarda i beni della procedura è presente ancora il bene immobile che col tempo e l'incuria si è completamente svalutato (è stato oggetto di occupazione nel periodo post fallimentare e di inciviltà). Nessun esperimento di vendita è mai stato espletato. I beni mobili inventariati per valore non corrispondono con quelli a magazzino ante fallimentare (non ho un magazzino, nè libro cespiti o fatture, ho solo il valore presente nella dichiarazione ante fallimentare che è elevatissimo rispetto ai pochi spiccioli stimati). Non è inoltre mai stato trascritto il fallimento presso la conservatoria ma, fortunatamente, nessuna azione è stata intrapresa da terzi.
    Tra i beni mobili inventariati non sono state rinvenute delle autovetture che invece figurano dalla visura da me richiesta presso il PRA, mentre all'interno del capannone ad oggi vi sono delle carcasse di auto che non risultano essere di proprietà della fallita. Nessun accenno a queste due situazioni è presente in perizia e nemmeno vi è un elenco dei beni non rinvenuti.
    Sempre leggendo il bilancio ante fallimentare è presente un importo estremamente elevato di crediti verso clienti che non sono mai stati riscossi ed un altro importate di "partecipazioni" di cui non ho la minima idea a chi ricondurlo. A questo punto, addirittura, i crediti risultano prescritti.
    Vi chiedo un consiglio in merito a:
    - automezzi: quelli non rinvenuti a suo tempo devono oggi essere in qualche modo "bloccati"? E quelli non di proprietà della fallita che vi sono all'interno (che si tratta di carcasse in quanto mancano le principali parti esterne ed interne) come vanno trattati, alla stregua di rottami che però nessuno potrà mai smaltire in quanto carenti del certificato di proprietà?
    - credito iva: a livello di dichiarazione iva post fallimentare è riportato negli anni un credito di cui però non ho alcuna fattura e, qualora richiesta la relativa documentazione a riprova della liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non potrei produrre niente. Mi sentirei di ripartire da capo azzerrando il credito.
    - responsabilità del precedente curatore: in cosa può incorrere il precedente curatore stante tutte le peculiarità che ho appena elencato? Tale situazione va fatta presente nella relazione ex art.33 c5 oppure devo redigere un'apposita relazione "di insediamento"?


    Grazie tante

    LP



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2021 20:28

      RE: Fallimento con revoca del precedente curatore

      Cominciando dall'ultima domanda ricordiamo che l'art. 38 l. fall., dopo ave rposto il principio che "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico", precisa al secondo comma che "Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori".
      Pare inevitabile, alla luce delle gravi e numerose inadempienze da lei descritte in cui è incorso il precedente curatore, promuovere una azione di responsabilità nei suoi confronti, previa verifica della sua consistenza patrimoniale. Poiché alcune delle inadempienze descritte integrano ipotesi di reato, certamente dovrà darne atto nella relazione x art. 33 primo comma, visto che in precedenza non è stata redata, ma, data la particolarità del caso, è preferibile accennare a questa situazione nella relazione indicata in cui fare rinvio ad una relazione specifica sul comportamento del curatore revocato, che affiancherà a quella generale e che comunque trasmetterà al P.M. o ciontestualmente alla relazione ex art. 33 o a parte.
      In ogni caso, anche per evitare su eventuali future responsabilità, è opportuno che lei tracci una linea di discontinuità con il passato, facendo emergere la situazione in cui si trova la procedura al momento in cui è stato nominato curatore, in modo che non possano essere imputate a lei inadempienza o mancanze addebitabili al precedente curatore revocato, per cui le consiglieremmo di effettuare un nuovo inventario da cui risulti quale è l'attivo al momento odierno e lo stato in cui si trova e risultino anche le cose che mancano e che dovrebbero esserci. Contestualmente deve invitare il precedente curatore a presentare il conto della sua gestione.
      Inoltre dovrà procedere a mettere ordine nella procedura svolgendo quegli incombenti che il precedente curatore non ha fatto, tipo il programma di liquidazione; se lo stato passivo è stato fatto, come pare di capire, contattare i creditori per aggiornamento sui loro indirizzi fornendo la sua Pec e facendosi trasmettere la loro, e così via.
      Quanto agli automezzi intestati al fallito e che non trova materialmente, è preferibile prima di tutto informarsi, se riesce con il precedente curatore, per capire cosa è successo e vedere se può rintracciarli e farseli consegnare in quanto, pur se venduti, la trascrizione successiva alla dichiarazione di fallimento è priva di efficacia (art. 45 l. fall.). In mancanza, o fa una denuncia di perdita di possesso, che poi trasmette al PRA o, se ha elementi per ritenere che si tratta di beni privi di valore, potrebbe rinunciare agli stessi ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter l.fall. procedura che è molto agevole e veloce che potrebbe utilizzare anche per le carcasse.
      Quanto alla questione del credito IVA, trasmettiamo la sua domanda alla sezione che tratta la materia fiscale.
      Zucchetti SG srl