Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Trasferimento diritti di utilizzazione e sfruttamento opera cinematografica

  • Matilde Galmarini

    roma
    09/06/2025 15:52

    Trasferimento diritti di utilizzazione e sfruttamento opera cinematografica

    Buongiorno,
    chiedo se a seguito di vendita con procedura competitiva avente ad oggetto il diritto di sfruttamento e di utilizzazione economica di un opera dell'ingegno (opera cinematografica) e successiva aggiudicazione sia possibile il trasferimento anziche con atto notarile con scrittura privata, registrata successivamente presso l'Agenzia delle Entrate a cura del cessionario.
    Chiedo questo perchè il valore dell'opera è molto basso ( € 500,00) e l'unico offerente vorrebbe fare un offerta irrevocabile di acquisto solo laddove sia possibile questa forma di trasferimento. Se fosse possibile inserirei questa opzione nel Pdl
    L'art, 108 ter lf rimanda alle leggi speciali e quindi nel caso alla legge sul diritto di autore.
    Si ringrazia anticipatamente
    Cordiali saluti
    M.G.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/06/2025 15:27

      RE: Trasferimento diritti di utilizzazione e sfruttamento opera cinematografica

      Per rispondere alla domanda va premesso, in linea generale, che secondo la Corte di Cassazione "In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita di beni mobili a regime competitivo disposta ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, anche in mancanza di un decreto di trasferimento del giudice delegato non può equipararsi a quella volontaria, sicché l'effetto traslativo del bene non dipende dal consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte), ma, in ragione della natura di vendita coattiva, si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo". Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo proposto dalla fallita avverso il provvedimento del giudice delegato sull'istanza di sospensione ex art. 108 l.fall., proposta quando la vendita si era ormai perfezionata a seguito del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario.
      Dunque, un primo elemento che è possibile affermare è che con riferimento a beni mobili non è necessario un decreto di trasferimento oppure un atto di compravendita.
      Questo vale anche per le cessioni dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Infatti, l'art. 110 della l. 22-4-1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) prescrive che "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto".
      Come si vede, il legislatore non richiede la forma scritta ad substantiam, bensì solo ad probationem, con la conseguenza per cui il trasferimento di tali diritti può avvenire secondo le modalità che abbiamo sopra indicato.
      Certamente, una scrittura privata potrà dunque intervenire, con l'avvertenza che essa sarà ricognituva di un trasferimento già perfezionatosi con il versamento del saldo.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        10/06/2025 15:29

        RE: RE: Trasferimento diritti di utilizzazione e sfruttamento opera cinematografica

        La sentenza che abbiamo citato nel testo è la n. 25329 del 25/10/2017.
      • Matilde Galmarini

        roma
        10/06/2025 15:35

        RE: RE: Trasferimento diritti di utilizzazione e sfruttamento opera cinematografica

        si ringrazia per la pronta risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          10/06/2025 16:15

          RE: RE: RE: Trasferimento diritti di utilizzazione e sfruttamento opera cinematografica

          Grazie a Lei