Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ACCETTAZIONE DI EREDITA'

  • Massimiliano Tessenda

    Perugia
    26/01/2022 19:51

    ACCETTAZIONE DI EREDITA'

    Buonasera,
    sottopongo alla Vs attenzione il seguente quesito.
    Nel 2018 viene dichiarato il fallimento della signora A, titolare di una ditta individuale e titolare del 50% di alcuni immobili. L'altro 50% degli immobili è di proprietà della mamma di A.
    Nel 2022 muore la mamma della signora A che è l'unica erede.
    La sig.ra A ha "minacciato" di rinunciare all'eredità in favore dei figli minori.
    Dando per scontato la convenienza ad accettare l'eredità perché così facendo il fallimento diverrebbe titolare del 100% degli immobili sopra citati con la conseguenza che sarebbero più facilmente vendibili (eliminati alcuni abusi edilizi esistenti ndr), in qualità di Curatore del fallimento della sig.ra A come devo comportarmi? Chi è il soggetto legittimato ad accettare o meno l'eredità?
    Se A dovesse rinunciare all'eredità (come minacciato) devo intraprendere azione legale per far dichiarare la nullità dell'atto della fallita?
    In attesa di riscontro, ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2022 18:13

      RE: ACCETTAZIONE DI EREDITA'

      Quando la successione si apre in pendenza di fallimento del chiamato all'eredità, trova applicazione il secondo comma dell'art. 42, per il quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, detratte le passività incontrate per l'acquisizione e la conservazione dei beni medesimi".
      Ne consegue, pur sussistendo ancora qualche dubbio sull'acquisizione automatica o meno dei beni ereditari, che l'accettazione dell'eredità possa essere effettuata dal curatore del chiamato e che possa farlo soltanto mediante accettazione con beneficio di inventario, sia perché risponde ad un principio generale che questo è il mezzo di accettazione di eredità altrui sia perché deve scomputare le passività, e non deve far gravare sui creditori concorsuali del fallito debiti successivamente pervenuti. E' il curatore pertanto che deve scegliere se accettare l'eredità (con beneficio d'inventario), oppure se rinunciarvi dato che, a norma del terzo comma dell'art. 42, il curatore può, autorizzato dal comitato dei creditori, rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare se i costi da sostenere per la loro acquisizione al fallimento e per la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni.
      In questa situazione la rinuncia all'eredità operata dal fallito è atto inefficace per la massa dei creditori in base alla disposizione del primo comma dell'art. 44 l. fall., che costringerebbe il curatore, che abbia interesse ad accettare l'eredità, ad agire in giudizio per far dichiarare con sentenza l'inefficacia della rinuncia e recuperare all'attivo fallimentare i beni ereditari, sempre detratte le passività.
      Zucchetti Sg srl