Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

VENDITA AUTOVETTURE DI MODICO VALORE

  • Riccardo Gaibisso

    VELLETRI (RM)
    31/01/2020 14:52

    VENDITA AUTOVETTURE DI MODICO VALORE

    Ho acquisito all'attivo fallimentare due autovetture di modico valore.
    Al riguardo vi chiedo quanto segue:
    1) posso venderle tramite un unico lotto?
    2) E' obbligatorio procedere tramite il portale delle vendite pubbliche ed Aste Giudiziarie??
    3) Nel caso di vendita tramite il portale ed Aste è' possibile prenotare a debito dell'Erario i costi da sostenere per le pubblicazioni di cui sopra.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      03/02/2020 10:45

      RE: VENDITA AUTOVETTURE DI MODICO VALORE

      Le domande richiedono una risposta articolata su più fronti.
      1. Vendita come lotto unico.
      A nostro avviso la strada è praticabile, salvo che nel programma di liquidazione siano contenute disposizioni che non lo consentono.
      Queste le ragioni del nostro convincimento.
      Le vendite fallimentari sono disciplinate dall'art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva. Innovando rispetto al sistema previgente, la riforma del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) ha comportato la completa riscrittura dell'art. 107 l.fall. il quale in primo luogo prevede ha deformalizzato il procedimento di liquidazione dei beni prevedendo genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante "procedure competitive", senza prescrivere l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile (obbligo che prima della riforma costituiva un paradigma delle vendite fallimentari) cui invece il curatore può decidere di ricorrere (così determinandosi nel programma di liquidazione) quando lo ritenga opportuno per la migliore soddisfazione degli interessi della procedura;
      La procedura di vendita deve oggi osservare tre parametri di fondo:
      l'adozione di procedure competitive;
      il valore di stima come base di partenza della vendita;
      l'adozione di "adeguate forme di pubblicità" che consentano "la massima informazione e partecipazione degli interessati".
      Il luogo in cui questi principi devono essere declinati è il programma di liquidazione, il quale a norma dell'art. 104 ter l.fall. costituisce "l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo" e nel quale il curatore ha l'onere di rappresentare "le condizioni della vendita dei singoli cespiti" (così la let. g) del comma secondo) e le ragioni delle scelte compiute.
      Dunque, fermi restando i parametri sopra descritti, la vendita di più beni quale lotto unico è possibile, se adeguatamente motivata.
      2. Pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.
      Questo adempimento pubblicitario va rispettato.
      Invero, il d.l. 83/2015 ha modificato il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva" (analoga previsione si rinviene nell'art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).
      La norma, dunque, impone la pubblicazione dell'avviso di vendita tanto nelle ipotesi di vendite competitive quanto in quelle in cui la vendita avvenga secondo le norme del codice di procedura civile.
      3. prenotazione a debito dei costi.
      In ordine a questo aspetto va premesso che ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
      La disposizione prevede che:
      sono spese prenotate a debito:
      a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      c) il contributo unificato;
      d) i diritti di copia;
      sono invece anticipate dall'erario:
      a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
      b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
      c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
      d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
      Tutte le spese prenotate o anticipate, sono recuperate appena vi sono disponibilità liquide.
      A questo punto, occorre operare una distinzione.
      Invero, mentre le spese della pubblicità commerciale sono anticipate dall'erario, come si è appena visto, le spese del contributo di pubblicazione devono essere prenotate a debito.
      Infatti, ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 15, comma primo, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche, quando ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, sconta il pagamento del contributo di pubblicazione, posto a carico del creditore procedente nella misura di €. 100,00 per ciascun lotto posto in vendita.
      La natura del contributo di pubblicazione, è di evidente carattere tributario: si tratta cioè di una imposta. Lo si ricava agevolmente dal nome utilizzato -"contributo"- e dalla collocazione sistematica della norma all'interno del titolo primo della parte seconda del TU delle spese di giustizia, intitolata "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario". Dal tenore letterale della previsione, e dal suo coordinamento con l'art. 490, comma primo, c.p.c., si ricava che esso: da un lato, non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall'altro, deve essere sempre versato per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
      A mente del comma primo del medesimo art. 18-bis quando "la parte" è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito. In tali casi l'architettura del portale è costituita in modo tale per cui il sistema richiede di caricare l'autorizzazione rilasciata dal Giudice, con un evidente riferimento al decreto del Giudice delegato pronunciato ai sensi dell'art. 144 TU spese di giustizia.