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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
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Maria Chiara Parola
Milano18/11/2025 12:45Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
La procedura è in fase di chiusura, il campione fallimentare è già stato pagato, restano da pagare Zucchetti per il canone relativo a pochi mesi del 2026, il compenso del curatore e quello del legale della procedura, già liquidato dal GD . ( Il legale, era stato ammesso al gratuito patrocinio presso altro Tribunale, ma poichè nelle more del giudizio il fallimento aveva recuperato fondi, ha poi rinunciato per vedere accorciati i tempi di pagamento con il fallimento ) .
L'attivo realizzato non consente di pagare integralmente le spese prededucibili, si chiede se è corretto in sede di riparto pagare prima Zucchetti ed il compenso del curatore, ed il residuo disponibile attribuirlo al legale, oppure se il compenso del curatore e del legale devono essere pagati nella stessa percentuale .
In entrambi i casi il legale non essendo soddisfatto integralmente potrà recuperare la differenza con il gratuito patrocinio ?
Grazie
Maria Chiara Parola-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/11/2025 19:23RE: Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
Quando l'attivo è insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, l'art. 111 bis, comma 4, l. fall. prescrive che tra le prededuzioni si faccua una graduazione secondo i privilegi che assistono le varie voci. Orbene, nel caso il canone per Zucchetti e il compenso del curatore sono normalmente considerati crediti per spese di giustizia in quanto indispensabili al funzionamento della procedura e quindi assistiti dai privilegi ex artt. 2755 e 2770 c.c, nel mentre il compenso del legale è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., che di grado successivo a quello precedente; di conseguenza le prime due voci, trovandosi nella stessa posizione, vanno pagate proporzionalmente con l'attivo disponibile, se rimane qualcosa si passa al pagamento del legale.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)20/11/2025 09:31RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
Salve,
collegandomi al quesito proposto dalla Dott.ssa Parola in combinato disposto con l'analisi del Vostro contributo, trovandomi in una situazione un pò diversa, chiedo conferma delle riflessioni ivi operate.
Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale in fase di chiusura, l'attivo realizzato si appalesa tale da riuscire a pagare le spese di giustizia e, per la residua parte, solo parzialmente l'onorario che sarà liquidato in favore della Curatela.
Considerato che, in ragione di un attivo inferiore ad Euro 5.000,00, non occorre procedere con il pagamento dei canoni dovuti al gestionale Fallco, nonchè della circostanza che il compenso per il Legale nominato per un giudizio è stato già posto a carico dell'erario giusta emissione del relativo Decreto ad opera del G.D., occorre procedere secondo le seguenti modalità:
1) effettuare il versamento delle spese di giustizia;
2) previa liquidazione dell'onorario spettante al Curatore ad opera dell'adito Tribunale, procedere, fino a concorrenza del residuo attivo, con il relativo pagamento e, per la restante parte, richiedere il versamento direttamente a carico dell'Erario.
Vi ringrazio, sin d'ora, per il contributo che vorrete fornirmi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2025 14:03RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
Posto che anche il compenso del curatore rientra tra le spese di giustizia, tutti i crediti rientrati in questa voce sono posti sullo stesso piano e vanno pagati proporzionalmente. Ovviamente se, in ragione dei limiti dell'attivo, non è dovuto il canone per il gestionale Fallco, questo canone non va tenuto in conto dal momento che non costituisce un debito da soddisfare.
Per i resto, quanto al compenso del curatore è corretto quanto da lei esposto.
Zucchetti sg Srl
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Maria Chiara Parola
Milano24/11/2025 10:16RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
Ringrazio per la vostra risposta, ritenete che nel caso in cui non fosse soddisfatto integralmente il legale potrebbe recuperare la differenza con il gratuito patrocinio, peraltro già autorizzato ?
Grazie
Maria Chiara Parola-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2025 18:07RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili art 111 bis comma 5
Si, se la procedura aveva ottenuta l'autorizzazione del giudice delegato al gratuito patrocinio,
Zucchetti SG srl
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