Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Società controllata da società fallita

  • Massimo Mancinelli

    Martinsicuro (TE)
    05/06/2014 14:54

    Società controllata da società fallita

    All'attivo del fallimento è stata acquisita la partecipazione di controllo di una Srl.
    In quale misura il curatore può autonomamente partecipare alle assemblee della controllata e quando invece deve farsi autorizzare dal Giudice Delegato?
    Più in particolare:
    a) qualora il curatore ritenesse non corretto l'operato degli amministratori della controllata, potrebbe autonomamente chiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca degli amministratori e la nomina del nuovo organo amministrativo oppure per tali attività si rende necessaria una specifica autorizzazione da parte del Giudice Delegato (il Comitato dei Creditori non è costituito)?
    b) fatta salva la specifica autorizzazione a stare in giudizio, l'eventuale iniziativa per pruomuovere l'azione di responsabilità da parte del socio della partecipata nei confronti degli amministratori può essere autonomamente assunta dal curatore o vi è la necessità che lo stesso acquisisca specifiche autorizzazioni?
    Vi ringrazio anticipatamente per il prezioso contributo che vorrete darmi.
    Massimo Mancinelli Martinsicuro (TE)

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2014 20:19

      RE: Società controllata da società fallita

      L'acquisizione della quota di Srl all'attivo legittima il curatore alla partecipazione alle assemblee in sostituzione del socio fallito; detta quota, pur con le sue peculiarità costituisce comunque un bene dell'attivo che va gestito, per cui gli atti inerenti vanno rapportati all'art. 35 l.f., che prevede l'autorizzazione del comitato dei creditori (o in mancanza in via sostitutiva del giudice delegato) per il compimento di alcune attività, tra cui quelle eccedenti la ordinaria amministrazione. Quali sono gli atti di straordinaria amministrazione riguardanti il socio?. In altre occasioni noi abbiamo suggerito di determinare la ordinarietà o straordinarietà della partecipazione all'assemblea in base al contenuto della delibera, e riteniamo che questo criterio sia il più ragionevole.
      Seguendo questa linea non avremmo dubbi a considerare di straordinaria amministrazione la richiesta di convocazione dell'assemblea per la revoca degli amministratori e la nomina del nuovo organo amministrativo, per cui pensiamo che detta iniziativa debba essere autorizzata dal comitato o, in via sostitutiva dal giudice delegato, se manca il comitato dei creditori.
      La richiesta di agire in giudizio per promuovere azione di responsabilità nei confronti dehli amministratori rientra invece nella previsione dell'art. 25, co. 1, n. 6 e, quindi necessita dell'autorizzazione del giudice delegato, indipendentemente dall'esistenza o meno del comitato dei creditori.
      Zucchetti SG Srl

      Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
      301 Moved Permanently

      Moved Permanently

      The document has moved here.


      Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

      • Valentina Sarnari

        ROMA
        01/03/2019 11:50

        RE: RE: Società controllata da società fallita

        Con riguardo alla problematica in esame, chiedo di avere un parere in ordine all'applicabilità della previsione dell'art. 104 ter VIII comma L.F., vale a dire l'abbondono delle attività di liquidazione in quanto manifestatamente non convenienti, laddove la società partecipata, peraltro nella misura del 100%, non risulta più operativa, l'ultimo bilancio depositato risale ad oltre 5 anni precedenti e le scritture contabili non sono complete.
        Propedeutica all'attività di liquidazione, vi sarebbe infatti la necessità di valutare la partecipazione, ma prima ancora quella di predisporre i bilanci mancanti attraverso una ricostruzione contabile. Tutte attività per le quali la procedura fallimentare dovrebbe nominare un consulente contabile con il sostenimento di spese che potrebbero non essere proporzionate al realizzo della vendita della partecipata.
        Ringrazio per il cortese riscontro, Valentina Sarnari (Roma)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/03/2019 11:04

          RE: RE: RE: Società controllata da società fallita

          Il comma ottavo dell'art. 104 ter quando autorizza il curatore a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, lascia al curatore la libertà di valutare la convenienza con i mezzi che ritiene più adatti alla situazione. Il fatto che la società partecipata non risulti più operativa, che l'ultimo bilancio depositato risalga ad oltre 5 anni precedenti e che le scritture contabili non siano complete sono elementi che già di per sé inducono a ritenere che la società sia in crisi, per non dire addirittura in stato di insolvenza. Potrebbe altresì valutare dalla contabilità della fallita partecipante se ha ricevuto utili dalla partecipata negli ultimi anni; se vi sono dipendenti ecc. e trarre le conclusioni sulla convenienza, senza necessità di effettuare una stima.
          Ovviamente se rimangono dubbi sulla convenienza, deve fare ulteriori indagini,m eventualmente ricorrere ad una stima, col rischio di sostenere una spesa inutile.
          Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      27/06/2022 11:55

      RE: Società controllata da società fallita

      Buongiorno a tutti.
      Ho bisogno di un Vostro prezioso parere.

      Io mi trovo in una situazione analoga a quella del collega Mancinelli.

      Sono curatore di una srl (Alfa) che detiene il 100% del capitale sociale di altra s.r.l. (Beta).

      L'amministratore di Beta era stato nominato solamente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 ma, dopo aver depositato anche il bilancio al 31.12.2016 (nell'anno 2019) non ha depositato più nulla ed è scomparso (le comunicazioni trasmesse con racc.a.r. da me quale curatore del socio unico con invito ad effettuare urgenti adempimenti e convocare l'assemblea sono state restituite al mittente).

      Debbo pertanto procedere alla sua sostituzione.

      E' la prima volta che mi capita; ho effettuato uno studio in argomento, giungendo alla seguente conclusione (su cui Vi chiedo cortese parere):

      1. invio ultima richiesta all'amministratore con l'invito ad effettuare gli adempimenti fiscali e tributari urgenti nonché a convocare con urgenza l'assemblea dei soci per la sua sostituzione;

      2. in mancanza di riscontro nei termini:
      (i) istanza di autorizzazione al GD per la convocazione assemblea dei soci per la sostituzione dell'amministratore (con incarico cessato);
      (ii) convocazione assemblea soci e nomina nuovo amministratore;
      (iii) comunicazione al RR.II. della nuova nomina.

      Vi chiedo innanzitutto di indicarmi se condividete i suesposti passaggi.

      Mi residua, tuttavia, un dubbio: la nomina dell'amministratore in sostituzione della società partecipata è necessaria per (i) incassare (probabilmente) un credito, se l'esito del giudizio pendente sarà favorevole; (ii) avviare la società alla liquidazione e chiusura, in caso contrario.

      Mi domando nel mentre come viene pagato il compenso del nuovo amministratore della società partecipata, visto che questa - ad oggi - non ha attivo e non è detto che riesca a recuperarlo (nè tantomeno è sicuro che la fallita recuperi attivo)?

      Il compenso del nuovo amministratore della srl partecipata al 100% dalla fallita, potrebbe in qualche modo essere posto a carico dell'Erario?

      Attendo Vostro riscontro, ringraziando per i pareri sempre illuminanti.

      A.S.




      Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
      301 Moved Permanently

      Moved Permanently

      The document has moved here.


      Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/06/2022 16:12

        RE: RE: Società controllata da società fallita

        Premesso che lei, quale curatore del fallimento della srl. Alfa, ha acquisito all'attivo le quote di partecipazione di Alfa nella srl Beta, assumendo i poteri di socio di quest'ultima, l'iter da lei delineato è corretto in quanto è ammessa la possibilità da parte del socio di s.r.l. di convocare l'assemblea in sostituzione dell'organo gestorio, in caso di inerzia di quest'ultimo (Cass. 25/05/2016, n. 10821; T. Milano, sez. spec. impr., 11 marzo 2017; T. Roma, sez. spec. impr., 22 settembre 2016),
        Il nuovo amministratore che sarà nominato potrà essere pagato per le sue prestazioni solo con le disponibilità della srl Beta e non è prevista l'addebito all'Erario del suo compenso.
        Zucchetti SG srl