Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

IMU SU BENE IMMOBILE OGGETTO DI REVOCATORIA

  • Matteo Matta

    cagliari
    14/06/2021 17:06

    IMU SU BENE IMMOBILE OGGETTO DI REVOCATORIA

    Gentilissimi,
    La società Alfa prima della dichiarazione di fallimento ha ceduto un immobile di proprietà alla società Beta.
    Intervenuta la dichiarazione di fallimento la curatela ha attivato e ottenuto la revocatoria dell'atto di cessione dell'immobile.
    Ottenuta la revocatoria la curatela ha provveduto a cedere nell'ambito del fallimento l'immobile a favore di terzi aggiudicatari .

    La domanda è la seguente:
    L'imu sull'immobile è dovuto dalla curatela? Oppure rimane in capo alla società BETA?
    Se dovuta l'imu da parte del fallimento, da quando la stessa deve essere calcolata?
    1) dalla data di dichiarazione di fallimento fino alla data dell'atto di vendita dell'immobile da parte della curatela.
    2) dalla data di sentenza di revocatoria fino alla data dell'atto di vendita dell'immobile da parte della curatela.

    Grazie in anticipo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/06/2021 23:43

      RE: IMU SU BENE IMMOBILE OGGETTO DI REVOCATORIA

      Riteniamo che l'IMU sia dovuta dalla società Beta.

      La questione è stata dettagliatamente analizzata in questa serie di interventi su questo Forum, dove si possono trovare anche i (pochissimi) riferimenti giurisprudenziali, dei quali possiamo così riassumere l'iter logico e le conclusioni: è pacifico che l'azione revocatoria non comporta il trasferimento del bene in capo al fallito, ma solo l'inefficacia della cessione nei confronti dei creditori (fra tutte, conformi, v. Cass. 11564/1997), e se non comporta il trasferimento del bene, che rimane quindi di proprietà del soggetto che ha subito l'azione, è quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento del tributo, dal momento dell'acquisto (poi revocato) a quello della cessione ad altro soggetto nell'ambito della procedura esecutiva o concorsuale (non solo, quindi, fino agli effetti dell'azione revocatoria).

      Siamo consapevoli del fatto che tale ricostruzione pare creare un danno ingiustificato all'acquirente del bene, ma non dimentichiamo che se è stata accolta la revocatoria è probabile che nell'operazione vi fosse una connivenza o comunque l'accettazione di tale rischio (si è trattato di "atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso" o "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore") e poi, a ben vedere, il danno causato dall'accoglimento della revocatoria è con ogni probabilità ben superiore all'IMU da pagare sull'immobile.

      Infine, nessuna norma dispone una solidarietà del soggetto che ha avviato l'azione revocatoria e ne gode dei benefici relativamente al pagamento dell'IMU da parte di chi invece tale azione ha subito.
      • Laura Zambrini

        MONTEBELLUNA (TV)
        20/12/2022 09:48

        RE: RE: IMU SU BENE IMMOBILE OGGETTO DI REVOCATORIA

        Vorrei un Vs cortese parere su a chi spetti il pagamento dell'IMU in caso di revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale su alcuni beni immobili di proprietà del fallito.
        Il caso specifico può essere così sintetizzato: alcuni anni prima della dichiarazione di fallimento, il soggetto, poi fallito, aveva costituito un fondo patrimoniale su alcuni immobili di proprietà.
        Intervenuto il fallimento, non essendovi i presupposti per la revocatoria fallimentare, viene instaurato giudizio di revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale con esito, dopo alcuni anni, vittorioso per la procedura. Successivamente gli immobili sono stati venduti all'asta.
        Chiedo se a Vs. cortese parere l'IMU da pagare in prededuzione entro tre mesi dalla vendita è tutta quella maturata dalla data del fallimento alla data della vendita dell'immobile o, in qualche modo, è possibile ipotizzare che il fallimento -essendo in quel periodo i beni vincolati ai bisogni della famiglia- possa disinteressarsi dell'IMU fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fondo (un po' per es. come succede per l'affitto dell'abitazione e le utenze dell'immobile dove abita il fallito).
        Mille grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/12/2022 11:31

          RE: RE: RE: IMU SU BENE IMMOBILE OGGETTO DI REVOCATORIA

          C'è una sostanziale differenza fra il caso esposto nei due interventi precedenti e quello che viene esposto ora.

          Nel precedente la revocatoria aveva colpito il trasferimento del bene, che quindi era divenuto di proprietà dell'acquirente ancorché con cessione inefficace nei confronti della procedura.

          In questo, invece, la revocatoria ha colpito un atto (la costituzione del fondo patrimoniale) che non ha comportato il trasferimento del bene, che era ed è sempre rimasto di proprietà del fallito, riteniamo quindi che l'IMU sia "ordinariamente" dovuta nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019: "per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".