Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

polizza assicurativa

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    31/05/2021 16:34

    polizza assicurativa

    Buongiorno,
    scrivo la presente per un Vostro parere sulla seguente questione: la Fallita, una srl, aveva sottoscritto tre polizze a "vita intera" dove assicurati risultano essere : l'amministratore della società e due dipendenti della società stessa.
    Beneficiari delle polizze risultano essere: "in caso di morte: gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali"- in contratto non viene data nessun'altra indicazione in ordine ai beneficiari.
    Trattasi di contratto avente finalità di risparmio, come espressamente indicato in contratto, ed avente una durata coincidente con la vita dell'assicurato con previsione della facoltà di riscatto, da parte del contraente, a condizione che l'assicurato sia in vita e siano state corrisposte almeno tre annualità.
    Tali condizioni sussitono per tutti e tre i contratti e, pertanto, sarebbe interesse della Curatela esercitare il diritto di riscatto.
    I tre assicurati insistono affinchè venga esercitato il diritto di riscatto e la Compagnia versi in loro favore le somme tuttavia, a mio avviso, tali soggetti non hanno alcuna legittimazione ad incassare le somme nè può trovare applicazione quanto statuito da Cass. Sez Unite 8271/2008 essendo pacifica la natura di investimento del contratto.
    Chiedo, pertanto se, a Vostro avviso, è possibile esercitarte il riscatto ed incamerare le somme alla Procedura Concorsuale?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/05/2021 19:17

      RE: polizza assicurativa

      Crediamo di no. È abbastanza comune che le società sottoscrivano una polizza assicurativa per coprirsi dal rischio di infortuni o anche della morte dei propri amministratori e dirigenti di rilievo, per evitare il danno che può derivare da eventi che colpiscono le figure di rilievo, se il beneficiario è la società stessa o come una forma di benefit quando i beneficiari soggetti diversi legati eventualmente all'assicurato, come nel caso ove dichiaratamente le polizze avevano finalità di risparmio. Qui, infatti, la società oggi fallita pagava i premi assicurativi per assicurare eventi che potessero colpire i tre soggetti indicati con indicazione come beneficiari gli eredi dei soggetti stessi assicurati. Pertanto la società fallita ha interesse allo scioglimento dei tre contratti, esercitando il diritto di riscatto, per non continuare a pagare i premi, ma in forza degli accordi di polizza, il riscatto va ai soggetti indicati nelle polizze stesse e non vediamo a che titolo dovrebbe appropriarsene la massa fallimentare.
      Zucchetti SG srl