Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

TERRENO DI SOCIETA' PARTECIPATA DALLA FALLITA

  • Umberto Gavazzeni

    Bergamo
    20/11/2024 17:22

    TERRENO DI SOCIETA' PARTECIPATA DALLA FALLITA

    La fallita Alfa srl, il cui fallimento è tuttora in corso, è stata l'unica socia di Beta srl anch'essa fallita. Il fallimento di Beta srl è stato chiuso nel 2022 con la rinuncia del curatore, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, alla liquidazione di alcune aree a standard in quanto oggetto di convenzione urbanistica con il Comune XY che ne prevedeva la cessione gratuita.
    Il Comune XY si rivolge ora al sottoscritto , curatore del fallimento di Alfa srl, per ottenere la stipula dell'atto di cessione gratuita delle aree, secondo quanto previsto dalla convenzione, poiché le stesse risultano ancora intestate a Beta srl, nonostante il fallimento sia stato chiuso e la fallita sia stata cancellata dal Registro Imprese.
    Dando per scontato che la procedura fallimentare di Alfa srl, unica socia di Beta srl, sia effettivamente divenuta titolare delle aree in questione per un fenomeno di natura successoria, come potrebbe il sottoscritto, curatore del fallimento Alfa srl, risolvere la questione dato che si è verificato un fenomeno di natura successoria che non è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari? (v. Tribunale di Trieste, pronuncia n. 23/2023).Se non viene ritenuta necessaria la stipula (e la trascrizione) di alcun atto per rendere pubblico nei registri immobiliari il fenomeno successorio, il curatore del fallimento potrebbe, con le dovute autorizzazioni, sottoscrivere un atto di cessione delle aree al Comune ?
    Ringrazio per l'attenzione e invio cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2024 19:16

      RE: TERRENO DI SOCIETA' PARTECIPATA DALLA FALLITA

      Non conosciamo la sentenza del tTribunale di Trieste da lei citata né siamo riusciti a reperirla. A nostro avviso, ricordato che la cancellazione ed estinzione della società che sia proprietaria di beni comporta un trasferimento di diritto degli stessi in favore dei soci assimilabile ad un fenomeno successorio, secondo il principio indicato dalle sezioni Unite della Cassazione n. 6070/2013, sta di fatto che Il trasferimento patrimoniale non determinato da un atto ma rappresenta un effetto legale dell'estinzione del soggetto societario. Se pertanto tra i beni in successione vi è un immobile e i soci successori vogliono venderlo, è opportuno, prima di procedere alla vendita, effettuare, in sede di stipula e con l'aiuto del notaio, un atto ricognitivo, con il quale gli ex soci dichiarino di essere titolari del bene in oggetto. Nella specie dato che la soc. Alfa era l'unica socia della soc. Beta , estinta, e che Alfa è in fallimento, tale atto ricognitivo va effettuato dal curatore del fallimento di Alfa, per poi procedere al successivo atto di trasferimento al Comune.
      Zucchetti SG srl