Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Operazioni del fallito successive alla sentenza di fallimento

  • Monica Calamai

    PRATO
    27/05/2020 12:12

    Operazioni del fallito successive alla sentenza di fallimento

    Buongiorno,
    successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento 14/02/2020, la ditta fallita ha proseguito l'attività per alcuni giorni prima dell'intervento del Curatore in quanto non era a conoscenza della dichiarazione di fallimento, pertanto sono stati emessi scontrini fiscali.
    Mi sto apprestando a compilare la dichiarazione Iva mod. 74/bis, per le operazioni ante fallimento (fino al 14/02/2020). Per gli scontrini emessi in data successiva al 14/02/2020 come mi comporto da un punto di vista fiscale? Sono rilevanti fiscalmente tali operazioni ai fini del fallimento?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/07/2020 22:31

      RE: Operazioni del fallito successive alla sentenza di fallimento

      I primi due commi dell'art. 44 l.fall. sono assai chiari nell'affermare che "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento".

      Ma il terzo comma del medesimo articolo completa tali statuizioni affermando che "Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma".

      Il richiamo all'art. 42 non rileva tanto per la prima parte ("Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"), nel qual caso costituirebbe una semplice ripetizione, quanto per la seconda: "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", che definisce un principio di "omogeneità", evitando così eventuali situazioni abnormi.

      Così inquadrata la disciplina normativa, ed essendo pacifico che il Curatore sia l'unico soggetto legittimato a far valere l'inefficacia degli atti in questione, riteniamo che non si possa che procedere come segue:
      - le cessioni effettuate successivamente al fallimento restano valide (a meno che il Curatore non abbia particolari motivi per farne dichiarare l'inefficacia)
      - si tratta comunque di operazioni post fallimento, e come tali andranno trattate ai fini fiscali (non inclusione nel Mod. 74-bis, generano"IVA post", ecc.)