Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

  • Carla Camarri

    ARCIDOSSO (GR)
    18/09/2020 08:22

    LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

    Fallimento apertosi i primi di gennaio 2020. Dopo il fallimento non sosno state più effettuate operazioni imponibili attive mentre sono state ricevute fatture passive. Le liquidazioni periodiche del 1° e del 2° trimestre 2020 dovevano essere predisposte e inviate o no? Dalla dichiarazione iva 2020 per il 2019 risutava un credito iva. In tal caso le lipe avrebbero dovute essere presentate? Si ringrazia
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/09/2020 00:02

      RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

      Come scritto in altri interventi su questo Forum, l'art. L'art. 74-bis, II comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili", e l'Interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269 ha chiarito che la trasmissione delle stesse deve essere effettuata solo se sono state effettuate operazioni attive.

      Se nel caso in esame sono state registrate solo operazioni passive, le liquidazioni periodiche non andavano trasmesse, indipendentemente dal "trascinamento" del credito IVA preesistente..
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        20/01/2022 16:06

        RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

        Egregio Dottore, confrontandomi con una collega sull'argomento, intervengo per una conferma sull'obbligo di trasmissione delle LIPE post fallimento
        Per le liquidazioni periodiche le istruzioni dell'AdE IVA così dispongono:
        " L'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP ad esempio contribuenti che, nel periodo di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva.
        L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione."

        Nella risposta all'intervento della Collega Camarri, viene indicato che grazie ai chiarimenti forniti con la presentazione dell'Interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269, le LIPE non vanno inviate "indipendentemente dal trascinamento del credito preesistente".

        Ho cercato la sul web il testo della risposta all'Interrogazione parlamentare sopra citata senza però trovarla e pertanto chiedo cortesemente la conferma (soprattutto a nome della Collega) sul fatto che, nel caso in cui la curatela ricevesse solo fatture passive imponibili IVA, ancorché il credito IVA aumenti rispetto al mese/trimestre precedente, la LIPE non va trasmessa.

        La ringrazio molto.


        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/01/2022 19:45

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

          Ci pare opportuno, prima di dare la risposta, che come si vedrà è semplice e chiara, cogliere l'occasione per ripercorrere le disposizioni sulla questione, analizzandole in successione logica, suddividendole per chiarezza in gruppi.


          a) Obbligo di esecuzione delle liquidazioni periodiche

          L'art. 74-bis del D.P.R. 633/72, intitolato "Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative" e quindi norma speciale, al secondo comma, ultimo periodo, stabilisce che in corso di tali procedure "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".

          Il richiamato articolo 27 è stato parzialmente soppresso e sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 100/98, che per quanto qui ci interessa ne ripropone il testo.

          Analogamente, l'art. 33 è stato integralmente soppresso, e sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 542/99, anche in questo caso senza variazioni rilevanti in questa sede.

          Ci pare evidente che tale modifica non possa incidere sulla limitazione dell'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche, in caso di fallimento e liquidazione coatta, ai soli mesi e trimestri con operazioni imponibili; la disposizione (si ripete: speciale) dell'art. 74-bis va quindi ora letta come "le liquidazioni periodiche di cui all'art. 1 del D.P.R. 100/98 e all'art. 7 del D.P.R. 542/99 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".


          b) Fra le "registrazioni imponibili" sono comprese anche quelle passive?

          La risposta a interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269 recita testualmente "la nozione di operazioni imponibili ... va identificata con quella di operazioni attive e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare la liquidazione periodica ... non dovrebbe sussistere, per esempio, nell'ipotesi dell'esistenza, nel periodo considerato, di una sola fattura di acquisto".

          Possiamo conseguentemente modificare/chiarire ulteriormente lo stralcio dell'art. 74-bis sopra riportato, che va quindi letto: "le liquidazioni periodiche di cui all'art. 1 del D.P.R. 100/98 e all'art. 7 del D.P.R. 542/99 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state effettuate e registrate operazioni attive"


          c) Nel caso di mero riporto del credito la LIPE dei fallimento va presentata?

          L'art. 21-bis, I comma, del D.L. 78/2010 stabilisce che "I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate ... una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché ..."

          Le istruzioni alla compilazione e trasmissione del relativo modello stabiliscono che "Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche" e già ciò sarebbe a nostro avviso già sufficiente a confermare che per i trimestri per i quali il Curatore è esonerato dall'effettuazione della liquidazione periodica, è esonerato anche dalla trasmissione della Comunicazione, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un credito riportabile.

          Ma ancor più chiare le istruzioni sono più avanti, nella sezione "Casi particolari di presentazione", nella quale, poco dopo la parte riportata nel quesito, stabiliscono che "Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche".

          La disposizione è quindi ben chiara e assolutamente rassicurante.
    • Carla Camarri

      ARCIDOSSO (GR)
      14/01/2021 19:22

      RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

      Perfetto: quindi vi chiedo, nel caso in cui siano state emesse, durante il fallimento, delle fatture attive esenti art 10, comma 1 punto 8, per indennità di occupazione di beni immobili, le lipe dovevano essere presentate? Si chiede ciò in quanto nella risposta si fa riferimento ad "operazioni imponibili" e poi ad "operazioni attve".
      Si ringrazia e si rimane in attesa.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        19/01/2021 13:33

        RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

        Le istruzioni al rigo VP2 della liquidazione periodica IVA stabiliscono che in essa va indicato "l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) .... ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione)".

        Ancorché non sia espressamente menzionato il n. 8 dell'art. 10, riteniamo che, trattandosi di prestazioni esenti con obbligo di fatturazione e registrazione, esse rilevino ai fini della liquidazione periodica IVA, che quindi deve essere predisposta e trasmessa
        • Paolo Angelo Alloisio

          NOVI LIGURE (AL)
          23/02/2024 12:50

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

          Non capisco.
          Le istruzioni al rigo VP2 riguardano la generalità dei contribuenti nel caso in cui debbano presentare la LIPE (è evidente che tra le operazioni attive rientrino anche quelle esenti).
          Ma se la normativa speciale sul fallimento (integrata dalla prassi) prevede che le Lipe debbano essere presentate SOLO nel caso di operazioni ATTIVE IMPONIBILI, perchè devo presentare la Lipe nel caso di OPERAZIONI ATTIVI ESENTI? Se è così, allora la normativa generale prevale su quella speciale?
          Paolo Angelo Alloisio
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            25/02/2024 14:28

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

            Non certo, ma a nostro avviso le risposte a interrogazione parlamentare e la prudenza sì ...

            È vero che la disposizione sulla LIPE parla di "operazioni imponibili", e quelle esenti non lo sono.

            Ma la risposta a interrogazione riportata nell'intervento precedente e della quale nuovamente citiamo la prima parte recita: "la nozione di operazioni imponibili ... va identificata con quella di operazioni attive"

            È molto probabile che per "operazioni attive" si volesse intendere "operazioni imponibili attive", ma così com'è la frase dice qualcos'altro, e abbiamo scelto un'applicazione rigorosa e prudente: presentare una LIPE probabilmente non dovuta è una piccola perdita di tempo, ma evita di correre il (probabilmente minimo) rischio di contestazioni non presentandola, che porterebbero a perdite di tempo ben più consistenti.
    • Carla Camarri

      ARCIDOSSO (GR)
      19/01/2021 12:53

      RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

      Scusate nel caso in cui ad esempio nel 1° trimestre dell'anno sia stato dichiarato il fallimento e nel periodo 1/1 - data di apertura del fallimento siano state fatte operazioni attive, poi dopo l'apertura del fallimento (sempre all'interno del 1° trimestre) ci siano state solo operazioni esenti, la lipe del 1° trimestre deve essere fatta? E quindi deve ricomprendere tutte le operazioni del 1° trimestre, giusto? E se poi, nei trimestri sucessivi, ci sono solo operazioni esenti, le lipe andranno comunque presentate? E ne nel 1 trimestre ci fosse un debito iva, ess deve essere versato dal curatore? se non ci fossero fondi a disposizione per farlo?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        22/01/2021 13:09

        RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

        Dovendo essere fatta, come detto nell'intervento precedente, anche per le operazioni esenti, certamente la dichiarazione relativa al I trimestre deve essere presentata, e vi debbono essere incluse (come nella dichiarazione annuale) anche le operazioni effettuate ante fallimento.

        Nella dichiarazione annuale sono previsti due moduli distinti, nella periodica no, quindi dovranno essere indicate tutte, senza distinzione.


        Diverso è il ragionamento per quanto riguarda l'eventuale debito, dato che:

        a) il debito derivante dalle operazioni ante fallimento sarà debito concorsuale, da includere nel Mod. 74bis e del quale l'Agenzia dovrà chiedere l'ammissione al passivo

        b) il debito derivante dalle operazioni post fallimento è invece debito in prededuzione, da versare seguendo le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 111-bis l.fall., ovvero, trattandosi di debiti "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare":
        - "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"
        - se l'attivo potrebbe non essere sufficiente a pagare tutte le prededuzioni, verranno pagati in sede di riparto
        - in tale ultimo caso, "Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità", ovvero seguendo l'ordine dei privilegi.
        • Alessandro Bruno Barbalace

          Monza (MB)
          22/11/2023 16:52

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

          Buonasera
          uno scrupolo riguardo meramente la "finestra" in cui operare in qualità di curatore.
          Procedura di l.g. del 30/10/23.
          Dall' 01/07/23 al 30/09/23 la li.pe., non ancora scaduta in termini di adempimento, non era stata chiaramente presentata dalla debitrice.
          Oggi io curatore sono tenuto a presentarla per un periodo interamente pre-concorsuale ma la cui scadenza di adempimento (30/11/23) rientra nell'inizio del mio operato?
          A mio parere no, ma gradirei un conforto o riscontro in tal senso.
          Grazie,
          un cordiale saluto
          ab
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            27/11/2023 22:34

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE POST FALLIMENTO

            Siamo d'accordo sul fatto che l'adempimento in questione non faccia carico al Curatore, ma non perché si riferisca e un periodo interamente ante fallimento (anche la dichiarazione IVA dell'anno precedente è interamente relativa a un periodo ante procedura) bensì per un'applicazione rigorosa della norma:

            a) l'art. 74-bis, I comma, stabilisce che "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento ... gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore ... entro quattro mesi dalla nomina", e la presentazione della LiPe non è né fatturazione né registrazione

            b) il secondo comma di tale articolo stabilisce poi che "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... gli adempimenti previsti dal presente decreto ... devono essere eseguiti dal curatore", e come giustamente rilevato nel quesito, le operazioni da dichiarare nella LiPe in questione sono tutte ante fallimento.

            E infine, rimane il principio generale in base al quale il Curatore non subentra negli obblighi del fallito o del legale rappresentante della società fallita, e quando il legislatore ha voluto porre a carico del Curatore adempimenti fiscali, lo ha chiaramente detto, come appunto è il caso della citata dichiarazione IVA relativa all'anno antecedente quello del fallimento.