Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Beni ex art. 36 L.F.

  • Alberto Coveri

    Forli' (FC)
    17/03/2021 09:53

    Beni ex art. 36 L.F.

    Buon giorno,
    il soggetto fallito per il quale sono curatore esercitava l'unica attività di procacciatore d'affari.
    Tale attività risulta essere l'unica fonte di sostentamento propria e della famiglia.
    A norma dell'art. 36 L.F che dichiara che " Non sono compresi nel fallimento:
    1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
    2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia ................................." è quindi necessario che richieda con apposita istanza al GD la possibilità di concedere al fallito di poter continuare in qualche modo a svolgere detta attività e che venga richiesto l'esercizio provvisorio ex art. 104 L.F.? Il tutto con ovvi aggravi per la procedura dal punto di vista organizzativo e contabile?
    Oppure sono da intraprendere altri tipi di iniziativa da proporre al GD?
    Ringraziando per la gentile collaborazione porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2021 19:57

      RE: Beni ex art. 36 L.F.

      Il fallito può continuare a svolgere la sua precedente attività di procacciatore di affari senza bisogno di alcuna autorizzazione, con l'unico limite da lei richiamato di cui all'art. 46 l. fall. che lascia fuori del fallimento i proventi da lavoro, nei limiti occorrenti per il mantenimento del fallito e della sua famiglia fissati dal giudice delegato. Ovviamente, se calcolare il rispetto di tale limite è agevole nel caso il fallito svolga attività di lavoro dipendente potendosi delegare il datore di lavoro di versare alla curatela la parte della retribuzione non destinata la mantenimento del fallito e della sua famiglia, tutto diventa più complicato ove il fallito svolga una attività autonoma, che non può non essere strettamente controllata dal curatore; non nel senso che questi debba o possa svolgere un controllo di merito sull'attività, la cui responsabilità è unicamente del fallito, ma nel senso che possa controllare periodicamente e frequentemente i conti per verificare qual è l'utile e la parte che compete al fallito; peraltro in questi casi, il giudice non può fissare una somma prestabilita ma deve evidentemente indicare una percentuale degli utili che vanno al fallito, prevedendo comunque un minimo.
      A tutto ciò è completamente estraneo l'esercizio provvisorio, che riguarda la continuazione dello svolgimento, da parte del curatore e sotto la sua responsabilità, dell'impresa del fallito, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, qualora dalla interruzione possa derivare un danno grave.
      In sostanza lei deve solo suggerire al fallito che continua a fare il procacciatore di chiedere al giudice (ma può anche prendere lei direttamente l'iniziativa) di fissare i limiti entro cui l'utile proveniente dalla sua attività possa essere da lui trattenuto per i bisogni suoi personali e della sua famiglia e poi controllare, con i mezzi che può, che le indicazioni date vengano rispettate e non vengano occultati guadagni.
      Zucchetti SG srl