Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

INDENNITA' OCCUPAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO

  • MAURIZIO POCETTI

    lanciano (CH)
    19/04/2023 17:51

    INDENNITA' OCCUPAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO

    Chiedo cortese vostro parere in merito alla seguente problematica.
    In qualità di Curatore ho la proprietà di 1/4 di un immobile dato in comodato d'uso gratuito dai comproprietari in epoca ante fallimento.
    Dopo svariati incontri con i comproprietari sono riuscito a ottenere il riconoscimento di un contributo autorizzato dal GD come indennità risarcitoria per occupazione senza titolo per periodo data fallimento - aprile 2023.
    Premettendo che trattasi di bene personale del socio fallito, quindi non rientra nell'ambito dell'attività d'impresa, secondo voi predetto importo deve essere sottoposto a imposta di registro 3%.
    Nel caso risultasse dovuta l'imposta di registro si renderebbe necessario a vostro parere la registrazione di un atto all'agenzia delle entrate?
    Ringrazio per la cortese collaborazione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/04/2023 11:16

      RE: INDENNITA' OCCUPAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO

      Dirimente ci pare sapere chi sia il soggetto tenuto al pagamento del contributo.
      Se fosse il comodatario dell'immobile, allora l'indennità di occupazione da esso pagata sarebbe effettivamente assimilabile sotto il profilo fiscale a un canone di locazione, e quindi soggetta agli oneri e alle formalità conseguenti.
      Ma dal tono del quesito ("dopo svariati incontri con i comproprietari") parrebbe invece che il pagamento sia a loro carico, e in tal caso non si verterebbe più in un corrispettivo per comodato/locazione, ma in un accordo fra comproprietari per l'utilizzo dell'immobile da parte di solo parte di essi (utilizzo che si è poi concretizzato nella concessione in comodato a un terzo).
      Sul fatto che l'utilizzo di un bene in comproprietà da parte di solo uno o più dei comproprietari configuri comodato da parte dell'altro o degli altri comproprietari si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, che nell'Ordinanza n. 37346/2022, ha stabilito il seguente principio di diritto: "In tema di ICI, con riguardo all'eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile ...".
      La sentenza è chiaramente ed espressamente relativa all'ICI, ma potrebbe a nostro avviso essere estensibile anche al caso qui in esame il principio che si tratta di comodato solo se il supposto comodatario non è comproprietario del bene, e non se invece ne è comproprietario.
      Seguendo tale impostazione, se fra comproprietari non si configura "comodato di quota", l'indennizzo in questione si configura come un indennizzo "generico", non soggetto alla particolare disciplina dettata per i canoni di locazione immobiliare.

      Questa interpretazione ci pare ragionevole, ma non possiamo ovviamente essere certi che sarà condivisa in sede di eventuale verifica, essendo come detto la fonte a supporto di essa relativa (e limitata?) a una fattispecie diversa.