Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Bollo auto chiesto in prededuzione nonostante la trascrizione della sentenza al PRA

  • Barbara Sacilotti

    Spilimbergo (PN)
    30/06/2022 17:44

    Bollo auto chiesto in prededuzione nonostante la trascrizione della sentenza al PRA

    Buongiorno ,
    in relazione ad un fallimento di impresa individuale dichiarato nel 2020, in qualità di curatore ho notificato la sentenza di fallimento al Pra a dicembre 2020. Ciò nonostante l'Agenzia delle Entrate presenta domanda di ammissione al passivo in prededuzione per il bollo auto 2021 sostenendo che: "dalla normativa sul bollo auto e le relative esclusioni all'applicabilità non figura l'avvenuta registrazione della sentenza di fallimento al PRA. La Corte di Cassazione sezione VI con Ordinanza n. 8737/2018 ha confermato la qualità di responsabile d'imposta in capo al soggetto che mantiene la propria iscrizione al PRA senza prevedere l'aggiornamento del Pubblico registro automobilistico in ordine a eventuali perdite di possesso o trasferimento del veicolo; la trascrizione al PRA della sentenza di fallimento non integra il requisito della perdita di possesso richiesto dal DL 953 del 31/12/1982 per l'esclusione dal pagamento del tributo, ne è statuita dalla norma l'esenzione dal pagamento del tributo per la semplice trascrizione dell'avvio della procedura".
    Da quanto rinvenuto in questo forum, mi era parso di capire che la tempestiva notifica della sentenza al PRA esentasse il curatore dal pagamento del bollo auto. E' corretto? se si, potreste cortesemente fornirmi riferimenti giurisprudenziali in merito. Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2022 19:47

      RE: Bollo auto chiesto in prededuzione nonostante la trascrizione della sentenza al PRA

      Come lei correttamente rileva noi abbiamo sempre sostenuto che il fallimento, effettuata la trascrizione al PRA della sentenza dichiarativa di fallimento, non è tenuto al pagamento del bollo e lo abbiamo sostenuto sulla base della chiara disposizione di cui al comma 37 dell'art. 5 del D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83- che ha operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA- il quale stabilisce che "la perdita del possesso del veicolo... o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".
      Ed infatti non è mai sorto il problema oggi rappresentato in caso di avvenuta annotazione della sentenza di fallimento, nel mentre discussa è la questione di chi sia tenuto al pagamento del bollo in caso di mancata annotazione e ci stupisce che l'Agenzia delle Entrate richiami la decisione della Corte n. 8737 del 2018, perché questa non dice affatto quanto riferito, ma riguarda la responsabilità solidale del venditore dell'auto in caso di mancata annotazione al PRA della vendita; statuisce infatti la Corte che "In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa".
      Zucchetti SG Srl