Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

rinuncia liquidazione beni immobili - Liquidazione Coatta Amministrativa

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    02/05/2024 09:14

    rinuncia liquidazione beni immobili - Liquidazione Coatta Amministrativa

    Una coop. in LCA ha ottenuto dal Ministero l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione di alcuni beni immobili in quanto manifestatamente non conveniente per la procedura, si chiede quali adempimenti il Commissario Liquidatore debba compiere per poter chiudere la LCA, in particolare se debba procedere ad un atto notarile di abbandono giuridico o similare, o se sia sufficiente la comunicazione ai creditori dell'avvenuto abbandono.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/05/2024 13:40

      RE: rinuncia liquidazione beni immobili - Liquidazione Coatta Amministrativa

      L'art. 200 l. fall. con il richiamo dell'art. 42 (e dei seguenti), chiarisce che al commissario liquidatore viene trasferita (come nel fallimento) non la proprietà dei beni del soggetto ammesso alla liquidazione coatta, ma la sola disponibilità degli stessi. Di conseguenza con l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione di alcuni beni immobili acquisiti alla procedura questi ritornano non nella proprietà del debitore (che non ha mai perso tale diritto di proprietà) ma nella sua disponibilità in quanto il commissario liquidatore non intende esercitare il potere di disposizione che la legge gli ha attribuito.
      Per questo motivo l'art. 104ter, comma 8, l. fall. non richiede un atto notarile per la retrocessione (che sarebbe necessario se l'oggetto fosse il diritto di proprietà) ma la sola comunicazione ai creditori, in modo che questi sappiano che determinati beni non fanno più parte dell'attivo fallimentare e possono pertanto essere oggetto di esecuzione. Lo stesso accade nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla dismissione nell'abito della liquidazione coatta, per cui, anche in questo caso, è sufficiente la comunicazione ai creditori.
      Zucchetti SG srl
    • Giovanni Campanini

      REGGIO EMILIA (RE)
      03/05/2024 09:42

      RE: rinuncia liquidazione beni immobili - Liquidazione Coatta Amministrativa

      Scrivo in quanto ho avuto diversi casi simili e posso confermare quanto ha precisato puntualmente Zucchetti ovvero che è sufficiente il decreto del ministero che autorizza ai sensi ai sensi dell'art. 104 ter L.F., ritenuto applicabile secondo una interpretazione sistematica alla stregua degli artt. 42 e 200 L.F., previa comunicazione ai creditori iscritti al passivo ai sensi dell'art. 209 L.F; posso aggiungere che tale interpretazione si può estendere anche ai qualsiasi bene mobile o altra posta attiva di procedura (compreso i crediti sociali) che la cooperativa ha riscontrato in contabilità ma che risultano successivamente non convenienti dal punto di vista economico recuperare.