Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fase di concordato in bianco - accrediti su c/c passivo trattenuti dall'Istituto di credito conseguenze

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    21/09/2020 18:51

    Fase di concordato in bianco - accrediti su c/c passivo trattenuti dall'Istituto di credito conseguenze

    Concordato preventivo con riserva, durante il termine assegnato per il deposito del piano su un c/c passivo della società A, che presenta un saldo negativo di € 10.000, viene accreditato un bonifico proveniente da un cliente di € 1.000 che riduce quindi il saldo passivo ad € 9.000.
    L'operazione è avvenuta senza il consenso della società A che ha immediatamente proceduto ad inoltrare diffida all'Istituto di credito per la restituzione delle somme, tuttavia l'esposizione verso la banca, che non ha dato alcuna risposta in merito, si è ridotta.

    A Vostro avviso in questo caso ci possono essere gli estremi per configurare un pagamento ad un creditore anteriore alla domanda avvenuto senza autorizzazione del Tribunale e quindi il compimento di un atto di cui è necessario dare comunicazione al Tribunale da parte del (pre) Commissario Giudiziale ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 173 L.F (compimento di atti non autorizzati o diretti a frodare i creditori comportanti la possibile revoca del concordato)?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/09/2020 19:26

      RE: Fase di concordato in bianco - accrediti su c/c passivo trattenuti dall'Istituto di credito conseguenze

      Diremmo proprio di no perché il bonifico è stato effettuato da un terzo, probabilmente il adempimento di una sua obbligazione, per cui l'intento del beneficiario non era certo quello di ridurre il proprio debito verso la banca, ma di ottenere la disponibilità della somma beneficiata, come immediatamente preteso; è stata poi la banca ad operare la decurtazione dell'esposizione trattenendosi, contro la volontà della società in pre concordato, la somma bonificata. In queste condizioni, la società in pre concordato non ha compiuto alcun atto diretto a frodare i creditori né era tenuta a chiedere l'autorizzazione per incassare un credito.
      Discorso diverso è se la banca poteva trattenere detta somma a decurtazione del suo credito e pensiamo che non potesse farlo perché si è trattato del pagamento di un credito anteriore, che la legge vieta. Il primo comma dell'art. 168 l.fall., applicabile anche al concordato con riserva, pone, infatti, il divieto per i creditori di agire in via esecutiva contro il proprio debitore in pendenza del concordato o del termine concesso ai sensi del sesto comma dell'art. 161 e da questa norma si ricava il divieto di pagamento dei creditori anteriori, dato che costoro, se non possono agire per ottenere il pagamento coattivo, non possono ottenere neanche quello amichevole.
      Zucchetti SG srl