Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Subentro del curatore ex art. 72 L.F. e potere del GD

  • Marco Pio Lavaggi

    Carrara (MS)
    05/09/2025 18:41

    Subentro del curatore ex art. 72 L.F. e potere del GD

    In relazione a una procedura ex Legge Fallimentare, la Curatela si trova in questa situazione.
    Ai sensi dell'art. 72 LF la curatela è subentrata in un pendente contratto preliminare di vendita di immobile urbano, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, in quanto "immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente".
    Nel programma di liquidazione la Curatela dava atto di quanto sopra, e del fatto che, a fronte della richiesta della medesima Curatela di addivenire alla stipula dell'atto di vendita, fosse poi insorta controversia con il promittente acquirente in relazione al prezzo corrispettivo (poiché questi riteneva di avere diritto a riduzioni per inadempimenti risalenti al momento in cui la società era ancor in bonis).
    Ha poi avuto corso un contenzioso giudiziale nel quale vi sono state reciproche contestazioni e domande giudiziali, in merito a quale delle due parti potesse ritenersi pienamente adempiente.
    Si è poi individuata una soluzione conciliativa, caldeggiata anche dall'Organo Giudiziario, che prevede il trasferimento dell'immobile al promittente acquirente a fronte di un corrispettivo lievemente inferiore (rispetto a quanto pattuito nel preliminare), e tale soluzione conciliativa è stata autorizzata dal CDC.
    Non resta che formalizzare la conciliazione (che disporrà in modo tombale e anche sulle spese di lite) e darne poi esecuzione/attuazione con un seguente atto notarile che trasferisca la proprietà dell'immobile l promittente acquirente.
    Stante l'autorizzazione del CDC alla conciliazione, quale potere ha il GD (previamente informato della conciliazione ex art 35 LF) in merito all'atto notarile da stipulare? Deve autorizzarlo? E in base al combinato disposto di quali norme?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/09/2025 17:07

      RE: Subentro del curatore ex art. 72 L.F. e potere del GD

      La preventiva informativa al giudice delegato richiesta dall'art. 35 l. fall. per gli atti di straordinaria amministrazione del valore superiore a euro 50.000 e per le transazioni è ritenuto funzionale ad un controllo di legittimità spettante al giudice delegato ed a renderlo in ogni caso edotto di quali atti di straordinaria amministrazione di un certo impegno economica si vogliano compiere, al fine di garantire effettività ai più generali compiti di controllo e vigilanza; non è richiesta, quindi altra autorizzazione del giudice delegato. Corte
      Peraltro la Corte Costituzionale 07/11/2008, n.365 ha statuito che "Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. degli art. 35 e 41, commi 1 e 4 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come sostituiti dal d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5, censurati, in riferimento agli art. 3 e 76 cost., nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, dell'art. 35 citato nella parte in cui, pur prevedendo che il curatore del fallimento, in caso di effettuazione di atti di straordinaria amministrazione il cui valore sia superiore a cinquantamila euro, o in ogni caso per le transazioni, debba previamente informare il giudice delegato, perché non attribuisce a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale dell'atto in questione, il potere di inibirne il compimento".
      Zucchetti SG srl