Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Pubblicità legale

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    19/02/2020 14:58

    Pubblicità legale

    Buongiorno, nel caso di cessione di azioni di responsabilità oppure di cessione di partecipazioni societarie, è possibile a vostro avviso pubblicare sul portale delle vendite pubbliche e sui siti normalmente utilizzati, solamente il bando di vendita oscurando i nominativi anche relativi alle partecipazioni oggetto di cessione e indicare che tutta la documentazione risulta pubblicata su virtual room accessibile previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza? In altri termini quale è il contenuto minimo dell'avviso da pubblicare? Quale comportamento è opportuno adottare per non incorrere in violazioni della normativa sulla privacy e rispettare il contenuto minimo da pubblicare?
    Ringrazio per la collaborazione
    • Zucchetti SG

      24/02/2020 08:19

      RE: Pubblicità legale

      L'esecuzione degli adempimenti pubblicitari pone un evidente ed intuibile problema di tutela della riservatezza, che deve confrontarsi con la opposta esigenza di completezza informativa funzionale alla migliore collocazione del cespite pignorato sul mercato.
      Si tratta di antitetici interessi che il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, ha tentato di comporre con l'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", il quale ai nn. 9 e 10 ha modificato gli artt. 490, terzo comma, e 570, primo comma, c.p.c. disponendo che l'avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, ma che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.
      La materia è stata poi ulteriormente incisa dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante "Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie", la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche inserite nel codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle successive novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell'art. 490, comma secondo, che fosse assoggettata a pubblicazione sia l'ordinanza di vendita che la perizia di stima.
      In questo provvedimento il Garante ha osservato che l'oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche questi due atti, poiché altrimenti la tutela apprestata dall'art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe stata vanificata.
      Quindi, ha altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.
      Resta aperto il problema di verificare se e come queste indicazioni valgano anche quando il dato personale riguardi una persona giuridica.
      A questo proposito va detto che sino a quando il codice della privacy non è stato modificato dal c.d. "decreto salva Italia" (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con l. 22 dicembre 2011, n. 214), le informazioni aziendali trovavano protezione nel nostro ordinamento sotto un duplice profilo: da un lato erano tutelate dalle norme di diritto industriale in tema di informazioni segrete (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); dall'altro venivano in rilevo le norme del Codice della Privacy.
      Dunque, le informazioni non segrete a norma del diritto industriale potevano essere trattate da un altro imprenditore ed eventualmente comunicate a terzi soltanto in ossequio alla normativa privacy.
      Il decreto salva Italia ha inteso "liberalizzare" la circolazione delle informazioni aziendali non segrete ai sensi del Codice della proprietà industriale.
      Sino a questa riforma l'ordinamento privacy considerava dati di natura personale anche le informazioni relative alle società. Lo si ricavava agevolmente dall'art. 4 del codice della privacy, che definiva "dato personale" "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; "soggetto interessato al trattamento" "la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali".
      Si trattava di una scelta di particolare rigore, poiché la direttiva n. 95/46/Ce - oggetto di implementazione in Italia tramite la legge n. 675/1996, poi confluita nel Codice Privacy- ricomprendeva nella definizione di soggetto interessato al trattamento solamente la persona fisica.
      Il decreto salva Italia è intervenuto sulla disciplina nazionale, modificando l'art. 4 mediante l'abrogazione del riferimento alle persone giuridiche, sicché il dato personale è oggi solo quello relativo alle persone fisiche.
      Va aggiunto che recentemente il codice della privacy ha subito importati modifiche ad opera del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", ma queste non hanno inciso sulla scelta già compiuta dal decreto salva Italia, ma anzi l'hanno confermata. Il dato si coglie non solo dal titolo del decreto legislativo, riferito alle sole persone fisiche, ma anche nell'art. 1, che nel modificare il titolo del codice della privacy ha previsto che dopo le parole "dati personali" fossero aggiunte le seguenti: "recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
      Insomma, pare potersi dire che attualmente la disciplina della privacy non tocchi le persone giuridiche.
      Tuttavia, ancora oggi, (forse per un difetto di coordinamento) gli art. 490 e 570 si riferiscono al debitore generalmente inteso, sicché è forse opportuno mantenere l'oscuramento dei dati di costui, anche se persona giuridica, in via prudenziale.