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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
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Isabella Nana
Pavia02/10/2014 15:53COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
ai fini del conteggio del compenso del curatore mi chiedo se debba essere considerato tra l'attivo realizzato anche il credito IVA formatosi durante la procedura fallimentare ed usato in compensazione. Tale credito non è effettivamente incassato ma di fatto esiste e permette una minor uscita di cassa/banca per pagamenti iva e ritenute. Cosa diversa se è prevista la cessione del credito iva a terzi in quel caso si considererà l'entrata effettiva.
Dal lato del passivo accertato mi chiedo se debba essere anche ricompreso la prededuzione post-fallimentare e non solo quella ammessa allo stato passivo in sede di verifica dei crediti.
Cordiali saluti
Isabella Nana-
Zucchetti SG
Vicenza02/10/2014 20:17RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Classificazione: CURATORE / COMPENSOIn tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, le percentuali previste, con riguardo all'entità dell'attivo, dall'art. 1 d.m. 28 luglio 1992 (ora d.m. 25 gennaio 2012, n. 30) vanno applicate sull'attivo realizzato - inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie - e non sul valore di inventario dei beni". In tal senso Cass. 22/09/2004, n. 18996, sulla scia di altri precedenti che hanno comunque affermato che nel concetto di attivo realizzato rientra "tutta la liquidità comunque acquisita" … compresa "quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito" (Cass. 08/01/1998, n. 100); ovvero che deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, "non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita …" Cass. 03/07/1997, n. 5978; Cass. 02/12/1993, n. 11952).
Da queste decisioni si capisce che nel concetto di attivo rientarno tutte le entrate, per cui pensiamo anche il credito Iva formatosi durante la procedura, anche se usato in compensazione, perché costituisce un mezzo per estinguere un debito.
per quanto riguarda il passivo, il secondo comma dell'art. 1 del D.M. n. 30 del 2012 dispone che il compenso va corrisposto "sull'ammontare del passivo accertato", per compensare, evidentemente l'attività del curatore per la complessa attività di accertamento del passivo, per cui riteniamo che nel monte passivo rientrino solo quelle prededuzioni che sono state oggetto di verifica fallimentare.
Zucchetti SG srl
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Giuseppe Palomba
Cagliari28/01/2015 12:07RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
nell'ambito del compenso al curatore tra il passivo accertato rientrano solo i crediti ammessi oppure il concetto è esteso ai crediti esaminati (e quindi anche quelli esclusi)? Esempio domande presentate 100 ammesso 80 escluso 20. il passivo accertato a quanto ammonta? -
Zucchetti SG
Vicenza29/01/2015 18:17RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Il secondo comma dell'art. 1 del d.m. n. 30 del 2012, che ha dettato i nuovi parametri per i compensi per i curatori) stabilisce che "al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso ….". Il passivo accertato è quello ammesso.
Zucchetti SG Srl
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Fabrizio Panzavolta
Forlì (FC)12/01/2020 10:12RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
All'interno del passivo accertato inserirei anche però i crediti derivanti da ipoteche a favore di terzi che (?) non devono essere accertati.
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Zucchetti SG
Vicenza13/01/2020 13:48RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Non crediamo proprio perché, come lei giustamente ricorda, il credito del terzo beneficiario dell'ipoteca non è oggetto di accertamento, come del resto la Cassazione ha sempre statuito.
La situazione probabilmente cambierà con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza in quanto l'art. 201 dello stesso, tra le domande di insinuazione al passivo, contempla anche "le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui".
Zucchetti SG srl
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Fabrizio Panzavolta
Forlì (FC)12/01/2020 10:15RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
E ritengo che debba essere compreso anche il credito oggetto di rinuncia da parte del creditore.
In questo caso c'è stato l'opera di accertamento da parte del curatore, ma è una scelta successiva del creditore la rinuncia (che poteva altrimenti non presentare domanda).-
Zucchetti SG
Vicenza13/01/2020 13:49RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Si, siamo d'accordo. per la verità si potrebbe anche dire che il passivo accertato è quello finale, ma poiché il compenso del curatore calcolato sul passivo accertato ha la funzione di ricompensare il lavoro svolto per l'accertamento del passivo come risultante dallo sttao passivo, che riproduce i crediti ammessi, sembra corretto tenere conto anche dei crediti ammessi al passivo e poi rinunciati.
Zucchetti SG srl
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Tomaso Lo Russo
Padova23/03/2019 20:39RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buona sera.
Dato che, in base alla giurisprudenza citata, l'attivo realizzato deve essere inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa [...] e ancora "tutta la liquidità comunque acquisita" … compresa "quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione [...] ovvero che deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, "non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita …" Cass. 03/07/1997, n. 5978; Cass. 02/12/1993, n. 11952), mi chiedo (e Vi chiedo) se tale concetto possa essere esteso anche al ricavato dalla vendita di un bene immobile da parte di una società di leasing (dopo che il curatore del fallimento dell'utilizzatore si è sciolto dal contratto ed ha restituito il bene), benchè tale somma sia inferiore al credito residuo in linea capitale del leasing e quindi non vi sia alcuna eccedenza che il Leasing sia tenuto a versare alla curatela. Tutto sommato, infatti, l'applicazione dell'art. 72-quater fa sorgere, al momento della riallocazione del bene (il cui esito deve essere in ogni caso comunicato dal Leasing alla curatela, essendo quest'ultima interessata dalla vendita del bene), un contro-credito della procedura verso la società di leasing che viene compensato con il credito residuo in linea capitale di quest'ultima (a prescindere se sia maggiore o minore del primo). La somma ricavata dal Leasing con la vendita del bene va compresa nel concetto di attivo realizzato ai fini del compenso del curatore?
Inoltre, la stessa logica può essere applicata al caso di una società in concordato dopo che la stessa si è sciolta anticipatamente dal contratto su autorizzazione del Tribunale? Il Leasing precisava al commissario il proprio credito residuo in linea capitale quantificando la penale risarcitoria per lo scioglimento anticipato in base al contratto attualizzando i canoni a scadere. Successivamente riceveva in restituzione il bene immobile e lo riallocava sul mercato. Dato che il ricavato dalla vendita era inferiore alla penale, nessuna somma veniva versata alla società in concordato. Può essere, anche in questo caso, imputata ad attivo realizzato la somma ricavata dal leasing?
Grazie, cordiali saluti. T. Lo Russo-
Zucchetti SG
Vicenza25/03/2019 17:58RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Per la verità nel frattempo anche la giurisprudenza della Corte è cambiata, come abbiamo dato atto altre volte, ma questo è irrilevante nella specie perché qui c'è un piccolo, ma significativo, particolare che rende impraticabile la sua costruzione e cioè che il bene in questione non è del fallito né del fallimento. Esso, infatti, è rimasto, in forza del contratto di leasing, in proprietà del concedente fino all'eventuale riscatto finale, che non può avvenire perché il curatore si è sciolto dal contratto e il bene oggetto dello stesso è stato restituito, per cui la successiva collocazione di questo bene da parte della proprietaria società di leasing rientra nei poteri tipici dominicali e non quale forma di liquidazione dell'attivo fallimentare.
La regolamentazione dei rapporti conseguenti allo scioglimento di cui all'art. 72quater ha la funzione di equilibrare le reciproche posizioni, svincolandole sia dalla automatica applicazione dell'art. 1526 c.c., inadeguato alla fattispecie del leasing finanziario, sia dalle insidie della pattuizione contrattuale predisposta dalla parte più forte, per la quale tutto rimaneva acquisito alla società di leasing; allo scopo occorreva o attribuire all'utilizzatore - una volta restituito l'intero importo del finanziamento - il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche facoltà, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla discrezione altrui), oppure, una volta restituito il bene, concedergli il diritto di imputare il valore del bene reso alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere. In tal modo, il rischio di una ingiustificata locupletazione del concedente rispetto alla sua originaria prospettiva di profitto, è stato evitato collegando il rimborso pecuniario alla effettiva ricollocazione del bene sul mercato, in modo da consentire al concedente il recupero di tutto il credito residuo, quello, cioè, che avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto regolare esecuzione, con detrazione di quanto effettivamente ricavato dalla riallocazione sul mercato del bene recuperato. Tutto questo non ha nulla a che fare con la liquidazione dell'attivo, sul cui risultato parametrare il compenso del curatore.
Zucchetti SG srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)24/03/2019 11:03RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buon giorno, devo dedurre che questa datata risposta in merito all'IVA utilizzata in compensazione, seppur condivisibile, si debba ritenere nella sostanza superata. Il programma di gestione contabile della Procedura, infatti, non consente di evidenziare fra l'Attivo il credito IVA post fallimento utilizzato in compensazione e nemmeno quello ottenuto a seguito di istanza di rimborso, essendo una posta gestita nella sola sfera patrimoniale.
Cordiali saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza25/03/2019 19:58RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Ad integrazione e chiarimento della risposta datata cui lei si riferisce, considerati gli orientamenti più recenti, possiamo dire che sia da considerare attivo realizzato il credito IVA ante procedura, sia che sia utilizzato in compensazione, sia che sia stato chiesto e ottenuto a rimborso, sia che sia stato ceduto (in tal caso, è attivo realizzato il prezzo riscosso).
Non riteniamo, invece, che possa essere considerato attivo realizzato il credito IVA formatosi durante la procedura, perchè l'IVA non è altro che una partita di giro e, come ben sottolineato nell'intervento odierno del dott. Sciarrotta, deriva da una fattura che il fallimento ha ricevuto e con ogni probabilità pagato, quindi si tratta di liquidità uscita dalle casse della procedura, una parte dei quali ritorna indietro (se si riesce a recuperarla in uno dei modi di cui in precedenza.
Zucchetti SG srl-
Sophie Berti
Cortona (AR)04/10/2019 11:56RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno, nel mio caso invece il credito iva emerge durante la procedura ma a seguito di emissione di nota di credito di sola iva per infruttuosità credito su procedura fallimentare in cui a nostra volta eravamo insinuati (con deposito riparto finale avvenuto ).
Tale credito che emerge da note di credito emesse in corso di procedura ma relative a fatture ante procedura può essere conteggiato come attivo realizzato ai fini del calcolo del compenso? Questo credito non nasce per fatture di acquisto ricevute e pagate con attivo già considerato .
Il credito non è effettivamente incassato ma esiste e quando chiuderemo la p.iva potremo chiederlo a rimborso e andrà ad estinguere in compensazione dei debiti erariali (nel passivo ammesso il debito iva di quelle fatture non riscosse c'è).
La mia domanda è se possiamo quindi considerare questo credito come attivo realizzato.
Ringrazio,
Cordiali Saluti
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Chiara Boem
Jesolo (VE)07/05/2020 09:44RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione.
Può considerarsi attivo realizzato il credito iva ante procedura chiesto a rimborso dalla procedura, rimborso che successivamente è stato negato dall'Agenzia e posto in compensazione ex art. 56 L.F.?
Ringraziando anticipatamente per il confronto, porgo i miei migliori saluti
Chiara Boem-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/05/2020 11:23RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Riteniamo che la compensazione ex art. 56 l.fall. abbia l'effetto di estinguere il credito e debito che con essa si annullano, quindi il credito IVA ante procedura non può essere considerato "attivo realizzato" e non può pertanto essere considerato nel calcolo del compenso al Curatore -
Andrea Vasconi
Terni24/03/2023 17:26RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Non riesco a vedere le ragioni per cui non possa estendersi il concetto di "attivo realizzato", anche ai fini del calcolo del compenso del curatore, al credito Iva ante-fallimento chiesto a rimborso e posto a compensazione di crediti erariali ammessi al passivo ex art. 56 l.f. se e nella misura in cui tale riduzione del passivo attraverso la compensazione consenta di distribuire la liquidità acquisita dalla procedura a creditori con identico o posteriore grado privilegio o a creditori chirografari.
Cordiali saluti
Andrea Vasconi
Terni-
Zucchetti SG
Vicenza24/03/2023 20:01RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Per il motivo, già accennato, che con la compensazione debiti e crediti contrapposti si estinguono a far data dalla loro coesistenza, sicchè se entrambi sono anteriori alll'apertura della procedura, essi non entrano nella stessa in quanto estinti.
Zucchetti SG srl -
Andrea Vasconi
Terni29/03/2023 17:27RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
La compensazione art. 56 l.f. non è automatica ma può essere invocata dal debitore in bonis per opporre un contro-credito al debito nei confronti del Fallimento. Anche dando per assodato che il curatore possa in qualche modo avvalersi della compensazione art. 56 l.f. durante la verifica dello stato passivo, nel caso di specie, al momento dell'accertamento dei crediti erariali non avevo contezza dell'esistenza dell'istanza di rimborso Iva ante-fallimento in sospeso, per cui tali crediti sono stati ammessi al passivo interamente essendo insoluti.
Se non avessi fatto la successiva richiesta di pagamento del credito Iva ante-fallimento - con conseguente richiesta della compensazione ex art. 56 l.f. da parte dell'Agenzia delle Entrate - , al momento del futuro riparto mi troverei a dover soddisfare i suddetti crediti erariali, con danno dei creditori con pari o posteriore grado di privilegio e/o dei creditori chirografari. Questo, ovviamente, in presenza liquidità realizzata sufficiente per tale soddisfazione.
Se è vero che, per effetto di un meccanismo giuridico, crediti e contro-crediti si debbano considerare estinti prima del fallimento, ciò non mi sembra che possa cambiare la sostanza della questione, rappresentata dal fatto che attraverso la compensazione si attua una soddisfazione di un credito concorsuale ammesso al passivo, liberando risorse acquisite da destinare ad altri creditori al momento del riparto. Non vedo, pertanto, la ragione per la quale tale compensazione, perlomeno laddove, e nella misura in cui, consenta una soddisfazione aggiuntiva dei creditori, non debba essere considerata quale "attivo realizzato". Cordiali saluti. Andrea Vasconi.
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Sara Magnani
Parma08/09/2022 11:54RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
nel mio caso ho credito IVA sia ante procedura che post procedura.
Per quanto al credito ante procedura, successivamente al diniego di rimborso da parte di AdE, è stata effettuata compensazione sia con debiti fiscali ammessi al passivo che debiti fiscali non ammessi al passivo (per la maggior parte in realtà).
Il credito iva post fallimento verrà chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Quindi sia il credito iva ante che post non devono essere considerati come attivo realizzato?
Ringrazio e saluto
Sara Magnani-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/09/2022 12:25RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Riteniamo di sì:
- per quanto riguarda il credito ante, vale quanto scritto nell'intervento precedente
- il credito post non è un credito, bensì il recupero (parziale) di IVA pagata a fornitori in corso di procedura, e non "attivo" della stessa.
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Maurizio Gianello
VICENZA09/10/2019 11:57RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione per chiedere conferma dell'esclusione, ai fini della determinazione dell'attivo su cui chiedere la liquidazione del compenso, delle somme incassate e accantonate ex art. 113 in forza di giudizi non definitivi in quanto, al momento della chiusura della procedura ex art. 118 2° c., ancora pendenti. La domanda sorge in funzione non tanto del concetto di "attivo realizzato" che a mio parere sembra andare inteso come "definitivamente realizzato" ma per quello espresso dalla giurisprudenza di riferimento della "liquidità comunque acquisita".
Ringrazio per la risposta.
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Zucchetti SG
Vicenza09/10/2019 19:18RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Anche noi siamo della sua idea, nel senso che non rientra nell'attivo realizzato su cui calcolare il compenso, le somme pagate in forza di un provvedimento provvisoriamente esecutivo.
Questo problema non sorgeva fino alla introduzione della chiusura anticipata del fallimento introdotta con la riforma del 2015, perché per chiudere il fallimento (nell'imminenza del quale si liquida il compenso al curatore) bisognava definire i giudizi in corso, per cui bisognava attendere una decisione definitiva che, se favorevole al fallimento, faceva acquisire definitivamente la somma già ricevuta, o, se contraria al fallimento, costringeva il curatore a restituirla (per questa eventualità le somme versate al fallimento sulla base di un provvedimento provvisoriamente esecutivo non vanno distribuite fino al passaggio in giudicato di quel provvedimento). Ovviamente, ai fini del compenso al curatore quella somma, se attribuita definitivamente al fallimento entrava nel monte dell'attivo realizzato, nel mentre, in caso contrario detta somma era come se non avesse mai fatto parte dell'attivo, per cui di essa non si teneva conto nel calcolo del compenso.
Introdotta la chiusura anticipata del fallimento in attesa che si definiscano le cause attive pendenti, le prospettive della definitiva acquisizione o della perdita della somma provvisoriamente incassata non mutano, per cui dovendo anticipare anche la liquidazione del compenso, di questa somma non può tenersi conto in quanto non si sa se rientra con sicurezza nell'attivo realizzato; sarebbe infatti incongruo liquidare il compenso anche su tale somma che poi deve essere restituita. In tal modo il curatore non ha un danno perché, sebbene nulla dica il secondo comma dell'art. 118 l.f. circa un nuovo compenso del curatore alla definizione di tutte le vertenze, è abbastanza diffusa l'opinione che, in tal caso, il curatore debba presentare un nuovo conto gestione e abbia diritto ad un compenso supplementare sull'attivo realizzato con i giudizi a che alla chiusura del fallimento erano pendenti.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Merlo
Milano29/09/2022 16:33RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
mi insinuo molto tardivamente nel dibattito per esprimere il mio dubbio circa l'interpretazione (diffusa nella prassi) secondo cui il concetto di "ammontare del passivo accertato", su cui parametrare il compenso integrativo del curatore di cui al secondo comma dell'art. 1 del DM 30/2012, riconduca al passivo "ammesso" anziché a quello oggetto di verifica e, dunque, anche escluso in tutto o in parte.
In primo luogo, l'INTERPRETAZIONE LETTERALE della norma riconduce all'attività di accertamento del passivo posta in essere dal curatore, che come riconosce la Vs. stessa Redazione, è complessa e va per questo remunerata.
L'accertamento, peraltro, involge TUTTO il passivo insinuato e dunque anche la parte che, all'esito della disamina del curatore, viene infine esclusa dal G.D. .
Se poi consideriamo la RATIO della norma - che appunto intende dare una remunerazione per una fase di una certa complessità -, non si può non tenere presente che proprio l'attività di accertamento che conduce all'esclusione è, di regola, la più complessa. L'esclusione infatti va motivata più largamente ed in modo completo, non solo per dare modo al creditore escluso di rendersi conto con chiarezza delle ragioni di esclusione e trarne le dovute valutazioni, ma altresì per non fare incorrere la curatela stessa in possibili preclusioni processuali in sede di eventuale opposizione allo stato passivo.
Di più: l'esclusione è matrice spesso di impegno ancor più assiduo del curatore, allorquando essa si traduca, appunto, in giudizi di opposizione allo stato passivo, che il curatore è poi chiamato a gestire valutando la nomina di un legale, etc. etc.
Detto della interpretazione "letterale" e della "ratio", ad analogo risultato conduce anche la INTERPRETAZIONE SISTEMATICA della norma.
Qui entra in gioco il ruolo del curatore, che è pubblico ufficiale ed opera nell'interesse della massa dei creditori in una posizione di assoluta terzietà rispetto alle "parti", ovvero i creditori da un lato e l'impresa debitrice decotta dall'altro lato (gli uni hanno interesse all'ammissione, la seconda all'esclusione).
Questa posizione di terzietà è virtualmente messa in discussione dall'interpretazione qui criticata, perché l'esclusione di un credito ha sempre e comunque un riflesso sugli interessi del curatore, nel senso che riduce l'entità del parametro del passivo su cui viene quantificata una quota del suo compenso. In altre parole, questa interpretazione è matrice di un vero e proprio conflitto di interessi latente.
E' vero che il "buon curatore", come è ovvio, si deve disinteressare di questo aspetto e fare, semplicemente, il suo dovere, ammettendo quando c'è da ammettere e escludendo quando c'è da escludere.
E' però anche vero che, dinnanzi a due possibili interpretazioni, non sembra corretto avallare quella che avvalori il rischio di un conflitto di interessi del curatore.
Del resto, nel nostro sistema giuridico il tema del "conflitto di interessi" rileva, quasi sempre, su un piano potenziale, nel senso che laddove si configuri la "possibilità" che una situazione di conflitto di interessi possa condurre a un esito dannoso o a un pericolo, la risposta dell'ordinamento è di tipo preventivo, in modo da scongiurare "ex ante" anche solo la possibilità che il conflitto realizzi il danno o il pericolo. Così, ad esempio, un consigliere di amministrazione in potenziale conflitto di interessi deve astenersi da una votazione in C.d.A.: ma questo non significa affatto che quel consigliere voterebbe contro gli interessi della società per favorire se stesso, anzi per lo più si atterrebbe agli interessi della società anche a discapito dei propri. Tuttavia, le regole sul conflitto di interessi gli inibiscono "ex ante" il voto e così il problema non sorge nemmeno.
Tornando al nostro caso, il curatore è portato, per dovere e per inclinazione professionale e deontologica, a fare gli interessi della procedura, e dunque ad escludere i crediti che sono da escludere. Qui però non è contemplata una risposta preventiva che preveda l'astensione del curatore e dunque ci si affida allo "id quod plerumque accidit", ovvero al fatto che la stragrande maggioranza dei curatori lavorano correttamente.
Ma è proprio vero che sia questa l'unica risposta? A mio avviso, la risposta è un'altra, e consiste appunto nell'interpretazione dell'art. 1, co.2 DM 30/2012 secondo cui il passivo accertato su cui parametrare il compenso del curatore ricomprende tutto il passivo oggetto di accertamento, quindi anche i crediti che infine vengono esclusi.
Mi scuso per essermi così diffuso, ma il tema ha una grade rilevanza pratica per noi curatori, ragion per cui confido nel Vs. illuminato parere.
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Zucchetti SG
Vicenza30/09/2022 20:03RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Non possiamo illuminare un bel niente in quanto si tratta dell'interpretazione delle parole passivo accertato. Le sue argomentazioni sono molto valide, ma sotto il profilo letterale trovano l'ostacolo che passivo accertato è quello che è stato accertato dal giudice delegato e incluso nello stato passivo in quanto quello escluso, seppur abbia richiesto un accertamento per non ammetterlo, non rientra nel passivo. Lei si sofferma sul lemma accertato, nel mentre , a nostro avviso, la chiave di lettura è nel lemma passivo e i crediti esclusi non fanno parte del passivo.
Zucchetti Sg srl-
Andrea Merlo
Milano03/10/2022 12:14RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
spett.le Redazione,
grazie per le vs. osservazioni molto interessanti, che tuttavia, a mio avviso, non sembrano risolutive.
Il concetto di "passivo" è generico e si presta, in modo piuttosto indifferenziato, ad indentificare realtà giuridiche differenti, sicchè il lemma va circostanziato.
Ciò è tanto vero, che il D.M. accompagna il termine "passivo" con l'aggettivo "accertato", qualifica cioè il passivo con riferimento all'attività di accertamento, insita nel procedimento di verifica dello stato passivo.
Pertanto, l'attenzione dell'interprete deve concentrarsi (anche) sul termine "accertato".
Sul punto, mette conto osservare che se il legislatore avesse inteso riferirsi solo al passivo accertato ed ammesso - quindi escludendo dal concetto il passivo accertato ma escluso -, avrebbe usato una espressione ben diversa, ovvero appunto "passivo ammesso" o "passivo accertato ed ammesso".
Invece, il legislatore parla di "passivo accertato": il che riconduce al problema da me posto.
A ben vedere, alla luce anche delle Vs. considerazioni, si intuisce che l'interpretazione letterale NON è univoca e risolutiva, sicché risulta necessario applicare i criteri interpretativi "sussidiari" contemplati dall'art. 12 delle preleggi al codice civile: di qui, a mio avviso, la rilevanza degli argomenti che ho tratteggiato, che attengono proprio a questi criteri interpretativi.-
Zucchetti SG
Vicenza04/10/2022 17:03RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Conveniamo con lei che l'interpretazione della voce "passivo accertato" può presentare margini di incertezza, ed infatti noi abbiamo espresso la nostra opinione e lei la sua altrettanto valida.
Zucchetti SG Srl
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Germano Sciarrotta
corigliano-rossano (CS)25/03/2019 00:34RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Mi permetto di nutrire qualche dubbio sul fatto che il credito Iva sorto durante la procedura compensato sia considerato attivo realizzato.
E' un credito sorto durante la procedura. Il credito è sorto perché ho pagato probabilmente delle fatture, quindi ho usato denaro della procedura per crearmi quel credito. Molto probabilmente quel denaro deriva da attivo realizzato su cui già calcolo il mio compenso.
Sarebbe una duplicazione del compenso.
Naturalmente non ho la certezza ma è solo un ragionamento.
Grazie-
Sophie Berti
Cortona (AR)04/10/2019 15:21RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno, nel mio caso invece il credito iva emerge durante la procedura ma a seguito di emissione di nota di credito di sola iva per infruttuosità credito su procedura fallimentare in cui a nostra volta eravamo insinuati (con deposito riparto finale avvenuto ).
Tale credito che emerge da note di credito emesse in corso di procedura ma relative a fatture ante procedura può essere conteggiato come attivo realizzato ai fini del calcolo del compenso? Questo credito non nasce per fatture di acquisto ricevute e pagate con attivo già considerato .
Il credito non è effettivamente incassato ma esiste e quando chiuderemo la p.iva potremo chiederlo a rimborso e andrà ad estinguere in compensazione dei debiti erariali (nel passivo ammesso il debito iva di quelle fatture non riscosse c'è).
La mia domanda è se possiamo quindi considerare questo credito come attivo realizzato.
Ringrazio,
Cordiali Saluti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/10/2019 20:54RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Riteniamo vadano considerati separatamente due aspetti.
In primo luogo, l'IVA in questione non è, come nei casi esaminati qui sopra, una mera "partita di giro", dato che il relativo importo non è stato pagato dalla procedura, ma una liquidità che emerge in corso di procedura in esito all'attività posta dal Curatore, che ha emesso la nota di credito (ed eventualmente presentato anche l'istanza di ammissione al passivo).In altre parole, posto che se il Curatore con la propria attività avesse riscosso il credito sarebbe certamente stato attivo realizzato, se nell'ambito della procedura di riscossione il Curatore ha presentato istanza di ammissione al passivo, e comunque ha seguito la vicenda tenendosi informato sulle vicende del fallimento di controparte, e infine di tale credito ha recuperato la sola IVA, è comunque attivo realizzato, sul quale riteniamo vada calcolato il compenso.Il secondo aspetto deriva dal fatto che, per i motivi più volte illustrati in questo Forum, che discendono dal principio della "causa genetica" fissato dalla Corte di Cassazione per la collocazione ante o post fallimento, l'IVA a credito in questione è "credito ante", perché operazione dalla quale tutto nasce, quella che ha originato la fattura a fronte della quale è stata emessa la nota di credito, è avvenuta ante procedura.Dal fatto che sia "IVA ante" consegue che non sia monetizzabile cedendolo o chiedendolo a rimborso, perché si compensa, ex art. 56 l.fall., con il maggior debito verso l'Erario, parimenti ante procedura.Qui si pone la domanda: non essendo "liquidità acquisita", è comunque attivo realizzato?A nostro avviso sì, perché nonostante non divenga risorsa liquida, è attivo che emerge in corso di procedura e viene utilizzato per l'estinzione (parziale) di debiti concorsuali; che tale estinzione avvenga per compensazione e non per pagamento in sede di riparto ci pare irrilevante. Ma non possiamo essere sicuri che il Tribunale sia del medesimo avviso.-
Alberto Berra
Canegrate (MI)26/02/2022 14:35RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
è possibile avere gli estremi delle sentenze della Cassazione che individuano come fatto genetico le fatture emesse?
A mio modo di vedere, magari errato, l'evento genetico che ha generato il credito Iva non sono le fatture emesse, per le quali ho un'iva a debito, ma il mancato pagamento conclamato con la dichiarazione di fallimento che ha portato all'emissione delle note di credito.
Tant'è che se il cliente avesse pagato non avrei avuto alcun credito Iva.
Altrimenti anche la cauzione relativa a un contratto di locazione pendente dovrebbe essere ante procedura visto che l'evento genetico è la stipula del contratto avvenuto ante procedura.
Cordiali saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/03/2022 20:13RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Le sentenze della Cassazione sono quelle relative alla collocazione ante procedura (e quindi "ordinario" privilegio speciale IVA e non prededuzione) per l'IVA sulle fatture dei professionisti ammessi al passivo sulla base di progetti di notula. Una per tutte, la n. 15690 del 12 giugno 2008.Tale sentenza stabilisce che "dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso" e quindi per collocare tale IVA ante o post fallimento ciò che rileva è il momento di effettuazione della prestazione al cui corrispettivo si riferisce tale imposta.Ciò serve alla sentenza (e alle altre analoghe) per stabilire che l'IVA indicata nella fattura emessa in corso di procedura, a seguito del pagamento effettuato dal Curatore, non è IVA post fallimento, in prededuzione, ma IVA ante, assistita dal solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, II comma, c.c..Seguendo tale principio ci pare conseguenziale che anche il credito IVA che emerge dalla nota di credito emessa a carico di altra procedura sia "IVA ante", perché il "fatto genetico" non è il mancato pagamento (come non lo è per la Suprema Corte il pagamento effettuato dal Curatore in sede di riparto) ma la cessione o prestazione a seguito della quale è stata emessa la fattura rimasta impagata.Però, lo ribadiamo con la stessa modestia con la quale è stato scritto l'intervento a cui stiamo replicando, si tratta della nostra interpretazione, non suffragata da prese di posizione specifiche né in giurisprudenza né in prassi, e la tesi opposta è comunque sostenibile.Infine, non abbiamo compreso il riferimento al contratto di locazione: certo che il deposito cauzionale è credito ante procedura, può essere compensato (se non "assorbito" da danni all'immobile) con eventuali debiti per canoni di locazione parimenti ante procedura, ma certo non può essere compensato con eventuali canoni di locazione maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale. Ci sfugge qualcosa?
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Fabrizio Pellegrinetti
Camaiore (LU)09/12/2019 12:29RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
mi chiedo ai fini del calcolo del compenso del curatore, se sia da considerarsi nell'attivo, anche il credito derivante da una sentenza passata in giudicato di una società debitrice della fallita, la quale però poi a sua volta è fallita e quindi non ha onorato il proprio debito.
Grazie
Fabrizio Pellegrinetti-
Zucchetti SG
Vicenza09/12/2019 20:05RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
No, perché il d.m. n. 30 del 2012, all'art. 1. rapporta il compenso "all'attivo realizzato" e un credito rimasto impagato non è un attivo realizzato.
Zucchetti SG srl di
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Enrico Barezzani
San Paolo (BS)15/05/2020 16:05RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
chiedo cortesemente un parere in merito al caso di seguito indicato.
1) Creditore (banca) richiede ammissione al passivo per 100 al chirografo.
2) L'importo in sede di udienza di stato passivo viene escluso completamente.
3) Il creditore fa opposizione allo stato passivo.
4) In sede di appello viene riconosciuta l'ammissione al passivo per 30 e viene confermata l'esclusione per 70.
5) Il creditore ricorre in Cassazione.
6) Nel frattempo la curatela ha agito in revocatoria contro il medesimo creditore per la restituzione di una somma pari a 150.
7) Le parti giungono a una transazione che prevede la rinuncia all'ammissione al passivo per l'intero importo e il pagamento da parte della banca al fallimento di un importo di 60.
Considerato che verrà pagato il ceto chirografario nella misura del 10% circa, nella richiesta di liquidazione del compenso del curatore:
a) quale importo devo considerare come attivo del fallimento?
b) quale importo devo considerare come passivo del fallimento?
Grazie.
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Mario Tucci
Venezia10/12/2021 10:25RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno
chiedo il Vostro parere su questo caso:
1) ammissione al passivo di 5 dipendenti pari a 100 per crediti da lavoro maturati ante affitto di azienda condotto in bonis
2) azione recupero crediti da parte del fallimento verso il precedente affittuario dell'azienda nel periodo ante procedura per 200
3) l'ex affittuario paga in forza della solidarietà i 5 dipendenti per 50 in corso di procedura
Domanda: i 50 pagati dall'ex affittuario possono considerarsi attivo realizzato..?
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza10/12/2021 19:45RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
No. I 50 pagati dall'ex affittuario in forza della solidarietà costituiscono una riduzione del passivo in quanto riducono il debito verso i dipendenti; peraltro una riduzione non definitiva il quanto il solvens, ricorrendone i presupposti, potrebbe agire in rivalsa per ottenere il pagamento di quanto anticipato.
Zucchetti SG srl
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Zucchetti SG
Vicenza18/05/2020 09:12RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Per quanto riguarda l'attivo non vi è dubbio che l'unico attivo realizzato è quello di 60, non essendo mai intervenuto un provvedimento che accertasse ammontare a 150, come richiesto.
Pe quanto attiene al passivo , quello accertato è stato di 30, che poi è stato oggetto di rinuncia. Come abbiamo detto altre volte, si potrebbe anche sostenere che il passivo accertato è quello finale, ma poiché il compenso del curatore calcolato sul passivo accertato ha la funzione di ricompensare il lavoro svolto per l'accertamento del passivo come risultante dallo stato passivo, che riproduce i crediti ammessi, sembra corretto tenere conto anche dei crediti ammessi al passivo e poi rinunciati.
Zucchetti SG srl -
Valeria Annamaria Iaria
Roma19/07/2024 18:07RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
mi collego al dibattito per richiedere un parere.
Ai fini del calcolo del compenso del curatore, è da considerarsi nell'attivo realizzato una transazione che ha determinato un minor passivo?
Grazie
Valeria Iaria-
Zucchetti SG
Vicenza22/07/2024 14:25RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Dovrebbe meglio spiegare la situazione, ma da quanto capiamo ci sentiamo di escludere che una transazione su un credito verso la procedura che determina un minor passivo possa essere considerato come attivo realizzato su cui calcolare il compenso del curatore.
Zucchetti SG Srl
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Gabriele Tortorelli
arezzo13/09/2024 11:25RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buongiorno,
nel concetto di attivo realizzato inteso come "tutta la liquidità comunque acquisita", ai fini del calcolo del compenso del curatore, è ricompresa la liquidità giacente sul conto corrente derivante dall'esercizio provvisorio di impresa seppur tale risorse avrebbero dovuto essere destinate al soddisfacimento delle spese prededucibili di esercizio?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza13/09/2024 19:30RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Il problema da lei posto è risolto dall'art. 3 del d.m. n. 30 del 2012, che , per il caso sia stato disposto l'esercizio provvisorio, prevede che al curatore sia "corrisposto , oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50 % sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordo conseguiti durante l'esercizio provvisorio".
Zucchetti SG srl-
Lorenzo Cagli
Ancona12/11/2024 18:56RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
Buonasera.
Mi permetto di inserirmi per chiedere un chiarimento.
Ritenete che sia corretto calcolare il compenso del curatore sull'attivo al netto (cioè detraendo dal montante di calcolo) sia delle giacenze rinvenute dal curatore sul cc del fallito e trasferite su quello della procedura sia dell'iva ricavata dalle vendite di beni?
Nel caso specifico il curatore ha rinvenuto un consistente deposito di denaro liquido che era stato apprestato dal fallito per accedere ad un concordato, poi dichiarato inammissibile, e che è stato così trasferito al curatore dopo la dichiarazione di fallimento.
Le vendite invece riguardavano beni strumentali (macchinari/ attrezzature) del fallito realizzate in corso di procedura. L'Iva ha peraltro generato un credito che è stato poi utilizzato mediante le compensazioni in corso di procedura (con iva su acquisti e/o ritenute) e pertanto ha liberato risorse da destinare ai creditori.
Preciso che non c'è stato esercizio provvisorio.
Grazie in anticipo per la Vs. risposta.
Avv. Lorenzo Cagli
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Zucchetti SG
Vicenza16/11/2024 11:56RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE - concetto attivo realizzato e passivo accertato
In tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, le percentuali previste, con riguardo all'entità dell'attivo, dal d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 vanno applicate sull'attivo realizzato, che è concetto che comprende le liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie
. Non avremmo quindi dubbi a comprendere nell'attivo realizzato anche le somme rinvenute sul conto corrente del fallito e acquisita alla procedura.
Quanto al credito IVA maturato in corso di procedura, il proficuo dibattito che precede ha messo in evidenza come dopo una iniziale indicazione secondo cui anche tale credito , pur se usato in compensazione, costituiva attivo perché considerato un mezzo per estinguere un debito, la nostra sezione fiscale ha chiarito che il credito IVA maturato nel corso della procedura non è un credito, bensì il recupero (parziale) di IVA pagata a fornitori in corso di procedura, e non "attivo" della stessa. E su questa tesi, che ha incontrato il consenso degli utenti, ci siamo attestati. Scorra i vari interventi che precedono la sua domanda per approfondimenti.
Zucchetti SG Srl
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