Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Liquidazione quote societarie

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    02/10/2013 17:19

    Liquidazione quote societarie

    Le socie illimitatamente responsabili di una snc fallita (a loro volta fallite), detengono interamente le quote di una sas immobiliare che ha la proprietà dellimmobile in cui le fallite (snc e socie) hanno, rispettivamente, la sede legale e la loro residenza.
    E' applicabile nella specie l'art. 147 LF sull'estensione del fallimento anche alla sas?
    Ovvero,la sas si scioglie per l'esclusione di diritto delle socie (art. 2288 cod. civ.) e, in questo caso, come e da chi è deliberato lo scioglimento?
    Mi chiedo quindi come debba procedere per la vendita delle quote della sas (detenute dalle fallite) e, di conseguenza, dell'immobile.
    Le fallite, inoltre, mi hanno preannunciato una proposta di concordato fallimentare basata proprio sulla vendita dell'immobile di cui, invece, non potrebbero disporre in quanto acquisito (con le quote della sas)alla massa.
    Su cosa potrebbe quindi basarsi la proposta di concordato, essendo tutti i beni delle fallite acquisiti alla massa fallimentare?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2013 20:41

      RE: Liquidazione quote societarie

      Il fallimento di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni comporta, a norma del novellato art. 147, il fallimento per ripercussione dei soci di queste illimitatamente responsabili, ma non è vero il contrario; ossia il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (dovuto al fatto che erano imprenditori in proprio o, come nel caso, erano soci di altra società fallita), non comporta il fallimento della società di essi fanno parte. In sostanza fallita la società in nome collettivo A, sono falliti anche i soci B e C, ma non fallisce, per questo, anche la società D, in accomandita semplice, la cui compagine sociale sia costituita dagli stessi B e C. Ovviamente anche la società D può anche fallire se insolvente, ma intendiamo dire che non fallisce per il fatto che sono falliti i soci.
      Si tratta di vedere, allora, cosa accade delle quote della società D, delle quali sono titolari B e C, dei quali uno (ammettiamo per ipotesi B) doveva essere socio accomandatario e l'altro (sempre in via di ipotesi C) accomandante, essendo gli unici soci della società. Il socio B è escluso di diritto, ai sensi dell'art. 2288 c.c., applicabile alla società in nome collettivo e di, conseguenza alla s.a.s., giacchè, a norma dell'art. 2318 c.c., i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della s.n.c., per cui la quota di questo socio dovrebbe essere liquidata in favore del curatore, che è subentrato nella disponibilità di tutti i beni 8esclusi quelli strettamente personali) del fallito. Il curatore è subentrato anche nella quota del socio accomandante C, che è un bene immateriale, che non va liquidato. A questo punto il curatore si trova a disporre della quota del socio accomandante o ricostruisce la pluralità dei soci con un accomandatario, (cosa quasi certamente non realizzabile) o delibera, in quanto unico socio, la messa in liquidazione della società in accomandita. Il liquidatore poi valuterà se chieder il fallimento, oppure eseguire la liquidazione, tra cui la vendita dell'immobile in questione che rimane di proprietà della s.a.s e in nessun modo può essere appreso all'attivo fallimentare della società A. Effettuata la liquidazione e soddisfatti i creditori della s.a.s, il residuo attivo va attribuito al curatore dei fallimenti di B e C, che ha la disponibilità del diritto di credito alla liquidazione del socio B e della quota del socio C.
      In questo quadro si può innestare un concordato fallimentare, in que evidentememnte si può far conto soltanto dell'evenbtuale residuo attivo che spetterebbe ai soci a seguito della liquidazione della s.a.s..
      Zucchetti SG Srl
      • Maria Cristina Bongiorno

        Milano
        04/10/2013 16:35

        RE: RE: Liquidazione quote societarie

        Grazie. Questa situazione però non tutela i creditori della massa se l'immobile fosse nel frattempo alienato.
        Com'è possibile dare pubblicità al fatto che le socie della sas sono fallite (e quindi l'accomandataria esclusa dalla società)e quindi non possono disporre dei beni? Si può chiedere la trascrizione della sentenza di fallimento (delle socie) sull'immobile (della sas)?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2013 12:26

          RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

          Sicuramente è da escludere la trascrizione della sentenza di fallimento della società A o dei suoi soci falliti B e C sull'immobile, che è di proprietà della società D. le società di persone, seppur non hanno personalità giuridica, sono comunque dotate di autonomia patrimoniale, che consente che siano intestatarie di beni, anche di immobili, e soggetti distinti patrimonialmente dai singoli soci, per cui trascrivere la sentenza di fallimento di fallimento riguardante i soci sull'immobile della società significherebbe violare detta autonomia, consentendo l'acquisizione al fallimento dei soci di un bene della società.
          Quanto alla pubblicità, per intanto è stata iscritta al registro delle imprese la sentenza di fallimento della società A e dei soci B e C, e, quando lei, quale socio unico della società D delibererà lo scioglimento (secondo il programma esposto nella precedente risposta) anche questa delibera, con la nomina del liquidatore, sarà iscritta al registro delle imprese. Peraltro chi potrebbe, nel frattempo, disporre dell'immobile di D? L'unico teoricamente legittimato è l'amministratore accomandatario, che risulta, però, dai pubblici registri essere fallito e, di conseguenza anche escluso di diritto dalla società D che dovrebbe rappresentare, per cui, come vede, comunque i terzi, appena appena attenti, possono sapere della situazione effettiva.
          Zucchetti SG Srl

          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            07/10/2013 12:41

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

            D'accordo, grazie ancora.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/10/2013 19:59

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

              Grazie a lei per essere intervenuta sul Forum
              Zucchetti SG Srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        11/03/2016 12:17

        RE: RE: Liquidazione quote societarie

        Buon giorno,
        una precisazione.
        Nell'esaustiva risposta, indicate che il curatore può anche deliberare la messa in liquidazione della Sas.
        Volevo capire se ritenete possibile, in alternativa, ricorrere al Presidente del Tribunale territorialmente competente per la nomina di un liquidatore giudiziario, stante l'impossibilità per la Sas (nella situazione da Voi descritta) di operare e raggiungere l'oggetto sociale.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/03/2016 21:07

          RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

          Pensiamo di no, sia perché la fattispecie della sopravvivenza del solo socio accomandante è espressamente prevista e regolata dall'art. 2323 c.c., sia perché l'art. 2275 c.c. prevede il ricorso al Presidente del tribunale nel caso in caso di disaccordo tra i soci.
          Zucchetti Sg Srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            12/03/2016 08:57

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

            Quindi ritenete che:
            - il socio accomandante non sia escluso di diritto dalla società ai sensi dell'art. 2288(in questo senso Tribunale di Milano, Sentenza 5700/2014, per il quale le cause di esclusione sono solo quelle di cui all'art. 2286 C.C:);
            - il curatore, disponendo dei diritti sociali connessi alla sola quota dell'accomandante, essendo l'accomandatario escluso, debba deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della società, nominando quindi il liquidatore (non riterrei necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato, essendo un atto dovuto, anche se certamente il Notaio rogante chiederà copia conforme dell'autorizzazione).
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/03/2016 19:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie


              Si, a nostro avviso il socio accomandante non è escluso di diritto dalla società. L'art. 2288 c.c.- che è quello che prevede l'esclusione di diritto del socio fallito- riguarda i soci illimitatamente responsabili in quanto la norma 8così come quella da lei citata dell'art. 2286) è dettata per le società semplici e ,quindi è applicabile alle società in nome collettivo e ai soci accomandatari delle sas.
              Nell'ipotesi di cui discutiamo sono falliti, in quanto soci di una snc, personalmente i soci A e B, che erano anche gli unici soci di una sas non dichiarata fallita, rispettivamente A era socio accomandatario e B socio accomandante. Escluso dalla sas il socio accomandatario A a norma dell'art. 2288 c.c., è rimasto il solo socio accomandante B. Questa ipotesi è regolata dall'art. 2323 c.c. (da noi richiamato nella precedente risposta), per il quale, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non viene ricostruita la pluralità delle categorie sociali richieste da una sas, ossia se non viene nominato un socio accomandatario; per questo dicevamo nella precedente risposta che non è applicabile l'art. 2275 c.c. del ricorso al Presidente del tribunale, visto che non vi è contrasto tra soci essendo l'unico socio residuato il curatore.
              Per deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione anche noi riteniamo che non sia necessaria alcuna autorizzazione perché questo è un effetto previsto dalla legge, cui il curatore non può sottrarsi.
              Zucchetti Sg srl
              • Pardini Mirko

                Lucca
                13/10/2017 18:19

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

                Salve,
                in merito alla non esclusione di diritto del socio accomandante (fallito in proprio) da una società SAS il Vostro parere è in contrasto con la Cassazione n. 8091/2003 del 22/05/2003.
                La massima:<<In tema di i.r.pe.f. e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il fallimento (conseguente ad un'attività esercitata in proprio dal medesimo) del socio accomandante di una società in accomandita semplice produce l'effetto dell'esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguente venir meno dell'imputazione automatica del reddito sociale ex art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (applicabile "ratione temporis", ora art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Tale conclusione deriva dalla mancanza, per le società in accomandita semplice, di una norma specifica di deroga alla disciplina dettata dall'art. 2288 c.c. - il quale prevede il prodursi di detto effetto per i soci, dichiarati falliti, delle società semplici ed è applicabile alle società in accomandita semplice in base ai richiami contenuti negli art. 2293 e 2315 dello stesso codice - dalla assimilazione dello "status" di socio accomandante a quello di socio di società semplice, dall'applicabilità al socio di società in accomandita semplice dell'istituto della esclusione di cui all'art. 2287 c.c., nonché, infine, dalla "equiparazione" delle società di persone effettuata, ai fini fiscali, dalla suddetta normativa in tema di redditi prodotti in forma associata.>>
                Mi sapete cortesemente indicare se tale sentenza citata è stata smentita da sentenze successive che, ad oggi, non riesco a trovare?
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/10/2017 20:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

                  La questione che si è posta la Cassazione nella sentenza da lei citata è se, in mancanza di un'esplicita disposizione normativa per i soci accomandanti di una sas, il fallimento conseguente ad un'attività esercitata in proprio dal singolo socio (o quale socio di altra società ove aveva responsabilità illimitata) comporti l'esclusione ipso iure dalla società in accomandita semplice.
                  La soluzione non è semplice né ci risulta esista, oltre alla sentenza da lei citata altra giurisprudenza; bella fattispecie di cui alla sentenza n. 8091 del 2003, la Corte dà risposta affermativa al quesito sopra posto, ribaltando la decisione della Commissione tributaria Centrale che si era pronunciata in senso oposto, a dimostrazione di interpretazione non univoca.
                  La Cassazione giunge ad affermare la esclusione di diritto del socio accomandante per la "mancanza di una specifica norma di deroga alla disciplina derivante dal combinato disposto dei sopra richiamati artt. 2288 e 2293 c.c., l'agevole assimilazione dello status di socio accomandante a quello di socio della società semplice, la già ritenuta applicabilità, da parte della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15197-2001 m. 550749), della esclusione, ex art. 2287 c.c., deliberata dalla maggioranza dei soci, al socio della società in accomandita semplice, nonché l'"equiparazione" ai fini fiscali delle società di persone costituiscono fondate argomentazioni per detta soluzione".
                  A nostro avviso, a parte le considerazioni di ordine tributario, che hanno avuto, peraltro, un peso non indifferente nella soluzione data, tutte le altre affermazioni sono criticabili. Non è questa la sede per fare una nota a sentenza, ma ci limitiamo a dire che l'art. 2288c.c. dispone la esclusione di diritto del socio dichiarato fallito, ma del sio di una società semplice, ove rispondono delle obbligazioni sociali solo i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Orbene i soci accomandanti di una sas, se agiscono per la società si ingeriscono nella gestione e assumono, a norma dell'art. 2320 c.c. responsabilità illimitata come i soci accomandatari e per statuto, che costituisce il patto contrario di cui all'art. 2288c.c., i soci accomandanti non rispondono delle obbligazioni sociali, sicchè l'estensione dell'art. 2288 anche a questa categoria di soci ci sembra poco convincente. In sostanza sono i concetti che, con altre parole, abbiamo espresso nelle precedenti risposte.
                  La Corte sminuisce questa il diverso regime di responsabilità dei soci accomandanti e di quelli accomandatari, assumendo che non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 2288 c.c. anche agli accomandanti "non solo perché la "minore" responsabilità degli accomandanti rispetto a questi ultimi risulta compensata dai poteri di controllo di cui gli accomandanti dispongono ma anche perché detta differenziazione di responsabilità riguarda il rapporto con i terzi (per la cd. attività di amministrazione) e non produce effetti, non essendovi alcuna traccia in proposito nella normativa fallimentare, sulle eventuali cause di fallimento del singolo socio per un'attività imprenditoriale esercitata in proprio". Sinceramente non capiamo la rilevanza di dette considerazioni ai fini dell'estensione di una norma dettata per i soci illimitatamente responsabili anche ai soci limitatamente responsabili.
                  Ovviamente non vogliamo convincerla della bontà della nostra tesi perché, come abbiamo sempre detto, il Forum è una piazza telematica per discutere di diritto e arricchirsi reciprocamente ognuno della sapienza e dell'esperienza di altri. Volevamo solo sottolineare che la tesi da noi esposta non è peregrina o estemporanea, ma meditata e argomentata, pur se contrasta con un precedente della Cassazione.
                  Zucchetti SG Srl
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      29/04/2020 17:41

      RE: Liquidazione quote societarie

      Buona sera, mi aggancio alla discussione proponendo un caso che, se non sbaglio, non è stato segnalato al forum.
      Il fallito, imprenditore individuale, un anno e mezzo prima del suo fallimento, accetta, insieme ad un congiunto, l'eredità del padre (un'azienda con un immobile di un discreto valore). Immediatamente dopo, detti eredi costituiscono una SNC conferendo l'azienda ereditata che viene poi affittata ad altra società "di famiglia".
      Successivamente, il fallimento apprende all'attivo la quota (minoritaria) del fallito e la SNC, ancora oggi, continua regolarmente ad operare.
      Data l''enorme difficolta a cedere a terzi le quote apprese, ho chiesto all'altro socio della SNC se fosse interessato, lui o altri familiari, a rilevarle ottenendo solo un "no grazie".
      Oggi il fallimento sarebbe avviato alla chiusura ma, prima di chiedere l'autorizzazione alla rinuncia della quote sociali, vorrei essere certo che non esista alcun modo per poter liquidare le quote in questione.
      Attendo la risposta dei Vs. esperti che ringrazio sin d'ora.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        29/04/2020 20:52

        RE: RE: Liquidazione quote societarie

        E' stato dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, il quale è anche socio di una snc. Orbene, a norma dell'art. 2288 c.c. il socio che sia stato dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società, e l'art. 2289 stabilisce, a sua volta, che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio 1uesti ha diritto "soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota".
        Ne consegue che il fallimento dell'imprenditore individuale non ha appreso la quota minoritaria del fallito nella snc (questo sarebbe avvenuto se fosse stato socio di una srl) ma solo il diritto di credito corrispondente alla liquidazione della quota, da effettuarsi, tra l'altro, entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto (ult. comma art. 2289 c.c.). Peraltro, se come pare di capire la snc era stata costituita dall'attuale fallito e un suo congiunto, ossia da due soci, e, questa situazione è rimasta visto che lei parla dell'altro socio, al momento del fallimento di uno di essi e della conseguente esclusione di diritto, la società è rimasta con un solo socio, che, a sua volta è causa di scioglimento della società, ove la pluralità dei soci non venga ricostituita entro sei mesi (art. 2272, n. 4, c.c.).
        In questa situazione, quindi, come curatore del fallimento del socio, ove non riesca ad ottenere il pagamento della liquidazione della quota (e la situazione in cui si trova la snc sostanzialmente operante da tempo con un unico socio) potrebbe rinunciare a tale credito e chiudere il fallimento.
        Zucchetti SG srl
        • Marcello Cosentino

          Portogruaro (VE)
          30/04/2020 15:34

          RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

          Molte grazie per la tempestività e la chiarezza della risposta.
          Mi rimane solo un dubbio: sempre nel caso di cui sopra, il curatore può chiedere lo scioglimento della società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci così da recuperare il pagamento del valore della quota?
          Cordialmente
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            30/04/2020 20:58

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione quote societarie

            No, perché il socio fallito, come abbiamo detto nella precedente risposta, non fa più parte della società in quanto escluso di diritto a seguito della dichiarazione di fallimento, residuando in capo a lui, e quindi del curatore, il diritto di credito alla liquidazione. La ricostruzione della pluralità dei soci può essere chiesta solo dal socio residuato, il quale deve decidere se intende continuare l'attività societaria riformando appunto la pluralità oppure, passati sei mesi senza tale ricostruzione e sciolta la società continuare sostanzialmente come imprenditore individuale, con una serie di conseguenze.
            Zucchetti SG Srl