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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
liberazione immobile
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Lorenza Brienza
Campobasso24/04/2025 17:37liberazione immobile
Con vendita competitiva è stato aggiudicato un immobile (appartamento) in cui vivono senza titolo il fallito e la moglie di 91 e 90 anni. Tali occupanti non hanno aperto all'ufficiale giudiziario che doveva notificare l'invito a liberare l'immobile. Così il GD, su istanza del curatore, ha emesso l'ordine di liberazione con la possibilità di avvalersi della forza pubblica, del fabbro ecc. La circostanza che si tratta di persone molto anziane comporta qualche cautela, come il coinvolgimento dei servizi sociali? oppure il curatore può procedere come da ordine del GD?
L'eventuale coinvolgimento dei servizi sociali deve essere disposto dal Giudice ?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/04/2025 12:17RE: liberazione immobile
Il riferimento ai falliti fa intendere che nel caso sia ancora applicabile la legge fallimentare e non l'attuale codice della crisi. Tuttavia in entrambi i casi la condizione soggettiva, riferita all'età o alle condizioni fisiche dei debitori occupanti l'immobile acquisito all'attivo, non entrano in ballo ai fini dello sgombro in quanto l'interesse principale e unico che viene tutelato dalle norme è quello di realizzare la vendita permettendo all'acquirente di ottenere l'immobile acquistato libero da persone e cose. La tutela del debitore è attuata attraverso le disposizioni dell'art. 47, comma l. fall. e 147, comma 1, c.c.i.i., che, per i quali se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
Variano ovviamente i riferimenti legislativi.
In ambito fallimentare, secondo la giurisprudenza, trova applicazione l'art. 560 c.p.c., affermando che l'ordine di liberazione previsto da tale norma possa essere emesso dal giudice delegato in ambito fallimentare anche ove il curatore abbia scelto quale modalità di vendita dei beni immobili le procedure competitive ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall., risultando possibile ricorrere alle norme dell'espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare ( Tra varie, cfr. Trib. Mantova, 13.10.2016). Opzione condivisibile perché la scelta del curatore di attuare le vendite attraverso procedure competitive non incide sulla natura delle vendite medesime che rimangono vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito, per cui "non pare eterodosso poter ricorrere, per le vendite fallimentari in genere, alle norme dell'espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare". (Conf. Trib. Benevento 13.12.2017; Trib. Pescara 03/06/2016; Trib. Reggio Emilia 26.10.2013)
L'art. 560 cpc, nella versione completamente riscritta dal d.l. n. 59 del 2016 conv. in l. n. 118 del 2016, prevede, al sesto comma prevede "Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare" e all'ottavo comma aggiunge che " Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586".
In sostanza nelle vendite competitive fallimentari la liberazione anticipata dell'immobile costituisce una mera eventualità circoscritta ai casi sopra riportati di cui al sesto comma e, se l'oggetto dell'esecuzione è costituito dall'abitazione principale dove vive con la famiglia, il debitore ha la garanzia di potervi permanere fino alla vendita. A questo punto emesso il provvedimento di sgombero da parte del giudice delegato, il curatore deve darvi esecuzione, salva la possibilità del sussidio di cui al comma 1 dell'art. 47 l. fall.
Ancor più esplicito e cogente è il comma 2 dell'art. 216 del nuovo codice nella parte in cui stabilisce che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile", che è diventata la linea guida dei provvedimenti emessi in casi del genere anche se trova applicazione la legge fallimentare.
Anche in questo caso, l'unica salvezza e mantenere al debitore l'uso della casa di abitazione fino alla liquidazione (art. 147 comma 2 c.c.i.i.) e implicitamente la possibilità del sussidio in mancanza di mezzi di sussistenza (art. 147 comma 1 c.c.i.i.), per cui il curatore non può che dare esecuzione al provvedimento del giudice.
Tanto sotto il profilo giuridico, ma esiste anche un lato umano, che è quello che l'ha evidentemente spinto a formulare la domanda nella speranza di trovare una via di uscita a fronte di dover imporre uno sfratto con la forza pubblica a due persone di 90 e 91 anni, e sotto questo profilo è augurabile e lodevole che lei si dia da fare- pur non essendovi legalmente tenuto- per trovare un coinvolgimento dei servizi sociali che si prendano cura di due persone così a disagio e che attivi, se le condizioni della procedura lo consentono, l'iter per dar loro un sussidio.
Zucchetti SG srl
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