Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CANONI LEASING ED ESERCIZIO PROVVISORIO

  • Roberta Carnevale

    Roma
    12/01/2022 11:45

    CANONI LEASING ED ESERCIZIO PROVVISORIO

    Ringrazio anticipatamente per la risposta al seguente quesito:
    Società fallita per la quale il Curatore chiede ed ottiene l'esercizio provvisorio (novembre 2019).
    La Società aveva in essere dei contratti di leasing per delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività; il Curatore, stante l'esercizio provvisorio, subentra nei contratti utilizzando i relativi beni nella prospettiva della cessione di azienda.
    Durante l'esercizio provvisorio i canoni leasing di competenza non vengono pagati, come neanche, alla scadenza naturale dell'ottobre 2020, il riscatto dei beni, in quanto si ritiene che gli stessi dovranno essere pagati in prededuzione al termine dell'esercizio provvisorio.
    La Società di Leasing, ad oggi, non ha proposto né domanda di rivendica né domanda di scioglimento del contratto di leasing, ma ha contattato il Curatore per valutare possibili azioni.
    Qualora la Società di Leasing decida di proporre domanda di rivendica, il Curatore può non accogliere la stessa in quanto il pagamento dei canoni e del riscatto (con annessa acquisizione della proprietà dei beni all'attivo fallimentare per successiva cessione dell'azienda) avverrà al termine dell'esercizio provvisorio?
    Per il periodo di utilizzo nell'esercizio provvisorio, oltre ai previsti canoni non pagati del piano di ammortamento, il Fallimento dovrà corrispondere eventuali risarcimenti per l'utilizzo dei beni successivo alla scadenza naturale del contratto(ottobre 2020)?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/01/2022 18:52

      RE: CANONI LEASING ED ESERCIZIO PROVVISORIO

      Da quanto capiamo dai fatti esposti, nel corso dell'esercizio provvisorio che è seguito alla dichiarazione di fallimento, il curatore, subentrato in un contratto di leasing ,non ha pagato i canoni periodici né ha esercitato alla scadenza del contratto- intervenuta in pendenza dell'esercizio provvisorio- il riscatto dei beni oggetto del contratto di leasing (attrezzature), che però sta continuando ad utilizzare non essendo ancora cessato l'esercizio provvisorio.
      Per quanto riguarda i canoni scaduti nel corso dell'esercizio provvisorio non vi sono dubbi sulla loro collocazione in prededuzione, dal momento che il comma ottavo dell'art. 104 l. fall. espressamente dispone che "I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1".
      Quanto al mancato riscatto, trova applicazione il comma settimo dell'art. 104, il quale prevede che "durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli". Non avendo lei come curatore chiesto la sospensione né lo scioglimento del contratto, è su subentrato nello stesso e, come tale era tenuto, come detto, al pagamento dei canoni alle relative scadenze e, all'esaurimento delle rate alla scadenza naturale del contratto, si è trovato, come ogni utilizzatore, nella possibilità di esercitare l'opzione di riscattare o non i beni; opzione che lei non ha esercitato sia perché non ha pagato il prezzo del riscatto sia perché non ha neanche dichiarato di voler riscattare ii beni, pensando, a quanto è dato capire, che ciò potesse essere fatto alla cessazione dell'esercizio provvisorio.
      Non pensiamo che sia così perché, una volta subentrato nel contratto di leasing, lei ha assunto la posizione dell'utilizzatore che era della società fallita, per cui aveva , alla scadenza naturale quella opzione di riscattare i beni, con la conseguenza che, non avendo esercitato tale diritto al momento della scadenza contrattuale, i beni oggetto del contratto di leasing sono rimasti nella proprietà della società di leasing.
      Né questa situazione è rimediabile con l'applicazione dell'ult. comma dell'art. 104, che stabilisce che "Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II", giacchè tale norma sta solo a significare che alla fine dell'esercizio provvisorio- durante il quale i contratti, dei quali il curatore non ha chiesto la sospensione o lo scioglimento, sono continuati per legge- ritorna applicabile la ordinaria disciplina fallimentare sui contratti pendenti, e il contratto di leasing scaduto non è più pendente.
      In sostanza, dal momento della scadenza del contratto di leasing, il fallimento sta utilizzando beni di proprietà della società di leasing, senza alcun titolo essendo appunto scaduto il contratto che ne giustificava il godimento in vista dell'acquisto della proprietà, che nel caso è mancato.
      A questo punto la società di leasing, oltre a chiedere in prededuzione il pagamento dei canoni post fallimentari, può chiedere la restituzione dei beni locati e una somma per l'utilizzo degli stessi dopo la scadenza del contratto, che può essere parametrata sull'importo dei canoni fissati per la vigenza del contratto, come normalmente accade nei casi di occupazione o godimento di beni altrui senza titolo. In astratto potrebbe anche chiedere il risarcimento dei danni, eventualmente non coperti dal pagamento della somma di cui appena detto, ma è molto difficile in pratica sia per la difficoltà della prova di un danno (dovrebbe dimostrare che avrebbe venduto o dato in locazione a prezzo superiore gli stessi beni e che l'affare è saltato per la mancata disponibilità dei beni) sia per la sua stessa inerzia, non avendo presentato domanda di rivendica alla scadenza del contratto.
      Zucchetti SG srl