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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito
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Ettore Trippitelli
Rimini24/03/2020 19:25differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito
A mio avviso il termine di 120 giorni per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per la stipula dell'atto notarile di compravendita deve ritenersi sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
E' corretto?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/03/2020 19:18RE: differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito
Posto che alla luce delle attuali disposizioni sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con le eccezioni indicate) fino al 15 aprile, è chiaro che la sospensione riguarda i termini processuali, per cui il problema che si pone, quanto al pagamento del prezzo di aggiudicazione, consiste nello stabilire se il termine entro cui tale pagamento deve essere effettuato abbia natura processuale o sostanziale.
Questo problema si è posto, al di fuori della attuale emergenza, con riferimento all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per la quale "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
Sull'applicazione di tale sospensione al termine per il pagamento del prezzo di aggiudicazione è intervenuta la S. Corte (Cass., 13 luglio 2012, n. 12004) che ha così statuito: "Il termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo".
La Cassazione, quindi, si è espressa positivamente sull'applicazione della sospensione feriale nel calcolo del termine in questione; si può discutere la bontà di tale soluzione alla luce della normativa ordinaria richiamata, ma ci sembra che sia in linea con il rigore delle attuali disposizioni dettate dall'emergenza.
Zucchetti Sg srl -
Edoardo Stoppa
Sansepolcro (AR)17/06/2026 10:45RE: differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito
**Oggetto: sospensione feriale, termine ex art. 591 co. 2 c.p.c. e termine di pubblicità ex art. 490 co. 2 c.p.c. nella vendita delegata**
In una procedura di espropriazione immobiliare con vendita delegata, dopo il secondo esperimento andato deserto il 10/06, il sottoscritto delegato ha fissato il terzo esperimento per il 02/09, computando il termine di cui all'art. 591, comma 2, c.p.c. a calendario pieno (84 giorni, all'interno della forbice 6090).
Il gestore della pubblicità eccepisce che, tenuto conto della sospensione feriale (agosto), non sarebbero rispettati i termini, chiedendo autorizzazione a pubblicare fuori termine.
A parere del sottoscritto l'eccezione non è fondata, per due ragioni distinte che vorrei vedere confermate:
1) il termine di pubblicità di 45 giorni ex art. 490, comma 2, c.p.c. non ha natura processuale - non fissa una scadenza per il compimento di un'attività di parte, ma garantisce solo un periodo minimo di pubblicità dell'avviso - e pertanto non è soggetto alla sospensione feriale (L. 742/1969). A ritroso dal 02/09 la scadenza cade intorno al 19/07, ben prima di agosto;
2) per coerenza, la sospensione feriale non incide neppure sul termine 6090 giorni dell'art. 591, comma 2, che va anch'esso computato a calendario: diversamente opinando, scomputando agosto si avrebbero 53 giorni, sotto il minimo di legge, e la fissazione del 02/09 risulterebbe paradossalmente prematura proprio mentre, sull'altro versante, la pubblicità andrebbe anticipata a metà giugno - due conseguenze tra loro incompatibili che dimostrano l'erroneità del presupposto.
Si chiede pertanto di confermare che: (a) il termine ex art. 591 co. 2 e (b) il termine di pubblicità ex art. 490 co. 2 non sono soggetti a sospensione feriale, con la conseguenza che la fissazione del 02/09 è legittima e non occorre alcuna autorizzazione a pubblicare fuori termine; restando invece sospeso il solo termine processuale per il versamento del saldo prezzo, ove previsto in ordinanza.
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
19/06/2026 07:44RE: RE: differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito
Partendo dagli adempimenti pubblicitari, non crediamo che si applichi la sospensione feriale dei termini dell'art. 490 comma secondo c.p.c.. La norma prescrive infatti che l'avviso di vendita deve essere pubblicato per almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, ma non prevede un termine entro il quale o a partire dal quale deve essere compiuta una data attività processuale. La preoccupazione del legislatore, infatti, è stata semplicemente quella di garantire adeguata pubblicità all'avviso di vendita.
Stessa cosa vale per la presentazione dell'offerta di acquisto.
Va ricordato sul punto che essa è attività negoziale (Cass. 17930/1995; 7708/2014), attività che l'offerente (che non è parte processuale se non quando diviene portatore di uno specifico interesse confliggente con quelli della procedura) può compiere senza il ministero di un difensore, in funzione del quale la sospensione feriale è stata concepita dal legislatore (tra le tante Cass. 2995/1995).
Ciò che invece a nostro avviso non può svolgersi durante il periodo della sospensione feriale è la vendita (per tale intendiamo l'apertura delle buste e la eventuale gara tra gli offerenti).
L'udienza in cui si svolge la vendita è, appunto, una udienza. Lo afferma espressamente l'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta", con una previsione che costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, che invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.
Si tratta, tuttavia, di una udienza particolare, atteso che per espressa previsione dell'art. 631 c.p.c., la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.
Che l'udienza in cui si celebra la vendita sia particolare è opinione della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene prima delle riforme del 2005/2006) che la vendita tenuta di fronte al Giudice dell'esecuzione non può essere equiparata ad una udienza, tanto è vero che è escluso che le norme dettate per lo svolgimento di quest'ultima possano applicarsi
meccanicamente all'incanto (v. sul punto Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).
Va tuttavia detto che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che per quelli in relazione ai quali l'applicazione della disciplina della sospensione è esclusa in forza di espresse disposizioni cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, e come tali insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15643).
Sulla scorta di questi elementi riteniamo che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali le vendite non possano essere celebrate.
In primo luogo si consideri il fatto che la vendita è attività che potrebbe essere compiuta direttamente dal Giudice, cui il delegato si sostituisce in caso di delega, sicché ove la vendita non venisse delegata non si potrebbe ragionevolmente dubitare del fatto che nel periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto le vendite non potrebbero essere disposte.
In questa direzione sembrerebbe esprimersi la giurisprudenza, la quale ha per esempio affermato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall'art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979).
Negli stessi termini Cass 10727/2001, la quale correggendo la pronuncia della Corte di Appello, (la quale aveva affermato che tutte le attività del consulente possono essere svolte durante il periodo di sospensione feriale) ha affermato che "le attività alle quali i difensori hanno diritto di essere presenti, come appunto quelle di consulenza, non possono essere validamente svolte nel periodo feriale, salvo che nelle cause urgenti. La conseguente nullità, tuttavia, è condizionata al verificarsi di una specifica e concreta menomazione dei diritti delle parti [cfr., con riferimento alle udienze, Cass. 19 aprile 1991 n. 4227, 26 marzo 1994 n. 2978, 18 novembre 1995 n. 11992]").-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/06/2026 08:59RE: RE: RE: differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito
Resta fermo che il termine per il versamento del saldo presso è perentorio e non soggetto al regime della sospensione feriale.
Sulla natura perentoria del termine la Cassazione ha affermato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere per l'intero sviluppo della vendita forzata l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte" (Cass. Sez. U, 12 gennaio 2010, n. 262. Negli stessi termini Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171, Cass. sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32136 Cass. Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18841, Cass. Sez. III, 9 maggio 2022, n. 14545, Cass. Sez. III, 8 giugno 2022, n. 18421, Cass. Sez. III, 30 aprile 2025, n. 11376, Cass. Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494)
Quanto al fatto che esso non soggiace al regime della sospensione feriale, Cass, sez. III, 8 giugno 2022, n. 18421, ha ritenuto che "il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969" (negli stessi termini Cass., sez. III, 30 aprile 2025 n. 11376).
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