Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito

  • Ettore Trippitelli

    Rimini
    24/03/2020 19:25

    differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito

    A mio avviso il termine di 120 giorni per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per la stipula dell'atto notarile di compravendita deve ritenersi sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
    E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2020 19:18

      RE: differimento del saldo prezzo di aggiudicazione e della stipula del rogito

      Posto che alla luce delle attuali disposizioni sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con le eccezioni indicate) fino al 15 aprile, è chiaro che la sospensione riguarda i termini processuali, per cui il problema che si pone, quanto al pagamento del prezzo di aggiudicazione, consiste nello stabilire se il termine entro cui tale pagamento deve essere effettuato abbia natura processuale o sostanziale.
      Questo problema si è posto, al di fuori della attuale emergenza, con riferimento all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per la quale "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
      Sull'applicazione di tale sospensione al termine per il pagamento del prezzo di aggiudicazione è intervenuta la S. Corte (Cass., 13 luglio 2012, n. 12004) che ha così statuito: "Il termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo".
      La Cassazione, quindi, si è espressa positivamente sull'applicazione della sospensione feriale nel calcolo del termine in questione; si può discutere la bontà di tale soluzione alla luce della normativa ordinaria richiamata, ma ci sembra che sia in linea con il rigore delle attuali disposizioni dettate dall'emergenza.
      Zucchetti Sg srl