Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Affitto azianda - recesso

  • Paolo Casarini

    Carpi (MO)
    16/01/2021 11:03

    Affitto azianda - recesso

    Vi espongo il seguente caso per una vs. opinione: società fallita (15/12/20) con in corso contratto di affitto di ramo d'azienda (stipulato 10 mesi prima). L'affittuarrio comunica recesso al fallimento il 29/12/20 in base ad un norma convenzionale, la quale prevede il recesso con tre mesi di anticipo anche in caso di dichiarazione di fallimento del concedente, e quindi con "conclusione" del contratto il 01/04/20 (aggiungo io, restituzione dell'azienda a qualla data), con versamento dei canoni di gennaio, febbraio e marzo. Inoltre chiede che l'equo indennizzo previsto dall'art. 79 lf possa ritenersi congruo nelle tre mensilità che verserà.
    Il dubbio è il rapporto tra la norma del recesso convenzionale e quella legale ex art. 79, lf, se quest'utima prevale sempre comunque ed allora il recesso inviato determina la restituzione dell'azienda "immediatamente" poi si discuterà del quantum dell'indennizzo ovvero se le due norme possono applicarsi entrambe e quindi oltre ai canoni previsti (con restituzione dell'azienda al 01/04/20) matura anche una somma a titolo di indennizzo ovvero ....
    Vi ringrazio già da allora della collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/01/2021 09:58

      RE: Affitto azianda - recesso

      E' da premettere che l'affittuario ha fatto qualche confusione in quanto, da un lato, ha azionato il recesso convenzionale e, dall'altro, ha fatto riferimento alla indennità di cui all'art. 79 l.fall.. E' chiaro che le due istanze non possono coesistere, nel senso che o egli si avvale del recesso contrattuale oppure del recesso di cui all'art. 79 l. fall.. Orbene, a parte l'equivocità del richiamo alla indennità della legge fallimentare, pare abbastanza chiaro che l'affittuario si sia avvalso della clausola contrattuale che prevede il recesso dato che si è richiamato alla stessa e ha dato il termine trimestrale ivi previsto per la cessazione del rapporto, per cui deve ritenersi erronea il riferimento fatto all'equo indennizzo di cui all'art. 79 l. fall; peraltro tale riferimento è fatto al solo fine di escludere di dovere un tale indennizzo in quanto assorbito dal pagamento delle ultime tre mensilità fino alla cessazione del rapporto.
      Così individuata la domanda dell'affittuario, si pone il problema da lei perfettamente individuato del rapporto tra recesso contrattuale e recesso legale, che, più concretamente, consiste nello stabilire se le parti possono contrattualmente regolamentare gli effetti del fallimento sul contratto di affitto in modo diverso da quello previsto dalla legge, visto che nel caso hanno appunto convenuto nel contratto di affitto che in caso di fallimento di una delle parti l'altra può recedere dal contratto dando un termine di tre mesi.
      Non è agevole rispondere a questa domanda perché, da un lato, si discute di diritti disponibili, che pertanto le parti, quando erano in bonis, potevano regolamentare come meglio credevano, ma, dall'altro, l'evento che giustifica il recesso è il fallimento, per il qual caso la legge fallimentare emana una disciplina apposita basata sulla continuazione automatica del contratto, salvo recesso.
      Con questa disciplina, introdotta con la riforma degli anni 2006/2007, il legislatore ha cercato di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva anche dopo l'accertamento della insolvenza in una prospettiva conservativa, al fine di non disperdere il valore unitario del complesso aziendale; una visione, questa, in cui l'azienda non è più considerata come un compendio di beni da liquidare per destinarne il ricavato ai creditori, bensì quale organismo produttivo da conservare non solo nell'ottica di una massimizzazione dell'attivo, ma anche del mantenimento dei fattori produttivi nell'ottica della prosecuzione dell'esercizio dell'attività. Optando, infatti, per l'automatica continuazione del contratto e, quindi, dell'attività esercitata con il complesso aziendale in affitto, il legislatore è venuto incontro all'interesse del fallimento del concedente a mantenere il complesso aziendale in esercizio e all'interesse del fallimento dell'affittuario a non interrompere l'attività; interessi che sarebbero stati fortemente compromessi dalla sospensione contrattuale secondo la regola generale posta dall'art. 72, con la conseguente interruzione dell'attività economica.
      Intendiamo dire che la regolamnetazione di cui all'art. 79 l. fall. risposnde ad esigenze pubblicistiche, di fronte alle quali deve cedere la contrapposta regolamentazione contrattuale che consente la cessazione del rapporto a seguito della dichiarazione di fallimento.
      Non abbiamo trovato precedenti specifici, ma significativo in tal senso è Trib. Rimini 24/03/2015, che ritenuta ammissibile la deroga contrattuale, contenuta in un contratto di affitto di azienda stipulato anteriormente al fallimento, della disposizione di cui all'art. 79 l. fall. solo "in un'ottica di rafforzamento della tutela dei creditori", quando cioè, si ha un ampliamento della facoltà di recesso in favore del curatore fallimentare.
      Se si segue questa interpretazione bisognerebbe ritenere nulla la clausola contrattuale sul recesso, da cui nasce un successivo problema: il recesso azionato dall'affittuario- che come detto è espressione della clausola contrattuale- vale come dichiarazione di recesso ex art. 79 l. fall.? Probabilmente no, per cui il contratto dovrebbe ritenersi ancora corrente.
      A questo punto, però, va fatta una valutazione di opportunità e convenienza. E' il caso di sostenere che il contratto è ancora in vita e continuare con un affittuario riottoso che ha immediatamente colto l'occasione del fallimento per recede? è il caso di continuare il contratto considerato che prima o poi dovrà vendere o il ramo di azienda in affitto o i singoli ben che la costituiscono e potrebbe avere interesse ad ottenere la restituzione dei ramo affittato? è il caso di inoltrarsi in una sicura controversia dall'esito non sicuro, dal momento che i passaggi in precedenza esplicitati basati su argomentazioni, a nostro avviso validi, ma privi di solidi precedenti giurisdizionali? oppure continuare il rapporto fino a fine marzo, ricevendo i canoni fino a quel momento e chiudere la vertenza, cercando eventualmente di ottenere comunque un indennizzo visto che il problema lo ha posto lo stesso affittuario?
      Sono valutazioni- queste e tante altre- che deve svolgere lei sulla base dei dati concreti, tenendo anche conto che l'equo indennizzo di cui parla l'art. 79 ha, secondo concorde dottrina e giurisprudenza, natura indennitaria (equitativa) e non risarcitoria, costituendo il corrispettivo dell'esercizio della facoltà di recesso concessa dalla legge, per cui non può che consistere in un obbligo mitigato rispetto all'obbligo di risarcire il danno da inadempimento, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna distinzione di effetti tra fatto illecito ed atto lecito.
      Zucchetti Sg srl